CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso ascritti ai capi C), D) ed E) della rubrica, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi C) ed E) per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e, confermando il giudizio sulla responsabilità per il capo D) della rubrica, rideterminava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen. perché minacciando in più occasioni la [OSCURATO:PERSONA], sia telefonicamente che di persona, avvertendola che la cosa "sarebbe finita male", ove non avesse obbedito, la costringeva a consegnargli il motociclo del quale la Sciacca era rientrata in possesso grazie all'intervento della squadra mobile di Catania, procurandosi così l'ingiusto profitto rappresentato dalla disponibilità a costo zero del mezzo, le cui rate di prezzo erano state corrisposte dalla Sciacca. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponendo un articolato motivo di ricorso, nonché motivi nuovi in data 24.11.2021. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'errata qualificazione giuridica del fatto, atteso che la Corte di appello aveva erroneamente escluso una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen.; infatti l'elemento differenziale in relazione al quale si era giunti a ritenere la ricorrenza dell'estorsione contestata era stato individuato esclusivamente nel grado di violenza posto in essere dal Chelucci nei confronti della Sciacca, senza considerare che l'azione del ricorrente era stata sempre caratterizzata dal soddisfacimento di un preteso diritto di proprietà sul veicolo, il cui pagamento era stato posto esclusivamente a suo carico, così come l'uso dello stesso era stato riservato solo al Chelucci. L'elemento di discrimine per giungere ad una condanna doveva essere necessariamente identificato in relazione all'analisi dell'elemento psicologico e alla direzione del dolo, nel caso in esame inequivocabilmente diretto a far valere un diritto, atteso che era stato il Chelucci ad avere corrisposto costantemente le rate relative alla corresponsione del prezzo per l'acquisto del veicolo. 2.2. Con il motivo aggiunto la difesa ha nuovamente dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla errata qualificazione del fatto, richiamato il contenuto della decisione delle Sez. U Filardo, che ha definitivamente chiarito che il profilo differenziale tra le condotte di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione è la volontà di agire nell'esercizio e nel perseguimento di un preteso diritto piuttosto che nella convinzione di avanzare una richiesta che esorbita o è disancorata da qualsivoglia pretesa legittima sottostante. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], giungendo ad una mera rideternninazione del trattamento sanzionatorio, applicando in modo logico e coerente i principi in seguito esplicitati dalle Sez. U Filardo (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02). Il motivo proposto si caratterizza, dunque, per un'oggettiva frammentarietà, in mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del Chelucci, sia dal giudice di primo che da quello di secondo grado. È, quindi, assente - anche in considerazione della presenza di diverse censure all'interno del motivo, per vizio di violazione di legge e per tutti i vizi della motivazione (illogica e contraddittoria, sostanzialmente assente) - la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01). 3. Quanto al motivo di ricorso proposto e al motivo aggiunto (sostanzialmente coincidenti, a parte l'esplicito richiamo alle Sez. U Filardo contenuto nel motivo aggiunto), occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del Chelucci, con valutazione conforme del giudice di appello. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una cd. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta di estorsione ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico - argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 3.1. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata al Chelucci, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha, infatti, puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato, con motivazione accurata e persuasiva, la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del Chelucci del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle articolate dichiarazioni rese dalla persona offesa, che veniva bloccata e costretta alla consegna del veicolo a seguito di comportamenti violenti, aggressivi e minacciosi del ricorrente, evidentemente in grado di condizionare l'atteggiamento della persona offesa che, appunto, per cercare di arginare l'atteggiamento violento e minaccioso del Chelucci, nonostante un iniziale tentativo di resistenza, si decideva a consegnare il motociclo che aveva acquistato su insistente richiesta dello stesso all'epoca in cui ricorreva tra loro una relazione sentimentale. Le osservazioni della difesa - tutte incentrate sull'astratta riferibilità della richiesta ad un diritto di proprietà del Chelucci sul motociclo poiché questi avrebbe asseritamente corrisposto gli importi della rate per l'acquisto - non consentono di rilevare effettivamente forme di contraddittorietà, illogicità o sostanziale mancanza della motivazione, né tanto meno una violazione di legge, nel ricostruire gli elementi indicativi della responsabilità per il fatto oggetto di imputazione, piuttosto che per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così come sostenuto anche con il motivo aggiunto. È stata, infatti, ampiamente argomentata la decisione, in modo logico e del tutto privo di contraddizioni, quanto al comportamento decisamente minaccioso, violento e del tutto privo di giustificazione posto in essere dall'odierno ricorrente. La ricostruzione effettuata dai giudici di merito si presenta tra l'altro pienamente rispettosa dei criteri, in tema di estorsione, evidenziati da ultimo da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02, circa le modalità di accertamento del dolo di estorsione, nel senso che alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione, circostanza questa esplicitamente emersa dalla motivazione delle decisioni, in correlazione tra loro, dei giudici di merito (azione violenta, blocco della persona offesa, minacce gravi e continuate che portavano anche alla rimessione della querela, esiti lesivi della condotta minacciosa e violenta posta in essere). La prova in questione ha, dunque, carattere indiretto e deve essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro inequivoca potenzialità offensiva siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente e, quindi, la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, che si caratterizzano come momenti assolutamente significativi e motivatamente ritenuti tali dalla Corte di appello nel qualificare il fatto in termini di estorsione. Tale dato, già di per sé estremamente significativo, si accompagna inoltre ad una serie di valutazioni conseguenti all'esame della teste presente al momento dell'apprensione del mezzo a seguito di minacce ([OSCURATO:PERSONA]), agli elementi riportati dagli agenti operanti, ai dati obiettivi emergenti dalla certificazione medica in atti che riscontravano tutti pienamente la versione della persona offesa, senza che il Chelucci abbia fornito elementi significativi in senso contrario, pur essendo state le allegazioni difensive pienamente considerate dalla Corte di appello con motivazione priva di qualsiasi illogicità o carenza. Il giudice di secondo grado ha, infatti, esplicitamente considerato, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la possibilità che si potesse configurare un esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed ha motivatamente escluso la ricorrenza di tale diversa fattispecie di reato richiamando le dichiarazioni della ex compagna del Chelucci, che precisava di essere stata costretta a pagare, ad eccezione delle prime due, tutte le rate del finanziamento acceso fino all'estinzione il debito contratto con la finanziaria per l'acquisto della motocicletta. È stato chiarito che le affermazioni del Chelucci non hanno trovato alcun riscontro, ed è stata anche considerata ed evidenziata la sua sottoposizione a procedura concorsuale all'epoca dei fatti quale dato estremamente significativo quanto alla condizione personale e finanziaria del ricorrente, così come l'assenza di qualsiasi prova circa la possibile disponibilità delle somme di denaro necessarie a pagare le rate del finanziamento acceso dalla sua compagna. Una considerazione completa ed articolata, dunque, che ha correttamente portato il giudice di appello ad escludere la ricorrenza dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Una motivazione esplicita e caratterizzata da logicità delle argomentazioni spese con la quale la difesa non si è confrontata. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas