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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22061/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di tgErrisdel 2 marzo 2021, che ha riformato la* FiReMLE sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei suoi confronti, riqualificando il fatto ascrittogli nel delitto di cui all'art. 455 cod. pen. e, per l'effetto, rideterminando il trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è fondato.

I motivi di ricorso, per quanto sostenuti da argomentazioni in diritto manifestamente infondati, colgono, tuttavia, nel segno, perché correttamente evidenziano come il delitto ritenuto, pacificamente commesso il 22 marzo 2005, sulla base della disciplina della prescrizione vigente ratione temporis e da applicarsi al caso di specie, in quanto più favorevole, si è estinto (pur considerati 234 giorni di sospensione del corso della prescrizione) in data 11 novembre 2020: quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.

Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione.

4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione.

Così deciso il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stef9.np \-1\MAA AsminAlW.AAA4,1 4 4.d r [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di tgErrisdel 2 marzo 2021, che ha riformato la* FiReMLE sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei suoi confronti, riqualificando il fatto ascrittogli nel delitto di cui all'art. 455 cod. pen. e, per l'effetto, rideterminando il trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è fondato. I motivi di ricorso, per quanto sostenuti da argomentazioni in diritto manifestamente infondati, colgono, tuttavia, nel segno, perché correttamente evidenziano come il delitto ritenuto, pacificamente commesso il 22 marzo 2005, sulla base della disciplina della prescrizione vigente ratione temporis e da applicarsi al caso di specie, in quanto più favorevole, si è estinto (pur considerati 234 giorni di sospensione del corso della prescrizione) in data 11 novembre 2020: quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stef9.np \-1\MAA AsminAlW.AAA4,1 4 4.d r [OSCURATO:PERSONA]
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