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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34641/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si afferma che la giustificazione in ordine al porto dell'arma del ricorrente doveva essere resa all'autorità giudiziaria risulta manifestamente infondata e declinata in fatto nella parte in cui non tiene conto che il giustificato motivo in ordine al possesso di una mannaia da macellaio occultata all'interno dell'autovettura parcheggiata sotto casa, il cui controllo veniva sino all'ultimo impedito anche attraverso il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato, costituisce dato oggettivo verificabile al momento della condotta (in tal senso cfr. Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278083, secondo cui «Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, &lie condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto»); che manifestamente infondato risulta il generico rilievo con cui si afferma che il ricorrente non sarebbe stato trovato al di fuori dell'abitazione con detta arma, visto che la stessa veniva rinvenuta all'interno dell'autovettura in uso al ricorrente (tanto che tentava di ostacolare l'operazione di perquisizione chiudendo con il telecomando l'autovettura con cui avrebbe dovuto raggiungere il [OSCURATO:PERSONA] dei carabinieri per la redazione degli atti) così dimostrando un contatto diretto con il mezzo e, conseguentemente, con l'ascia di cui alla contestazione; rilevato che riproduttivo di identica censura già confutata e manifestamente infondata risulta la censura (secondo motivo) in ordine alla mancata applicazione del comma terzo dell'art. 4,

I. n. 110 del 1975 avendo la Corte territoriale apprezzato la non ridotta portata dell'arma (ascia "multifunzione") rinvenuta; che le stesse ragioni hanno portato con logicità ad escludere (terzo motivo) la scarsa offensività della condotta ex art. 131-bis cod. pen.; rilevato che generica e manifestamente infondata risulta la censura (quarto motivo) rivolta alla parte della decisione che ha ritenuto sussistente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale anche nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.; che, infatti, la Corte di appello ha ben evidenziato le ragioni che facevano ritenere assolutamente legittimo l'operato del personale di polizia che ebbe ad effettuare una perquisizione per la ricerca di armi poi effettivamente rinvenute, tale da non giustificare la condotta reiteratamente minacciosa e violenta del ricorrente interposta in tutte le fasi della perquisizione domiciliare e dell'autovettura; rilevato che manifestamente infondata risulta la censura in ordine al delitto di evasione dagli arresti domiciliari (quinto motivo) disposti in conseguenza della citata resistenza a pubblico ufficiale, avendo la Corte di appello messo in risalto come il ricorrente si fosse allontanato volontariamente in quanto sorpreso nella stessa giornata in cui la stessa era stata disposta nel giardino condominiale e comunque di uso non esclusivo, spazio non ricompreso - per costante giurisprudenza - tra quelli in cui il ricorrente era autorizzato a permanere; che generica, in quanto estranea al contesto accertato, risulta l'eccentrica censura rivolta alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. rilevato che il sesto motivo è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato come l'evasione commessa lo stesso giorno in cui il ricorrente era stato arrestato per i fatti di resistenza a pubblico ufficiale e i futili motivi alla base della condotta fossero elementi idonei ad escludere la scarsa offensività del fatto; osservato che il settimo e ottavo motivo sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici territoriali che hanno fornito adeguata risposta in merito alle ragioni della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (modalità della condotta per come delineatasi complessivamente e la negativa personalità del ricorrente) e del ritenuto congruo trattamento sanzionatorio (pagg. 11 e 12 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si afferma che la giustificazione in ordine al porto dell'arma del ricorrente doveva essere resa all'autorità giudiziaria risulta manifestamente infondata e declinata in fatto nella parte in cui non tiene conto che il giustificato motivo in ordine al possesso di una mannaia da macellaio occultata all'interno dell'autovettura parcheggiata sotto casa, il cui controllo veniva sino all'ultimo impedito anche attraverso il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato, costituisce dato oggettivo verificabile al momento della condotta (in tal senso cfr. Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278083, secondo cui «Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, &lie condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto»); che manifestamente infondato risulta il generico rilievo con cui si afferma che il ricorrente non sarebbe stato trovato al di fuori dell'abitazione con detta arma, visto che la stessa veniva rinvenuta all'interno dell'autovettura in uso al ricorrente (tanto che tentava di ostacolare l'operazione di perquisizione chiudendo con il telecomando l'autovettura con cui avrebbe dovuto raggiungere il [OSCURATO:PERSONA] dei carabinieri per la redazione degli atti) così dimostrando un contatto diretto con il mezzo e, conseguentemente, con l'ascia di cui alla contestazione; rilevato che riproduttivo di identica censura già confutata e manifestamente infondata risulta la censura (secondo motivo) in ordine alla mancata applicazione del comma terzo dell'art. 4, I. n. 110 del 1975 avendo la Corte territoriale apprezzato la non ridotta portata dell'arma (ascia "multifunzione") rinvenuta; che le stesse ragioni hanno portato con logicità ad escludere (terzo motivo) la scarsa offensività della condotta ex art. 131-bis cod. pen.; rilevato che generica e manifestamente infondata risulta la censura (quarto motivo) rivolta alla parte della decisione che ha ritenuto sussistente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale anche nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.; che, infatti, la Corte di appello ha ben evidenziato le ragioni che facevano ritenere assolutamente legittimo l'operato del personale di polizia che ebbe ad effettuare una perquisizione per la ricerca di armi poi effettivamente rinvenute, tale da non giustificare la condotta reiteratamente minacciosa e violenta del ricorrente interposta in tutte le fasi della perquisizione domiciliare e dell'autovettura; rilevato che manifestamente infondata risulta la censura in ordine al delitto di evasione dagli arresti domiciliari (quinto motivo) disposti in conseguenza della citata resistenza a pubblico ufficiale, avendo la Corte di appello messo in risalto come il ricorrente si fosse allontanato volontariamente in quanto sorpreso nella stessa giornata in cui la stessa era stata disposta nel giardino condominiale e comunque di uso non esclusivo, spazio non ricompreso - per costante giurisprudenza - tra quelli in cui il ricorrente era autorizzato a permanere; che generica, in quanto estranea al contesto accertato, risulta l'eccentrica censura rivolta alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. rilevato che il sesto motivo è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato come l'evasione commessa lo stesso giorno in cui il ricorrente era stato arrestato per i fatti di resistenza a pubblico ufficiale e i futili motivi alla base della condotta fossero elementi idonei ad escludere la scarsa offensività del fatto; osservato che il settimo e ottavo motivo sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici territoriali che hanno fornito adeguata risposta in merito alle ragioni della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (modalità della condotta per come delineatasi complessivamente e la negativa personalità del ricorrente) e del ritenuto congruo trattamento sanzionatorio (pagg. 11 e 12 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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