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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39435/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natoil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNAi dato avviso alle parti] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 19 febbraio 2020, a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 4) e 8bis) cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando vizio di motivazione perché il Giudice di merito avrebbe dovuto escludere, ex art. 129 cod. proc. pen., la circostanza aggravante della destrezza in quanto, dagli elementi a disposizione per la decisione, non ne emergerebbe il substrato fattuale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo, quando la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. trascura che, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non può essere, invece, proposto ricorso per difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Tale norma, introdotta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'alt 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

3. Laddove la censura della ricorrente voglia essere inquadrata in punto di qualificazione giuridica del fatto, il ricorso è del pari inammissibile in quanto, secondo i condivisibili insegnamenti di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso.

Tale esegesi è in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orlando, laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, dovesse essere palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presupponessero, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultassero con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766).

Orbene, dai dati utilizzabili per effettuare il vaglio sul punto che si assume errato, non risulta che vi fossero gli estremi per la pretesa riqualificazione, non a caso invocata allegando la denunzia della persona offesa.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natoil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNAi dato avviso alle parti] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 19 febbraio 2020, a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 4) e 8bis) cod. pen. 2. Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando vizio di motivazione perché il Giudice di merito avrebbe dovuto escludere, ex art. 129 cod. proc. pen., la circostanza aggravante della destrezza in quanto, dagli elementi a disposizione per la decisione, non ne emergerebbe il substrato fattuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, quando la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. trascura che, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non può essere, invece, proposto ricorso per difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'alt 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. 3. Laddove la censura della ricorrente voglia essere inquadrata in punto di qualificazione giuridica del fatto, il ricorso è del pari inammissibile in quanto, secondo i condivisibili insegnamenti di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Tale esegesi è in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orlando, laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, dovesse essere palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presupponessero, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultassero con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766). Orbene, dai dati utilizzabili per effettuare il vaglio sul punto che si assume errato, non risulta che vi fossero gli estremi per la pretesa riqualificazione, non a caso invocata allegando la denunzia della persona offesa. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consiglie
Sentenza Cassazione n. 39435/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris