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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2021

Cassazione n. 46755/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 544/2020 del 19/10/2020 della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato in data 22/11/2021 memoria di replica alle conclusioni della Procura generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo in data 07/10/2019 che aveva condannato Shi lindong alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 350,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 648 cpv., 474 cod. pen.

Secondo l'Accusa, l'imputato, quale destinatario del pacco contrassegnato dalla lettera di trasporto aereo n. 1563223082, proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e contenente n. 50 display per telefoni cellulari marchio Sannsung, introduceva nel territorio dello Stato per farne commercio nonché acquistava, al fine di procurarsi un profitto e con la consapevolezza della provenienza delittuosa, la predetta merce, di provenienza illecita in quanto recante marchi contraffatti o alterati.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue.

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 27, comma 2 Cost., 6, comma 2 CEDU, 192, 194, 530, 533 cod. proc. pen., 474 e 648 cod. pen.

La Corte territoriale, lungi dal rispondere alle censure proposte con l'atto di appello si è rifugiata dietro una motivazione apparente, non superando il ragionevole dubbio che in capo all'imputato sussistesse l'elemento psicologico dei reati ipotizzati.

Secondo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 712 cod. pen., 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Sulla richiesta di derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., la Corte territoriale nulla aveva risposto.

Terzo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 131 bis cod. pen., 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Il comportamento estemporaneo, l'esiguità dei pezzi contraffatti (n. 50) e il loro esiguo valore avrebbe potuto indurre a riconoscere la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Aspecifico è il primo motivo.

Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).

2.1. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

2.2. Già la sentenza di primo grado aveva ritenuto come "la merce destinata all'imputato, costituita da 5 colli, conteneva svariati prodotti, di diverso genere e di diversi marchi: tale circostanza è poco compatibile con un ordine effettuato telefonicamente ad un cinese, come sostenuto dalla difesa, senza allegazione di alcun documento a comprova di quanto affermato; è certa la provenienza delittuosa dei display con marchio contraffatto Samsung; l'imputato è risultato destinatario della predetta merce, il cui quantitativo, nonché l'attività svolta fanno ragionevolmente presumere che tale merce sarebbe stata successivamente commercializzata.

La consapevolezza da parte dell'imputato di importare nel territorio dello Stato prodotti con marchi contraffatti e di provenienza delittuosa si evince non solo dall'esperienza dello stesso imputato, attivo nel mercato commerciale italiano sin dal 2009, ma anche dal numero dei display ordinati".

La sentenza di secondo grado ha altresì evidenziato come l'imputato abbia "reso dichiarazioni assai vaghe sulle modalità di contatto con il venditore, riferendo che gli era stato presentato da un amico e di averci solo parlato al ) telefono" e che lo stesso "non è stato neppure in grado di riferire il nome del venditore".

Con queste argomentate e del tutto plausibili conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della pedissequa reiterazione del motivo di appello.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

La Corte territoriale, sul presupposto della corretta qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione, ha omesso di rispondere alla richiesta di difensiva di derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. che la difesa aveva invocato nelle proprie conclusioni subordinate riportate nell'atto di gravame di appello, omettendo di evidenziarne le ragioni giustificative.

Va premesso che il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061).

Ne consegue che il giudice del gravame di merito non sia per nulla tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, ne deriva che, in una simile evenienza, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107).

Fermo quanto precede, va altresì evidenziato come il "silenzio" della Corte territoriale sul punto trovi ulteriore - e decisiva - giustificazione nella mancata esplicitazione da parte dell'appellante delle ragioni giuridiche e/o fattuali alla base della richiesta, del tutto immotivata, di derubricazione del reato.

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Come è noto, con sentenza n. 156 del 21/07/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis cod. pen., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati (come la fattispecie prevista dall'art. 648 cpv. cod. pen.) per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Osserva il Collegio come sia del tutto indiscutibile il fatto che, al momento del deposito dell'atto di appello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), la parte non avrebbe certo potuto evocare l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. non essendo a quella data intervenuta la succitata pronuncia da parte del giudice delle leggi.

Fermo quanto precede, peraltro, appare altrettanto indiscutibile che all'udienza dibattimentale di secondo grado del 19/10/2020 (successiva alla sentenza n. 156 del 21/07/2020 della Corte costituzionale) nella quale veniva discussa e decisa l'impugnazione dello Shi e nel corso della quale la difesa, nel formulare le proprie conclusioni, si limitava ad insistere nei motivi di appello, la stessa difesa ben avrebbe potuto evocare l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.: la mancata devoluzione della questione in sede di merito ha reso intempestiva e, come tale, non scrutinabile la richiesta nella presente sede di legittimità.

Invero, la rilevabilità in cassazione dell'applicazione della summenzionata causa di esclusione della punibilità, come riconosciuta dalla giurisprudenza (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz) presuppone, oltre all'immediata rilevabilità dagli atti - senza alcun tipo di ulteriore indagine, come tale impedita in sede di legittimità - dei relativi presupposti di applicabilità, il fatto che la richiesta sia in quella sede proposta necessariamente per la prima volta, ossia che i presupposti applicativi siano venuti in essere solo in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello e che il ricorso per cassazione costituisca la prima ed unica "occasione" di chiedere l'applicazione dell'istituto: situazione che, nella specie, per le ragioni dinanzi esposte, non ricorre.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 544/2020 del 19/10/2020 della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato in data 22/11/2021 memoria di replica alle conclusioni della Procura generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo in data 07/10/2019 che aveva condannato Shi lindong alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 350,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 648 cpv., 474 cod. pen. Secondo l'Accusa, l'imputato, quale destinatario del pacco contrassegnato dalla lettera di trasporto aereo n. 1563223082, proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e contenente n. 50 display per telefoni cellulari marchio Sannsung, introduceva nel territorio dello Stato per farne commercio nonché acquistava, al fine di procurarsi un profitto e con la consapevolezza della provenienza delittuosa, la predetta merce, di provenienza illecita in quanto recante marchi contraffatti o alterati. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 27, comma 2 Cost., 6, comma 2 CEDU, 192, 194, 530, 533 cod. proc. pen., 474 e 648 cod. pen. La Corte territoriale, lungi dal rispondere alle censure proposte con l'atto di appello si è rifugiata dietro una motivazione apparente, non superando il ragionevole dubbio che in capo all'imputato sussistesse l'elemento psicologico dei reati ipotizzati. Secondo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 712 cod. pen., 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Sulla richiesta di derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., la Corte territoriale nulla aveva risposto. Terzo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 131 bis cod. pen., 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il comportamento estemporaneo, l'esiguità dei pezzi contraffatti (n. 50) e il loro esiguo valore avrebbe potuto indurre a riconoscere la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Aspecifico è il primo motivo. Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). 2.1. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 2.2. Già la sentenza di primo grado aveva ritenuto come "la merce destinata all'imputato, costituita da 5 colli, conteneva svariati prodotti, di diverso genere e di diversi marchi: tale circostanza è poco compatibile con un ordine effettuato telefonicamente ad un cinese, come sostenuto dalla difesa, senza allegazione di alcun documento a comprova di quanto affermato; è certa la provenienza delittuosa dei display con marchio contraffatto Samsung; l'imputato è risultato destinatario della predetta merce, il cui quantitativo, nonché l'attività svolta fanno ragionevolmente presumere che tale merce sarebbe stata successivamente commercializzata. La consapevolezza da parte dell'imputato di importare nel territorio dello Stato prodotti con marchi contraffatti e di provenienza delittuosa si evince non solo dall'esperienza dello stesso imputato, attivo nel mercato commerciale italiano sin dal 2009, ma anche dal numero dei display ordinati". La sentenza di secondo grado ha altresì evidenziato come l'imputato abbia "reso dichiarazioni assai vaghe sulle modalità di contatto con il venditore, riferendo che gli era stato presentato da un amico e di averci solo parlato al ) telefono" e che lo stesso "non è stato neppure in grado di riferire il nome del venditore". Con queste argomentate e del tutto plausibili conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della pedissequa reiterazione del motivo di appello. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale, sul presupposto della corretta qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione, ha omesso di rispondere alla richiesta di difensiva di derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. che la difesa aveva invocato nelle proprie conclusioni subordinate riportate nell'atto di gravame di appello, omettendo di evidenziarne le ragioni giustificative. Va premesso che il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061). Ne consegue che il giudice del gravame di merito non sia per nulla tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, ne deriva che, in una simile evenienza, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107). Fermo quanto precede, va altresì evidenziato come il "silenzio" della Corte territoriale sul punto trovi ulteriore - e decisiva - giustificazione nella mancata esplicitazione da parte dell'appellante delle ragioni giuridiche e/o fattuali alla base della richiesta, del tutto immotivata, di derubricazione del reato. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Come è noto, con sentenza n. 156 del 21/07/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis cod. pen., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati (come la fattispecie prevista dall'art. 648 cpv. cod. pen.) per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Osserva il Collegio come sia del tutto indiscutibile il fatto che, al momento del deposito dell'atto di appello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), la parte non avrebbe certo potuto evocare l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. non essendo a quella data intervenuta la succitata pronuncia da parte del giudice delle leggi. Fermo quanto precede, peraltro, appare altrettanto indiscutibile che all'udienza dibattimentale di secondo grado del 19/10/2020 (successiva alla sentenza n. 156 del 21/07/2020 della Corte costituzionale) nella quale veniva discussa e decisa l'impugnazione dello Shi e nel corso della quale la difesa, nel formulare le proprie conclusioni, si limitava ad insistere nei motivi di appello, la stessa difesa ben avrebbe potuto evocare l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.: la mancata devoluzione della questione in sede di merito ha reso intempestiva e, come tale, non scrutinabile la richiesta nella presente sede di legittimità. Invero, la rilevabilità in cassazione dell'applicazione della summenzionata causa di esclusione della punibilità, come riconosciuta dalla giurisprudenza (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz) presuppone, oltre all'immediata rilevabilità dagli atti - senza alcun tipo di ulteriore indagine, come tale impedita in sede di legittimità - dei relativi presupposti di applicabilità, il fatto che la richiesta sia in quella sede proposta necessariamente per la prima volta, ossia che i presupposti applicativi siano venuti in essere solo in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello e che il ricorso per cassazione costituisca la prima ed unica "occasione" di chiedere l'applicazione dell'istituto: situazione che, nella specie, per le ragioni dinanzi esposte, non ricorre. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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