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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13713/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1942/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Flaminia, n. 388 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così domiciliato - c ontroricorrente – e nei confronti di F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Gregorio VII, n. 474 -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Messina n. 493 /20 2 0 , pubblicata in data27 novembre 202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che

1. La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 493/2020, pubblicata in data 27 novembre 2020, pronunciando sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di revocatoria ordinariapromossa dalla Curatela.

2. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., la vendita di otto automezzi acquistati dalla convenuta in data 27 novembre 2007, offerti in vendita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’ambito di una più ampia operazione che prevedeva che una parte del prezzo dove sse essere compensato con i debiti che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva nei confronti dell’acquirente, mentre la restante parte dovesse essere pagata alla venditrice.

Il Tribunale accoglieva sia la domanda avanzata dalla Curatela, dichiarando l’inefficacia dell’atto di vendita e condannando l’acquirente al pagamento, in favore dell’attrice, del controvalore dei beni oggetto di cessione, pari ad euro 146.000,00, sia la domanda di manleva spiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della terza chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA]., condannando quest’ultima a tenere indenne l’acquirente, limitatamente all’importo di euro 80.200,00.

2.1. La Corte d’appello, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione revocatoria, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

3. Covin, [OSCURATO:PERSONA], s.p.a. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resiste con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con autonomo controricorso adesivo al ricorso proposto dalla ricorrente.

4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha evidenziato, con istanza, la pendenza dinanzi a questa Corte di altro ricorso, tra le medesime parti, iscritto al n. 24396/2023 R .

G ., avente ad oggetto l’impugnazione, con autonomo ricorso per cassazione, della sentenza che ha deciso l’impugnazione per revocazione avverso la decisione d’appello in questa sede impugnata.

Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare ( 088 – [OSCURATO:PERSONA]- S1 ) della Prima Sezione c ivile di questa Corte, perché avente ad oggetto domanda revocatoria ex artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fallimentare[ tra le tante, Cass., sez. 1, 22/11/2021, n. 36033 ( 081190 )]. il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente (088 – [OSCURATO:PERSONA]-S1 ).

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1942/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Flaminia, n. 388 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così domiciliato - c ontroricorrente – e nei confronti di F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Gregorio VII, n. 474 -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Messina n. 493 /20 2 0 , pubblicata in data27 novembre 202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1. La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 493/2020, pubblicata in data 27 novembre 2020, pronunciando sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di revocatoria ordinariapromossa dalla Curatela. 2. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., la vendita di otto automezzi acquistati dalla convenuta in data 27 novembre 2007, offerti in vendita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’ambito di una più ampia operazione che prevedeva che una parte del prezzo dove sse essere compensato con i debiti che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva nei confronti dell’acquirente, mentre la restante parte dovesse essere pagata alla venditrice. Il Tribunale accoglieva sia la domanda avanzata dalla Curatela, dichiarando l’inefficacia dell’atto di vendita e condannando l’acquirente al pagamento, in favore dell’attrice, del controvalore dei beni oggetto di cessione, pari ad euro 146.000,00, sia la domanda di manleva spiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della terza chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA]., condannando quest’ultima a tenere indenne l’acquirente, limitatamente all’importo di euro 80.200,00. 2.1. La Corte d’appello, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione revocatoria, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3. Covin, [OSCURATO:PERSONA], s.p.a. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resiste con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con autonomo controricorso adesivo al ricorso proposto dalla ricorrente. 4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha evidenziato, con istanza, la pendenza dinanzi a questa Corte di altro ricorso, tra le medesime parti, iscritto al n. 24396/2023 R . G ., avente ad oggetto l’impugnazione, con autonomo ricorso per cassazione, della sentenza che ha deciso l’impugnazione per revocazione avverso la decisione d’appello in questa sede impugnata. Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare ( 088 – [OSCURATO:PERSONA]- S1 ) della Prima Sezione c ivile di questa Corte, perché avente ad oggetto domanda revocatoria ex artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fallimentare[ tra le tante, Cass., sez. 1, 22/11/2021, n. 36033 ( 081190 )]. il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente (088 – [OSCURATO:PERSONA]-S1 ). Così deciso in Roma
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