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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25804/2026

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indagini preliminari delTribunale di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Giordano, che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Bari ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicaticon due sentenze definitive, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],rideterminando la pena irrogata in quella di anni cinque di reclusione ed euro1000 di multa.2.

Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione, per il tramite del difensore, il condannato affidandosi a un unicomotivo con il quale si deduce violazione degli artt. 81, 133 cod. pen., 671, 125 e178 cod. proc. pen.Il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione trareati giudicati tra due sentenze individuando, quale pena base, quella irrogataper il più grave reato di cui all'art. 628 cod. pen. di cui alla sentenza emessa il 5luglio 2019 dalla Corte di appello di Bari, incrementando tale pena, per quantofatti già giudicati con la sentenza emessa il 28 novembre 2022 dalla Corte diappello di Bari, aumento quest'ultimo operato in misura del tutto irragionevole.Si osserva infatti che i fatti cui si riferisce questa sentenza, per i qualil'imputato era stato condannato in sede di cognizione alla pena complessiva dianni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 2000 di multa, hannocondotto ad un aumento per la continuazione pari ad anni uno mesi tre ed euro300 di multa, dunque, inferiore di soli mesi due giorni dieci di reclusione rispettoalla pena irrogata in sede di cognizione; tanto, peraltro, senza tenere conto checon la sentenza emessa il 5 luglio 2019 erano state riconosciute all'imputato congiudizio di prevalenza le circostanze attenuanti generiche.Sotto altro profilo si contesta il calcolo della pena.

Invero il giudice è partitodalla pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 667 di multa,aumentandola per la continuazione interna, della misura di mesi cinque, giorniventi di reclusione ed euro 133 di multa così giungendo alla pena complessiva dicui alla sentenza emessa in data 5 luglio 2019, pari ad anni tre mesi sette direclusione ed euro 800 di multa aumentando la pena così determinata di anniuno di reclusione ed euro 200 di multa per il delitto di ricettazione e di mesi tredi reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43del 1973.Ciò comporta l'applicazione della sanzione complessiva di anni quattro, mesidieci di reclusione ed euro 1100 di multa; invece il giudice ha quantificato lapena in quella complessiva gli anni cinque di reclusione ed euro 1100 di multa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Giordano, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.1.1.

Il primo motivo censurato è infondato.Invero, in argomento si è pronunciato il massimo consesso nomofilattico(Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), precisando che ilgiudice in executivis, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare ilreato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare l'aumento di penain modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nellamotivazione, chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordineai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere,comunque, tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene.

Sicché, rispetto all’obbligo di motivazione in ordine aogni singolo aumento, si deve ribadire che questo deve essere oggetto dispecifica e autonoma valutazione di cui il giudice è tenuto a dare conto nellamotivazione e che ciò opera con particolare riferimento agli aumenti di pena cherisultano significativi o che, comunque, possono apparire sproporzionati, siarispetto alla quantificazione della pena base, sia in rapporto alla gravità deglialtri reati che rientrano nella medesima continuazione, dovendosi, di contro,evidenziare che il medesimo obbligo risulta attenuato nel caso in cui la pena peril reato satellite sia contenuta in quanto la necessità di dare conto del rispetto deiprincipi di adeguatezza e proporzionalità nella quantificazione della pena è daritenersi commisurata all’entità della stessa in concreto irrogata (Sez.

U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 e Sez.

U, n. 7930 del21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 – 01).La giurisprudenza di legittimità, in definitiva, reputa che il grado di impegnomotivazionale richiesto, in ordine ai singoli aumenti di pena, debba esserecorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Nel caso al vaglio, si osserva che la ragione dell’entità degli aumenti èadeguatamente espressa (v. p. 3 dell’ordinanza impugnata) tenuto contodell’operato riferimento, con ragionamento immune da illogicità manifesta, alruolo ricoperto dal condannato, alla condotta realizzata e alla proclività adelinquere.

Né emerge alcuna sproporzione o questa è stata puntualmentededotta, rispetto alla pena individuata come pena base per il reato ritenuto piùgrave, essendosi limitato il ricorrente a constatare che il decremento, rispettoalla pena irrogata in sede di cognizione non è significativo.1.2.

Appare, invece, fondato il motivo di ricorso nella parte in cui ravvisal’errore di calcolo circa l’entità della pena complessivamente irrogata.Infatti, si riscontra che il Giudice, partendo dalla pena base di anni tre, mesiuno e giorni dieci di reclusione ed euro 667 di multa per l’art. 628 cod. pen.,aumentò per la continuazione interna di mesi cinque e giorni venti di reclusioneed euro 133 di multa la pena irrogata anche per il reato di cui all’art. 605 cod.pen., giungendo alla misura di anni tre, mesi sette di reclusione ed euro 800 dimulta.A tale incremento il Giudice dell’esecuzione aggiunge, per la continuazionecon i due reati giudicati con l’altra sentenza, di anni uno di reclusione ed euro200 di multa per l’art. 648 cod. pen., già al netto della riduzione per il rito e, perl’altro reato satellite, di mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa al netto delrito e, quindi, la pena complessiva irrogata doveva essere pari ad anni quattro,mesi dieci di reclusione ed euro 1.100 di multa e non ad anni cinque direclusione oltre la multa.2.

Consegue, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.,l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente altrattamento sanzionatorio che si ridetermina in anni quattro mesi dieci direclusione ed euro 1.100 di multa.

Con rigetto nel resto del ricorso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente al calcolo dellapena, che ridetermina in anni quattro mesi dieci di reclusione ed euro 1.100 dimulta.

Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso, il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
indagini preliminari delTribunale di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Giordano, che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Bari ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicaticon due sentenze definitive, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],rideterminando la pena irrogata in quella di anni cinque di reclusione ed euro1000 di multa.2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione, per il tramite del difensore, il condannato affidandosi a un unicomotivo con il quale si deduce violazione degli artt. 81, 133 cod. pen., 671, 125 e178 cod. proc. pen.Il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione trareati giudicati tra due sentenze individuando, quale pena base, quella irrogataper il più grave reato di cui all'art. 628 cod. pen. di cui alla sentenza emessa il 5luglio 2019 dalla Corte di appello di Bari, incrementando tale pena, per quantofatti già giudicati con la sentenza emessa il 28 novembre 2022 dalla Corte diappello di Bari, aumento quest'ultimo operato in misura del tutto irragionevole.Si osserva infatti che i fatti cui si riferisce questa sentenza, per i qualil'imputato era stato condannato in sede di cognizione alla pena complessiva dianni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 2000 di multa, hannocondotto ad un aumento per la continuazione pari ad anni uno mesi tre ed euro300 di multa, dunque, inferiore di soli mesi due giorni dieci di reclusione rispettoalla pena irrogata in sede di cognizione; tanto, peraltro, senza tenere conto checon la sentenza emessa il 5 luglio 2019 erano state riconosciute all'imputato congiudizio di prevalenza le circostanze attenuanti generiche.Sotto altro profilo si contesta il calcolo della pena. Invero il giudice è partitodalla pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 667 di multa,aumentandola per la continuazione interna, della misura di mesi cinque, giorniventi di reclusione ed euro 133 di multa così giungendo alla pena complessiva dicui alla sentenza emessa in data 5 luglio 2019, pari ad anni tre mesi sette direclusione ed euro 800 di multa aumentando la pena così determinata di anniuno di reclusione ed euro 200 di multa per il delitto di ricettazione e di mesi tredi reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43del 1973.Ciò comporta l'applicazione della sanzione complessiva di anni quattro, mesidieci di reclusione ed euro 1100 di multa; invece il giudice ha quantificato lapena in quella complessiva gli anni cinque di reclusione ed euro 1100 di multa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Giordano, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.1.1. Il primo motivo censurato è infondato.Invero, in argomento si è pronunciato il massimo consesso nomofilattico(Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), precisando che ilgiudice in executivis, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare ilreato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare l'aumento di penain modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nellamotivazione, chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordineai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere,comunque, tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene. Sicché, rispetto all’obbligo di motivazione in ordine aogni singolo aumento, si deve ribadire che questo deve essere oggetto dispecifica e autonoma valutazione di cui il giudice è tenuto a dare conto nellamotivazione e che ciò opera con particolare riferimento agli aumenti di pena cherisultano significativi o che, comunque, possono apparire sproporzionati, siarispetto alla quantificazione della pena base, sia in rapporto alla gravità deglialtri reati che rientrano nella medesima continuazione, dovendosi, di contro,evidenziare che il medesimo obbligo risulta attenuato nel caso in cui la pena peril reato satellite sia contenuta in quanto la necessità di dare conto del rispetto deiprincipi di adeguatezza e proporzionalità nella quantificazione della pena è daritenersi commisurata all’entità della stessa in concreto irrogata (Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 e Sez. U, n. 7930 del21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 – 01).La giurisprudenza di legittimità, in definitiva, reputa che il grado di impegnomotivazionale richiesto, in ordine ai singoli aumenti di pena, debba esserecorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Nel caso al vaglio, si osserva che la ragione dell’entità degli aumenti èadeguatamente espressa (v. p. 3 dell’ordinanza impugnata) tenuto contodell’operato riferimento, con ragionamento immune da illogicità manifesta, alruolo ricoperto dal condannato, alla condotta realizzata e alla proclività adelinquere. Né emerge alcuna sproporzione o questa è stata puntualmentededotta, rispetto alla pena individuata come pena base per il reato ritenuto piùgrave, essendosi limitato il ricorrente a constatare che il decremento, rispettoalla pena irrogata in sede di cognizione non è significativo.1.2. Appare, invece, fondato il motivo di ricorso nella parte in cui ravvisal’errore di calcolo circa l’entità della pena complessivamente irrogata.Infatti, si riscontra che il Giudice, partendo dalla pena base di anni tre, mesiuno e giorni dieci di reclusione ed euro 667 di multa per l’art. 628 cod. pen.,aumentò per la continuazione interna di mesi cinque e giorni venti di reclusioneed euro 133 di multa la pena irrogata anche per il reato di cui all’art. 605 cod.pen., giungendo alla misura di anni tre, mesi sette di reclusione ed euro 800 dimulta.A tale incremento il Giudice dell’esecuzione aggiunge, per la continuazionecon i due reati giudicati con l’altra sentenza, di anni uno di reclusione ed euro200 di multa per l’art. 648 cod. pen., già al netto della riduzione per il rito e, perl’altro reato satellite, di mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa al netto delrito e, quindi, la pena complessiva irrogata doveva essere pari ad anni quattro,mesi dieci di reclusione ed euro 1.100 di multa e non ad anni cinque direclusione oltre la multa.2. Consegue, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.,l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente altrattamento sanzionatorio che si ridetermina in anni quattro mesi dieci direclusione ed euro 1.100 di multa. Con rigetto nel resto del ricorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente al calcolo dellapena, che ridetermina in anni quattro mesi dieci di reclusione ed euro 1.100 dimulta. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso, il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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