Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 13927/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Consigliera Relatrice Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5036/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Numero registro generale 5036/2021 Numero sezionale 3187/2025 Numero di raccolta generale 13927/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], sez. dist.

Lecce, n. 1409/2020 depositata il 21/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, sez. dist.

Lecce (hinc: CTR), con la sentenza n. 1409/20 depositata in data 21 luglio 2020, ha rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale proposto dal contribuente contro la sentenza n. 625/2015 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Brindisi aveva parzialmente accolto il ricorso presentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (esercente l’attività di recupero per riciclaggio di cascami e rottami metallici) contro l’avviso di accertamento, con cui erano state eseguite, con riferimento all’anno d’imposta 2007, le riprese a titolo di IVA, IRPEF e IRAP.

Era stata altresì irrogata la sanzione di Euro 1.820,99 per irregolare registrazione di fatture in regime di cd. reverse charge ex art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471 del 1997.

2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con sette motivi.

3. La parte intimata non si è costituita.

4. La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta.

Considerato che:

1. In via preliminare, alla luce dei motivi di ricorso prospettati dalla parte ricorrente, occorre disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento d’appello davanti alla CTR (R.G. n.

Numero registro generale 5036/2021 Numero sezionale 3187/2025 Numero di raccolta generale 13927/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 389/2016, con la conseguenza che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al procedimento R.G. n. 389/2016, definito con sentenza n. 1409/2020 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist.

Lecce, depositata in data 21/07/2020.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 5036/2021 Numero sezionale 3187/2025 Numero di raccolta generale 13927/2025 Data pubblicazione 26/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Consigliera Relatrice Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5036/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Numero registro generale 5036/2021 Numero sezionale 3187/2025 Numero di raccolta generale 13927/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], sez. dist. Lecce, n. 1409/2020 depositata il 21/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, sez. dist. Lecce (hinc: CTR), con la sentenza n. 1409/20 depositata in data 21 luglio 2020, ha rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale proposto dal contribuente contro la sentenza n. 625/2015 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Brindisi aveva parzialmente accolto il ricorso presentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (esercente l’attività di recupero per riciclaggio di cascami e rottami metallici) contro l’avviso di accertamento, con cui erano state eseguite, con riferimento all’anno d’imposta 2007, le riprese a titolo di IVA, IRPEF e IRAP. Era stata altresì irrogata la sanzione di Euro 1.820,99 per irregolare registrazione di fatture in regime di cd. reverse charge ex art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471 del 1997. 2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con sette motivi. 3. La parte intimata non si è costituita. 4. La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta. Considerato che: 1. In via preliminare, alla luce dei motivi di ricorso prospettati dalla parte ricorrente, occorre disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento d’appello davanti alla CTR (R.G. n. Numero registro generale 5036/2021 Numero sezionale 3187/2025 Numero di raccolta generale 13927/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 389/2016, con la conseguenza che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al procedimento R.G. n. 389/2016, definito con sentenza n. 1409/2020 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. Lecce, depositata in data 21/07/2020. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 5036/2021 Numero sezionale 3187/2025 Numero di raccolta generale 13927/2025 Data pubblicazione 26/05/2025
Sentenza Cassazione n. 13927/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris