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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 06282/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e * SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6282/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE* SEZIONE PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 218/2026** * * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * * 39920/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre* * * * * * * ** * * * * * * * In * e * *Di * * * *avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d assise d appello di Catanzaro* gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * * *letta la requisitoria del Pubblico Ministeroche ha concluso chiedendo la declaratoria dell inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. * * era stato condannato in primo grado con sentenza del giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 28 febbraio 2023 i delitti contestati eranoun duplice omicidio capo A e un tentato omicidio CAPO B .

La pena base su uno degliomicidi di cui al capo A era stata fissata in anni 23 di reclusione aumentata ad anni 24 inforza dell aggravante di cui all art.61 n.11 cod.pen. per ciascuno degli altri due delitti posti incontinuazione erano stati aggiunti anni 3 di reclusione.

La pena finale di anni 30 era stataridotta a 20 per effetto del rito abbreviato.

Il giudice aveva ampiamente motivato circa ildiniego delle attenuanti generiche.Con sentenza del 13 novembre 2023 la Corte di assise di appello di Catanzaro avevarideterminato la pena in anni 18 e mesi 8 di reclusione confermando nel resto.

Nel corso delgiudizio la parte aveva chiesto che venisse disposta una perizia psichiatrica ma la Corteaveva rigettato l istanza.L imputato aveva proposto ricorso in cassazione sul punto della mancata ammissionedella perizia psichiatrica sostenendo che ve ne fossero i presupposti.Con sentenza n.886 del 24 settembre 2024 la Sezione prima della Corte di cassazioneaccoglieva il ricorso e rinviava ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo esamesulla questione della rinnovazione istruttoria.La Corte di appello di Catanzaro dopo aver espletato una perizia psichiatrica che avevariconosciuto la presenza di un vizio parziale di mente con sentenza del 23 giugno 2025condannava * * alla pena finale di anni 14 di reclusione.

La pena venivacalcolata ritenendo più grave uno dei due omicidi di cui al capo A dell imputazione sul qualeveniva fissata la pena base di anni 23 di reclusione nella misura già individuata nellasentenza di primo grado sulla pena base veniva calcolata la diminuente di cui all art. 89cod.pen.. che riportava la pena ad anni 17 di reclusione. * pena base venivano aggiuntiin continuazione anni 3 per il secondo omicidio contestato al capo A e anni uno per il tentatoomicidio di cui al capo B per un totale complessivo di anni 21 di reclusione.

La pena venivainfine ridotta per il rito abbreviato ad anni 14 di reclusione.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione * * per mezzo deldifensore di fiducia * * * deducendo due distinti motivi di impugnazione diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo deduce una violazione di legge ai sensi dell art. 606 comma 1 lett.bin relazione all applicazione della diminuente di cui all art.89 cod.pen.

In particolare sievidenzia come la diminuente sia stata applicata alla sola pena base mentre si sarebbedovuta applicare anche alle pene aggiunte in continuazione per gli altri delitti.

A tal fine ilgiudice avrebbe dovuto calcolare dapprima la pena base poi aggiungere le pene incontinuazione e infine operare la diminuzione di pena di cui all art.89 cod.pen.2.2.

Il secondo motivo deduce un vizio di motivazione ai sensi dell art. 606 comma 1lett. lett.e in relazione all omessa motivazione sulla richiesta di rivalutazione dellecircostanze attenuanti generiche alla luce del riconoscimento del vizio parziale di mente.3.

È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa Corte con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto in relazione al primo motivoper le ragioni di seguito indicate.2.

In relazione ai motivi dedotti articolati nei seguenti due punti si osserva quanto segue2.1Il primo motivo riguarda la mancata applicazione della riduzione di pena di cuiall art.89 cod pen. alle pene aggiunte in continuazione.Da un punto di vista strutturale il reato continuato rappresenta una particolare figura diconcorso materiale dei reati unificati dalla identità del disegno criminoso e assoggettati alcumulo giuridico delle pene secondo il meccanismo sanzionatorio previsto per il concorsoformale vale a dire la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Launificazione delle pene è dunque un tratto caratteristico della continuazione prescelto ilreato più grave quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria divenendo semplicicomponenti di un aumento di pena al punto da riacquistare la loro identità solo agli effettidella determinazione del limite agli aumenti che non deve comunque superare quello delcumulo materiale a norma dell art. 81 terzo comma cod. pen. * U n. 16208 del 2014C. .Invero la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati satellite nell ambito del reatocontinuato non comporta affatto la irrilevanza della valutazione della gravità dei predettireati in sé considerati per l ottima ragione che il momento sanzionatorio segue quellovalutativo e dunque lo presuppone e ovviamente si distingue da esso * U n. 22471del 26/02/2015 * * U. n. 40983 del 21/06/2018 * .E indubbio che il giudizio di bilanciamento ai sensi dell art. 69 cod. pen. deve effettuarsisolo con riguardo alle circostanze inerenti al reato più grave cfr. * 6 n. 10266 del25/06/1991 * * 188266 * 5 n. 4609 del 07/03/1996 * * 204840nondimeno le circostanze inerenti al reato satellite devono esser tenute presenti sia peridentificare il reato in astratto più grave sia per determinare l aumento che in relazione aciascun reato minore deve essere apportato alla pena base * quinta 28/01/2025* n.13859 .* Corte ha statuito che in tema di circostanze attenuanti se le medesime sifondano su elementi di fatto di natura oggettiva l applicazione sarà riferita allo specifico fattoreato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazionementre se gli elementi circostanziali siano riferibili all imputato sulla base dì elementi dì fattodi natura soggettiva l applicazione deve essere indistintamente riferita a tutti i reati avvintidal vincolo della continuazione ex multis * quinta 28/01/2025 * n.13859 cfranche * 2 10995 13/02/2018 * 01 * 1 20945 del 25/02/2021 *01 * 2 Sentenza n. 25273 del 11/04/2024 * 286681 01 .* i medesimi principi di diritto alla diminuente di cui all art.89 cod.pen. fondatasu elementi di fatto di natura squisitamente soggettiva l applicazione deve essere riferitaindistintamente a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.In questi termini si sono espresse talune precedenti pronunce di questa Corte secondocui in tema di reato continuato nella determinazione dell aumento di pena per ciascun reatoche rientra nel calcolo ex art. 81 secondo comma cod. pen. si deve tenere conto delladiminuente di cui all art. 89 cod. pen. attesa la sua natura di circostanza inerente allapersona del colpevole. * 2 n.8749del 22/11/2019 dep. 04/03/2020 * * 278528– 01 .Il giudice deve dunque valutare la diminuente del vizio parziale di mente una prima voltanel giudizio di bilanciamento per la determinazione della pena base.

In seguito ne devetenere conto nella determinazione di ciascun aumento di pena il quale dovrà essereparametrato ai criteri di cui all art.133 cod. pen. e poi ridotto in ragione della circostanzapredetta.Nel presente caso la Corte di appello di Catanzaro ha aumentato la pena di anni 3 inrelazione alla continuazione interna al capo A in misura uguale a quella già stabilita nelprimo grado e di anni 1 in relazione al capo B senza specificare i criteri impiegati e senzachiarire se si sia tenuto conto della diminuente del vizio parziale di mente.La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio affinché il giudice del meritochiarisca quali criteri di calcolo abbia applicato per quantificare la pena in continuazione equalora non lo abbia fatto tenga conto della diminuente di cui all art.89 cod.pen.2.2.

Il secondo motivo relativo all omessa motivazione circa la mancata concessione diIn caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimità l oggetto del giudizio dirinvio è costituito dai punti della decisione annullati ed altresì da quelli ad essiinscindibilmente connessi per interdipendenza logico giuridica che in quanto statuizioni nonsuscettibili di autonoma decisione non hanno costituito oggetto del giudicato. * 2 n.13712 del 31/01/2023 * * 284478 – 01 .Nel presente caso la questione relativa alla applicazione di attenuanti generiche era giàdefinita e non può essere riproposta in questa fase.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e * SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6282/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE* SEZIONE PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 218/2026** * * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * * 39920/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre* * * * * * * ** * * * * * * * In * e * *Di * * * *avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d assise d appello di Catanzaro* gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * * *letta la requisitoria del Pubblico Ministeroche ha concluso chiedendo la declaratoria dell inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. * * era stato condannato in primo grado con sentenza del giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 28 febbraio 2023 i delitti contestati eranoun duplice omicidio capo A e un tentato omicidio CAPO B .

La pena base su uno degliomicidi di cui al capo A era stata fissata in anni 23 di reclusione aumentata ad anni 24 inforza dell aggravante di cui all art.61 n.11 cod.pen. per ciascuno degli altri due delitti posti incontinuazione erano stati aggiunti anni 3 di reclusione.

La pena finale di anni 30 era stataridotta a 20 per effetto del rito abbreviato.

Il giudice aveva ampiamente motivato circa ildiniego delle attenuanti generiche.Con sentenza del 13 novembre 2023 la Corte di assise di appello di Catanzaro avevarideterminato la pena in anni 18 e mesi 8 di reclusione confermando nel resto.

Nel corso delgiudizio la parte aveva chiesto che venisse disposta una perizia psichiatrica ma la Corteaveva rigettato l istanza.L imputato aveva proposto ricorso in cassazione sul punto della mancata ammissionedella perizia psichiatrica sostenendo che ve ne fossero i presupposti.Con sentenza n.886 del 24 settembre 2024 la Sezione prima della Corte di cassazioneaccoglieva il ricorso e rinviava ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo esamesulla questione della rinnovazione istruttoria.La Corte di appello di Catanzaro dopo aver espletato una perizia psichiatrica che avevariconosciuto la presenza di un vizio parziale di mente con sentenza del 23 giugno 2025condannava * * alla pena finale di anni 14 di reclusione.

La pena venivacalcolata ritenendo più grave uno dei due omicidi di cui al capo A dell imputazione sul qualeveniva fissata la pena base di anni 23 di reclusione nella misura già individuata nellasentenza di primo grado sulla pena base veniva calcolata la diminuente di cui all art. 89cod.pen.. che riportava la pena ad anni 17 di reclusione. * pena base venivano aggiuntiin continuazione anni 3 per il secondo omicidio contestato al capo A e anni uno per il tentatoomicidio di cui al capo B per un totale complessivo di anni 21 di reclusione.

La pena venivainfine ridotta per il rito abbreviato ad anni 14 di reclusione.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione * * per mezzo deldifensore di fiducia * * * deducendo due distinti motivi di impugnazione diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo deduce una violazione di legge ai sensi dell art. 606 comma 1 lett.bin relazione all applicazione della diminuente di cui all art.89 cod.pen.

In particolare sievidenzia come la diminuente sia stata applicata alla sola pena base mentre si sarebbedovuta applicare anche alle pene aggiunte in continuazione per gli altri delitti.

A tal fine ilgiudice avrebbe dovuto calcolare dapprima la pena base poi aggiungere le pene incontinuazione e infine operare la diminuzione di pena di cui all art.89 cod.pen.2.2.

Il secondo motivo deduce un vizio di motivazione ai sensi dell art. 606 comma 1lett. lett.e in relazione all omessa motivazione sulla richiesta di rivalutazione dellecircostanze attenuanti generiche alla luce del riconoscimento del vizio parziale di mente.3.

È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa Corte con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto in relazione al primo motivoper le ragioni di seguito indicate.2.

In relazione ai motivi dedotti articolati nei seguenti due punti si osserva quanto segue2.1Il primo motivo riguarda la mancata applicazione della riduzione di pena di cuiall art.89 cod pen. alle pene aggiunte in continuazione.Da un punto di vista strutturale il reato continuato rappresenta una particolare figura diconcorso materiale dei reati unificati dalla identità del disegno criminoso e assoggettati alcumulo giuridico delle pene secondo il meccanismo sanzionatorio previsto per il concorsoformale vale a dire la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Launificazione delle pene è dunque un tratto caratteristico della continuazione prescelto ilreato più grave quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria divenendo semplicicomponenti di un aumento di pena al punto da riacquistare la loro identità solo agli effettidella determinazione del limite agli aumenti che non deve comunque superare quello delcumulo materiale a norma dell art. 81 terzo comma cod. pen. * U n. 16208 del 2014C. .Invero la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati satellite nell ambito del reatocontinuato non comporta affatto la irrilevanza della valutazione della gravità dei predettireati in sé considerati per l ottima ragione che il momento sanzionatorio segue quellovalutativo e dunque lo presuppone e ovviamente si distingue da esso * U n. 22471del 26/02/2015 * * U. n. 40983 del 21/06/2018 * .E indubbio che il giudizio di bilanciamento ai sensi dell art. 69 cod. pen. deve effettuarsisolo con riguardo alle circostanze inerenti al reato più grave cfr. * 6 n. 10266 del25/06/1991 * * 188266 * 5 n. 4609 del 07/03/1996 * * 204840nondimeno le circostanze inerenti al reato satellite devono esser tenute presenti sia peridentificare il reato in astratto più grave sia per determinare l aumento che in relazione aciascun reato minore deve essere apportato alla pena base * quinta 28/01/2025* n.13859 .* Corte ha statuito che in tema di circostanze attenuanti se le medesime sifondano su elementi di fatto di natura oggettiva l applicazione sarà riferita allo specifico fattoreato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazionementre se gli elementi circostanziali siano riferibili all imputato sulla base dì elementi dì fattodi natura soggettiva l applicazione deve essere indistintamente riferita a tutti i reati avvintidal vincolo della continuazione ex multis * quinta 28/01/2025 * n.13859 cfranche * 2 10995 13/02/2018 * 01 * 1 20945 del 25/02/2021 *01 * 2 Sentenza n. 25273 del 11/04/2024 * 286681 01 .* i medesimi principi di diritto alla diminuente di cui all art.89 cod.pen. fondatasu elementi di fatto di natura squisitamente soggettiva l applicazione deve essere riferitaindistintamente a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.In questi termini si sono espresse talune precedenti pronunce di questa Corte secondocui in tema di reato continuato nella determinazione dell aumento di pena per ciascun reatoche rientra nel calcolo ex art. 81 secondo comma cod. pen. si deve tenere conto delladiminuente di cui all art. 89 cod. pen. attesa la sua natura di circostanza inerente allapersona del colpevole. * 2 n.8749del 22/11/2019 dep. 04/03/2020 * * 278528– 01 .Il giudice deve dunque valutare la diminuente del vizio parziale di mente una prima voltanel giudizio di bilanciamento per la determinazione della pena base.

In seguito ne devetenere conto nella determinazione di ciascun aumento di pena il quale dovrà essereparametrato ai criteri di cui all art.133 cod. pen. e poi ridotto in ragione della circostanzapredetta.Nel presente caso la Corte di appello di Catanzaro ha aumentato la pena di anni 3 inrelazione alla continuazione interna al capo A in misura uguale a quella già stabilita nelprimo grado e di anni 1 in relazione al capo B senza specificare i criteri impiegati e senzachiarire se si sia tenuto conto della diminuente del vizio parziale di mente.La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio affinché il giudice del meritochiarisca quali criteri di calcolo abbia applicato per quantificare la pena in continuazione equalora non lo abbia fatto tenga conto della diminuente di cui all art.89 cod.pen.2.2.

Il secondo motivo relativo all omessa motivazione circa la mancata concessione diIn caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimità l oggetto del giudizio dirinvio è costituito dai punti della decisione annullati ed altresì da quelli ad essiinscindibilmente connessi per interdipendenza logico giuridica che in quanto statuizioni nonsuscettibili di autonoma decisione non hanno costituito oggetto del giudicato. * 2 n.13712 del 31/01/2023 * * 284478 – 01 .Nel presente caso la questione relativa alla applicazione di attenuanti generiche era giàdefinita e non può essere riproposta in questa fase. *Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena per la continuazionecon rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di*Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Così è deciso 04/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena per la continuazionecon rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di*Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Così è deciso 04/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e * SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6282/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE* SEZIONE PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 218/2026** * * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * * 39920/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre* * * * * * * ** * * * * * * * In * e * *Di * * * *avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d assise d appello di Catanzaro* gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * * *letta la requisitoria del Pubblico Ministeroche ha concluso chiedendo la declaratoria dell inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. * * era stato condannato in primo grado con sentenza del giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 28 febbraio 2023 i delitti contestati eranoun duplice omicidio capo A e un tentato omicidio CAPO B . La pena base su uno degliomicidi di cui al capo A era stata fissata in anni 23 di reclusione aumentata ad anni 24 inforza dell aggravante di cui all art.61 n.11 cod.pen. per ciascuno degli altri due delitti posti incontinuazione erano stati aggiunti anni 3 di reclusione. La pena finale di anni 30 era stataridotta a 20 per effetto del rito abbreviato. Il giudice aveva ampiamente motivato circa ildiniego delle attenuanti generiche.Con sentenza del 13 novembre 2023 la Corte di assise di appello di Catanzaro avevarideterminato la pena in anni 18 e mesi 8 di reclusione confermando nel resto. Nel corso delgiudizio la parte aveva chiesto che venisse disposta una perizia psichiatrica ma la Corteaveva rigettato l istanza.L imputato aveva proposto ricorso in cassazione sul punto della mancata ammissionedella perizia psichiatrica sostenendo che ve ne fossero i presupposti.Con sentenza n.886 del 24 settembre 2024 la Sezione prima della Corte di cassazioneaccoglieva il ricorso e rinviava ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo esamesulla questione della rinnovazione istruttoria.La Corte di appello di Catanzaro dopo aver espletato una perizia psichiatrica che avevariconosciuto la presenza di un vizio parziale di mente con sentenza del 23 giugno 2025condannava * * alla pena finale di anni 14 di reclusione. La pena venivacalcolata ritenendo più grave uno dei due omicidi di cui al capo A dell imputazione sul qualeveniva fissata la pena base di anni 23 di reclusione nella misura già individuata nellasentenza di primo grado sulla pena base veniva calcolata la diminuente di cui all art. 89cod.pen.. che riportava la pena ad anni 17 di reclusione. * pena base venivano aggiuntiin continuazione anni 3 per il secondo omicidio contestato al capo A e anni uno per il tentatoomicidio di cui al capo B per un totale complessivo di anni 21 di reclusione. La pena venivainfine ridotta per il rito abbreviato ad anni 14 di reclusione.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione * * per mezzo deldifensore di fiducia * * * deducendo due distinti motivi di impugnazione diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce una violazione di legge ai sensi dell art. 606 comma 1 lett.bin relazione all applicazione della diminuente di cui all art.89 cod.pen. In particolare sievidenzia come la diminuente sia stata applicata alla sola pena base mentre si sarebbedovuta applicare anche alle pene aggiunte in continuazione per gli altri delitti. A tal fine ilgiudice avrebbe dovuto calcolare dapprima la pena base poi aggiungere le pene incontinuazione e infine operare la diminuzione di pena di cui all art.89 cod.pen.2.2. Il secondo motivo deduce un vizio di motivazione ai sensi dell art. 606 comma 1lett. lett.e in relazione all omessa motivazione sulla richiesta di rivalutazione dellecircostanze attenuanti generiche alla luce del riconoscimento del vizio parziale di mente.3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa Corte con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto in relazione al primo motivoper le ragioni di seguito indicate.2. In relazione ai motivi dedotti articolati nei seguenti due punti si osserva quanto segue2.1Il primo motivo riguarda la mancata applicazione della riduzione di pena di cuiall art.89 cod pen. alle pene aggiunte in continuazione.Da un punto di vista strutturale il reato continuato rappresenta una particolare figura diconcorso materiale dei reati unificati dalla identità del disegno criminoso e assoggettati alcumulo giuridico delle pene secondo il meccanismo sanzionatorio previsto per il concorsoformale vale a dire la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Launificazione delle pene è dunque un tratto caratteristico della continuazione prescelto ilreato più grave quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria divenendo semplicicomponenti di un aumento di pena al punto da riacquistare la loro identità solo agli effettidella determinazione del limite agli aumenti che non deve comunque superare quello delcumulo materiale a norma dell art. 81 terzo comma cod. pen. * U n. 16208 del 2014C. .Invero la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati satellite nell ambito del reatocontinuato non comporta affatto la irrilevanza della valutazione della gravità dei predettireati in sé considerati per l ottima ragione che il momento sanzionatorio segue quellovalutativo e dunque lo presuppone e ovviamente si distingue da esso * U n. 22471del 26/02/2015 * * U. n. 40983 del 21/06/2018 * .E indubbio che il giudizio di bilanciamento ai sensi dell art. 69 cod. pen. deve effettuarsisolo con riguardo alle circostanze inerenti al reato più grave cfr. * 6 n. 10266 del25/06/1991 * * 188266 * 5 n. 4609 del 07/03/1996 * * 204840nondimeno le circostanze inerenti al reato satellite devono esser tenute presenti sia peridentificare il reato in astratto più grave sia per determinare l aumento che in relazione aciascun reato minore deve essere apportato alla pena base * quinta 28/01/2025* n.13859 .* Corte ha statuito che in tema di circostanze attenuanti se le medesime sifondano su elementi di fatto di natura oggettiva l applicazione sarà riferita allo specifico fattoreato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazionementre se gli elementi circostanziali siano riferibili all imputato sulla base dì elementi dì fattodi natura soggettiva l applicazione deve essere indistintamente riferita a tutti i reati avvintidal vincolo della continuazione ex multis * quinta 28/01/2025 * n.13859 cfranche * 2 10995 13/02/2018 * 01 * 1 20945 del 25/02/2021 *01 * 2 Sentenza n. 25273 del 11/04/2024 * 286681 01 .* i medesimi principi di diritto alla diminuente di cui all art.89 cod.pen. fondatasu elementi di fatto di natura squisitamente soggettiva l applicazione deve essere riferitaindistintamente a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.In questi termini si sono espresse talune precedenti pronunce di questa Corte secondocui in tema di reato continuato nella determinazione dell aumento di pena per ciascun reatoche rientra nel calcolo ex art. 81 secondo comma cod. pen. si deve tenere conto delladiminuente di cui all art. 89 cod. pen. attesa la sua natura di circostanza inerente allapersona del colpevole. * 2 n.8749del 22/11/2019 dep. 04/03/2020 * * 278528– 01 .Il giudice deve dunque valutare la diminuente del vizio parziale di mente una prima voltanel giudizio di bilanciamento per la determinazione della pena base. In seguito ne devetenere conto nella determinazione di ciascun aumento di pena il quale dovrà essereparametrato ai criteri di cui all art.133 cod. pen. e poi ridotto in ragione della circostanzapredetta.Nel presente caso la Corte di appello di Catanzaro ha aumentato la pena di anni 3 inrelazione alla continuazione interna al capo A in misura uguale a quella già stabilita nelprimo grado e di anni 1 in relazione al capo B senza specificare i criteri impiegati e senzachiarire se si sia tenuto conto della diminuente del vizio parziale di mente.La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio affinché il giudice del meritochiarisca quali criteri di calcolo abbia applicato per quantificare la pena in continuazione equalora non lo abbia fatto tenga conto della diminuente di cui all art.89 cod.pen.2.2. Il secondo motivo relativo all omessa motivazione circa la mancata concessione diIn caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimità l oggetto del giudizio dirinvio è costituito dai punti della decisione annullati ed altresì da quelli ad essiinscindibilmente connessi per interdipendenza logico giuridica che in quanto statuizioni nonsuscettibili di autonoma decisione non hanno costituito oggetto del giudicato. * 2 n.13712 del 31/01/2023 * * 284478 – 01 .Nel presente caso la questione relativa alla applicazione di attenuanti generiche era giàdefinita e non può essere riproposta in questa fase.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e * SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6282/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE* SEZIONE PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 218/2026** * * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * * 39920/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre* * * * * * * ** * * * * * * * In * e * *Di * * * *avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d assise d appello di Catanzaro* gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * * *letta la requisitoria del Pubblico Ministeroche ha concluso chiedendo la declaratoria dell inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. * * era stato condannato in primo grado con sentenza del giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 28 febbraio 2023 i delitti contestati eranoun duplice omicidio capo A e un tentato omicidio CAPO B . La pena base su uno degliomicidi di cui al capo A era stata fissata in anni 23 di reclusione aumentata ad anni 24 inforza dell aggravante di cui all art.61 n.11 cod.pen. per ciascuno degli altri due delitti posti incontinuazione erano stati aggiunti anni 3 di reclusione. La pena finale di anni 30 era stataridotta a 20 per effetto del rito abbreviato. Il giudice aveva ampiamente motivato circa ildiniego delle attenuanti generiche.Con sentenza del 13 novembre 2023 la Corte di assise di appello di Catanzaro avevarideterminato la pena in anni 18 e mesi 8 di reclusione confermando nel resto. Nel corso delgiudizio la parte aveva chiesto che venisse disposta una perizia psichiatrica ma la Corteaveva rigettato l istanza.L imputato aveva proposto ricorso in cassazione sul punto della mancata ammissionedella perizia psichiatrica sostenendo che ve ne fossero i presupposti.Con sentenza n.886 del 24 settembre 2024 la Sezione prima della Corte di cassazioneaccoglieva il ricorso e rinviava ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo esamesulla questione della rinnovazione istruttoria.La Corte di appello di Catanzaro dopo aver espletato una perizia psichiatrica che avevariconosciuto la presenza di un vizio parziale di mente con sentenza del 23 giugno 2025condannava * * alla pena finale di anni 14 di reclusione. La pena venivacalcolata ritenendo più grave uno dei due omicidi di cui al capo A dell imputazione sul qualeveniva fissata la pena base di anni 23 di reclusione nella misura già individuata nellasentenza di primo grado sulla pena base veniva calcolata la diminuente di cui all art. 89cod.pen.. che riportava la pena ad anni 17 di reclusione. * pena base venivano aggiuntiin continuazione anni 3 per il secondo omicidio contestato al capo A e anni uno per il tentatoomicidio di cui al capo B per un totale complessivo di anni 21 di reclusione. La pena venivainfine ridotta per il rito abbreviato ad anni 14 di reclusione.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione * * per mezzo deldifensore di fiducia * * * deducendo due distinti motivi di impugnazione diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce una violazione di legge ai sensi dell art. 606 comma 1 lett.bin relazione all applicazione della diminuente di cui all art.89 cod.pen. In particolare sievidenzia come la diminuente sia stata applicata alla sola pena base mentre si sarebbedovuta applicare anche alle pene aggiunte in continuazione per gli altri delitti. A tal fine ilgiudice avrebbe dovuto calcolare dapprima la pena base poi aggiungere le pene incontinuazione e infine operare la diminuzione di pena di cui all art.89 cod.pen.2.2. Il secondo motivo deduce un vizio di motivazione ai sensi dell art. 606 comma 1lett. lett.e in relazione all omessa motivazione sulla richiesta di rivalutazione dellecircostanze attenuanti generiche alla luce del riconoscimento del vizio parziale di mente.3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa Corte con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto in relazione al primo motivoper le ragioni di seguito indicate.2. In relazione ai motivi dedotti articolati nei seguenti due punti si osserva quanto segue2.1Il primo motivo riguarda la mancata applicazione della riduzione di pena di cuiall art.89 cod pen. alle pene aggiunte in continuazione.Da un punto di vista strutturale il reato continuato rappresenta una particolare figura diconcorso materiale dei reati unificati dalla identità del disegno criminoso e assoggettati alcumulo giuridico delle pene secondo il meccanismo sanzionatorio previsto per il concorsoformale vale a dire la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Launificazione delle pene è dunque un tratto caratteristico della continuazione prescelto ilreato più grave quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria divenendo semplicicomponenti di un aumento di pena al punto da riacquistare la loro identità solo agli effettidella determinazione del limite agli aumenti che non deve comunque superare quello delcumulo materiale a norma dell art. 81 terzo comma cod. pen. * U n. 16208 del 2014C. .Invero la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati satellite nell ambito del reatocontinuato non comporta affatto la irrilevanza della valutazione della gravità dei predettireati in sé considerati per l ottima ragione che il momento sanzionatorio segue quellovalutativo e dunque lo presuppone e ovviamente si distingue da esso * U n. 22471del 26/02/2015 * * U. n. 40983 del 21/06/2018 * .E indubbio che il giudizio di bilanciamento ai sensi dell art. 69 cod. pen. deve effettuarsisolo con riguardo alle circostanze inerenti al reato più grave cfr. * 6 n. 10266 del25/06/1991 * * 188266 * 5 n. 4609 del 07/03/1996 * * 204840nondimeno le circostanze inerenti al reato satellite devono esser tenute presenti sia peridentificare il reato in astratto più grave sia per determinare l aumento che in relazione aciascun reato minore deve essere apportato alla pena base * quinta 28/01/2025* n.13859 .* Corte ha statuito che in tema di circostanze attenuanti se le medesime sifondano su elementi di fatto di natura oggettiva l applicazione sarà riferita allo specifico fattoreato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazionementre se gli elementi circostanziali siano riferibili all imputato sulla base dì elementi dì fattodi natura soggettiva l applicazione deve essere indistintamente riferita a tutti i reati avvintidal vincolo della continuazione ex multis * quinta 28/01/2025 * n.13859 cfranche * 2 10995 13/02/2018 * 01 * 1 20945 del 25/02/2021 *01 * 2 Sentenza n. 25273 del 11/04/2024 * 286681 01 .* i medesimi principi di diritto alla diminuente di cui all art.89 cod.pen. fondatasu elementi di fatto di natura squisitamente soggettiva l applicazione deve essere riferitaindistintamente a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.In questi termini si sono espresse talune precedenti pronunce di questa Corte secondocui in tema di reato continuato nella determinazione dell aumento di pena per ciascun reatoche rientra nel calcolo ex art. 81 secondo comma cod. pen. si deve tenere conto delladiminuente di cui all art. 89 cod. pen. attesa la sua natura di circostanza inerente allapersona del colpevole. * 2 n.8749del 22/11/2019 dep. 04/03/2020 * * 278528– 01 .Il giudice deve dunque valutare la diminuente del vizio parziale di mente una prima voltanel giudizio di bilanciamento per la determinazione della pena base. In seguito ne devetenere conto nella determinazione di ciascun aumento di pena il quale dovrà essereparametrato ai criteri di cui all art.133 cod. pen. e poi ridotto in ragione della circostanzapredetta.Nel presente caso la Corte di appello di Catanzaro ha aumentato la pena di anni 3 inrelazione alla continuazione interna al capo A in misura uguale a quella già stabilita nelprimo grado e di anni 1 in relazione al capo B senza specificare i criteri impiegati e senzachiarire se si sia tenuto conto della diminuente del vizio parziale di mente.La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio affinché il giudice del meritochiarisca quali criteri di calcolo abbia applicato per quantificare la pena in continuazione equalora non lo abbia fatto tenga conto della diminuente di cui all art.89 cod.pen.2.2. Il secondo motivo relativo all omessa motivazione circa la mancata concessione diIn caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimità l oggetto del giudizio dirinvio è costituito dai punti della decisione annullati ed altresì da quelli ad essiinscindibilmente connessi per interdipendenza logico giuridica che in quanto statuizioni nonsuscettibili di autonoma decisione non hanno costituito oggetto del giudicato. * 2 n.13712 del 31/01/2023 * * 284478 – 01 .Nel presente caso la questione relativa alla applicazione di attenuanti generiche era giàdefinita e non può essere riproposta in questa fase. *Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena per la continuazionecon rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di*Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Così è deciso 04/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena per la continuazionecon rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di*Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Così è deciso 04/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 06282/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris