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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 04712/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3184/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.707/2020 depositata il 23/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 3184/21 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 23 . 11 .20 20 n. 707 l a Corte d’appello di Milano accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] f a avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva rigettato per decadenza dall’azione giudiziaria il ricorso promoss o da quest’ultimo nei confronti dell’Inps , volto a chiedere l’accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Istituto previdenziale econsistente nella negazione dell’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 della legge n. 190 del 2014con richiesta di ordinare all’Istituto previdenziale stesso di riconoscere il diritto al predetto assegno di natalità alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani.

La Corte distrettuale ha, preliminarmente, ritenuto che il ricorrente avesse correttamente proposto l’azione civile contro la discriminazione, ex art. 28 d.lgs. n. 150/11 e 702 bis c.p.c., e che detta azione fosse ammissibile, in quanto non soggetta a termine decadenziale, trattandosi del rito speciale avverso la condotta a carattere discriminatorio dell’ente e non invece diretta in via immediata alla richiesta di provvidenza relativo all’assegno di natalità.

La medesima Corte territorialeha accolto la domanda di assegno di natalità del ricorrente - che l’Inps aveva respinto perché i l ricorrent e pur risultando i n possesso di un permesso unico di lavoro non era in possesso della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - rilevando il carattere oggettivamente discriminatorio della condotta tenuta dall’ente previdenziale nei confronti delricorrente stess o e accertando il diritto a percepire la prestazione richiesta.

La Corte del merito, in particolare, ha disapplicato la norma che esclude la provvidenza per i cittadini stranieri lavoratori, atteso che il requisito di essere soggiornante di lungo periodo non può riguardare le prestazioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori (tra cui andava ricompre so l’assegno di natalità), ma solo quelle di assistenza.Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione , sulla base di unmotivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] f a ha resist ito con controricorso.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del combinato disposto degli artt.1 commi da 125 a 129 della legge n. 190/14 e connesso DPR del 27.2.2015, 4 bis, comma 1 bis, 5, commi 8.1 e 8.2 e 9 e dodicesimo comma, lett. c), 43 e 44 del d.lgs. n. 286/98, anche in relazione all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 12 dir. 2011/98/UE, recepita con il d.lgs. n. 40/2014 e dell’art. 3 del reg. n. 883/2004, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto del cittadin o extracomunitario, titolaredi permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero per motivi familiari, ma privo del permesso di soggiorno di lungo per iodo , a percepire la provvidenza economicamaturata nel corso dell’anno 2015, a titolo di assegno di natalità di cui all’art. 1 commi 125-129 della legge n. 190/14, per la nascita del figlio, pur in presenza del disposto di cui all’art. 3 comma 2 lett. k) della dir. 2011/98/UE, recepito con l’art. 1comma 1 lett. b) del d.lgs. n.40/14 che ha inserito all’art. 5 del d.lgs. n. 286/98, il comma 8.2 lett. c), definendo discriminatoria la condotta tenuta dal medesimo istituto.

Secondo l’Istituto previdenziale nonè invocabile il diritto alla parità di trattamento di cui all’art. 12 della dir. 13 dicembre 2011 n. 98 che compete ai cittadini dei paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), tra i quali non sono ricompresi i cittadini di paesi terzi che soggiornano non con permesso di lungo periodo ma che si trovano nel territorio nazionale transitoriamente e, comunque, per periodi più brevi di 5 anni, che sono contemplati nel successivo paragrafo 2del medesimo articolo

3. Con il suddetto motivo di ricorso, l’Istituto previdenziale evidenzia come dalla disciplina dell’assegno di natalità, si evince in modo inequivocabile che si tratta di una sorta di bonusespressamente previsto per i figli nati da cittadini italiani o di uno Stato membro dell’unione europea o da cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo.

La prestazione economica, secondo l’assunto dell’Inps, costituisce un premio diretto ad incentivare la natalità nell’ambito del territorio nazionale; per tale motivo l’assegno di natalità non può essere ricompreso tra le misure poste a tutela della sicurezza sociale, tenendo conto dei vincoli di spesa annuali e degli obblighi di rendicontazione dello stesso Istituto previdenziale: in buona sostanza, secondo l’Inps, riconoscere detto assegno anche a quei genitori che temporaneamente si trovano nel territorio nazionale, vanificherebbe del tutto lo scopo perseguito dal legislatore.

Il motivo èinfondato.

Infatti, secondo la Giurisprudenza di questa Corte, “ Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002” (Cass. n. 32606/22).

A tale orientamento non può che darsi continuità anche per la presente vicenda.

Il recente formarsi della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3184/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.707/2020 depositata il 23/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 3184/21 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 23 . 11 .20 20 n. 707 l a Corte d’appello di Milano accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] f a avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva rigettato per decadenza dall’azione giudiziaria il ricorso promoss o da quest’ultimo nei confronti dell’Inps , volto a chiedere l’accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Istituto previdenziale econsistente nella negazione dell’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 della legge n. 190 del 2014con richiesta di ordinare all’Istituto previdenziale stesso di riconoscere il diritto al predetto assegno di natalità alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. La Corte distrettuale ha, preliminarmente, ritenuto che il ricorrente avesse correttamente proposto l’azione civile contro la discriminazione, ex art. 28 d.lgs. n. 150/11 e 702 bis c.p.c., e che detta azione fosse ammissibile, in quanto non soggetta a termine decadenziale, trattandosi del rito speciale avverso la condotta a carattere discriminatorio dell’ente e non invece diretta in via immediata alla richiesta di provvidenza relativo all’assegno di natalità. La medesima Corte territorialeha accolto la domanda di assegno di natalità del ricorrente - che l’Inps aveva respinto perché i l ricorrent e pur risultando i n possesso di un permesso unico di lavoro non era in possesso della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - rilevando il carattere oggettivamente discriminatorio della condotta tenuta dall’ente previdenziale nei confronti delricorrente stess o e accertando il diritto a percepire la prestazione richiesta. La Corte del merito, in particolare, ha disapplicato la norma che esclude la provvidenza per i cittadini stranieri lavoratori, atteso che il requisito di essere soggiornante di lungo periodo non può riguardare le prestazioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori (tra cui andava ricompre so l’assegno di natalità), ma solo quelle di assistenza.Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione , sulla base di unmotivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] f a ha resist ito con controricorso. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del combinato disposto degli artt.1 commi da 125 a 129 della legge n. 190/14 e connesso DPR del 27.2.2015, 4 bis, comma 1 bis, 5, commi 8.1 e 8.2 e 9 e dodicesimo comma, lett. c), 43 e 44 del d.lgs. n. 286/98, anche in relazione all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 12 dir. 2011/98/UE, recepita con il d.lgs. n. 40/2014 e dell’art. 3 del reg. n. 883/2004, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto del cittadin o extracomunitario, titolaredi permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero per motivi familiari, ma privo del permesso di soggiorno di lungo per iodo , a percepire la provvidenza economicamaturata nel corso dell’anno 2015, a titolo di assegno di natalità di cui all’art. 1 commi 125-129 della legge n. 190/14, per la nascita del figlio, pur in presenza del disposto di cui all’art. 3 comma 2 lett. k) della dir. 2011/98/UE, recepito con l’art. 1comma 1 lett. b) del d.lgs. n.40/14 che ha inserito all’art. 5 del d.lgs. n. 286/98, il comma 8.2 lett. c), definendo discriminatoria la condotta tenuta dal medesimo istituto. Secondo l’Istituto previdenziale nonè invocabile il diritto alla parità di trattamento di cui all’art. 12 della dir. 13 dicembre 2011 n. 98 che compete ai cittadini dei paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), tra i quali non sono ricompresi i cittadini di paesi terzi che soggiornano non con permesso di lungo periodo ma che si trovano nel territorio nazionale transitoriamente e, comunque, per periodi più brevi di 5 anni, che sono contemplati nel successivo paragrafo 2del medesimo articolo 3. Con il suddetto motivo di ricorso, l’Istituto previdenziale evidenzia come dalla disciplina dell’assegno di natalità, si evince in modo inequivocabile che si tratta di una sorta di bonusespressamente previsto per i figli nati da cittadini italiani o di uno Stato membro dell’unione europea o da cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo. La prestazione economica, secondo l’assunto dell’Inps, costituisce un premio diretto ad incentivare la natalità nell’ambito del territorio nazionale; per tale motivo l’assegno di natalità non può essere ricompreso tra le misure poste a tutela della sicurezza sociale, tenendo conto dei vincoli di spesa annuali e degli obblighi di rendicontazione dello stesso Istituto previdenziale: in buona sostanza, secondo l’Inps, riconoscere detto assegno anche a quei genitori che temporaneamente si trovano nel territorio nazionale, vanificherebbe del tutto lo scopo perseguito dal legislatore. Il motivo èinfondato. Infatti, secondo la Giurisprudenza di questa Corte, “ Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002” (Cass. n. 32606/22). A tale orientamento non può che darsi continuità anche per la presente vicenda. Il recente formarsi della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a no
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