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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06171/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione che il ricorrente vorrebbe confutare attraverso preclusi riferimenti alla ricostruzione del fatto; rilevato che analogo limite incontra la seconda doglianza, avendo la Corte territoriale dato conto dei motivi che, in ragione della esclusa recidiva, hanno fatto ritenere corretta la valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto adeguato anche per l'assenza di allegazioni da poter apprezzare positivamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione che il ricorrente vorrebbe confutare attraverso preclusi riferimenti alla ricostruzione del fatto; rilevato che analogo limite incontra la seconda doglianza, avendo la Corte territoriale dato conto dei motivi che, in ragione della esclusa recidiva, hanno fatto ritenere corretta la valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto adeguato anche per l'assenza di allegazioni da poter apprezzare positivamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/
Sentenza Cassazione n. 06171/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris