CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 13111/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A il 23/07/1951avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della pronuncian. 34809 del 2025 e la fissazione di udienza per la discussione del giudizio.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 26 settembre 2025, n. 34809, la Corte di Cassazione, quintasezione penale, ha respinto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 14gennaio 2025 della Corte d'appello di Trieste che ha confermato la condanna a 3 anni e 6mesi di reclusione, oltre pene e statuizioni accessorie, pronunciata il 20 maggio 2022 dalTribunale di Udine, perché, quale amministratore di diritto dal 2011 al 2014, e liquidatore dalgennaio 2014 al maggio 2015, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita il 23 febbraio2017, avrebbe commesso fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (216 e 223 l. fall.) e dibancarotta semplice (217 e 224 l. fall.).La pronuncia n. 34809 del 2025, nel decidere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha giudicato l’atto diricorso presentato, per suo conto, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].Con nota del 24 ottobre 2025 la Presidente della quinta sezione penale ha rilevato chenel fascicolo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] era stato rinvenuto un secondo atto di ricorso, per contodell’imputato, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che non era stato sottoposto al collegiogiudicante, ed ha attivato d’ufficio ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., la procedura delricorso straordinario segnalando l’errore incorso nel giudizio di legittimità.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto larevoca della pronuncia n. 34809 del 2025 e la fissazione di udienza per la discussione delgiudizio.Considerato in dirittoIl ricorso straordinario, attivato d'ufficio ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc.pen., è fondato.1. È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che costituisce errore difatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la svista in cui sia incorsa la Corte dicassazione nella lettura degli atti interni al giudizio (Sez. 5, n. 16954 del 05/04/2006, Bracci,Rv. 234386 - 01).In particolare, è stato ritenuto che “in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame diun motivo di ricorso per cassazione dà luogo ad errore di fatto rilevante ex art. 625 bis cod.proc. pen. se è conseguenza di una mera svista materiale, cioè di una disattenzione diordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza dellacensura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base alsemplice controllo del contenuto del ricorso, sempre che la svista abbia avuto un'efficaciacausale determinante nel senso che la decisione sarebbe potuta essere diversa” (Sez. 2, n.44327 del 11/10/2005, Nahmad, Rv. 232780 - 01).Nel caso in esame, la mancata valutazione dell’atto di ricorso presentato, per contodell’imputato, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata conseguenza di una mera svista materiale, comeemerso dalla nota del 24 ottobre 2025 con cui la Presidente della quinta sezione penalesegnalava il rinvenimento nel fascicolo di questo ulteriore atto di ricorso.L’errore di fatto è, inoltre, rilevante ed avrebbe potuto portare, in astratto, ad unadecisione diversa, in quanto nell’atto di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è contenuto un motivo chenon è presente in quello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ovvero la deduzione della violazione di leggedeterminata dalla circostanza che il reato di bancarotta semplice (capo n. 2) si sarebbe giàprescritto prima della pronuncia di appello.Il motivo non è stato valutato dalla Corte di Cassazione, perché, come indicato nellanota del 24 ottobre 2025 della Presidente della quinta sezione penale, l’atto di ricorso in cuiera contenuto non era stato sottoposto al collegio giudicante.L'errore di fatto rilevato determina, pertanto, la revoca della sentenza n.34809 del 2025.Revocata la sentenza, l'esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella fase rescissoria avverrànell’udienza del 21 maggio 2026. P.Q.MRevoca la sentenza n. 34809 del 26/09/2025 emessa dalla quinta sezione di questa Cortesu ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per il giudizio rescissorio all'udienza del 21maggio 2026, ore di rito, con lo stesso relatore, mandando alla cancelleria per gli avvisi alleparti.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]