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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09631/2026

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fesa dall'Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro-intimata-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagnan. 530/2023 depositata il 21/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23003/2023Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 9631/2026Data pubblicazione 15/04/2026La contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi in liquidazione, è stataaccertata in data 23 dicembre 2014 per maggior IRES sull’anno di imposta2007.Con tale atto impositivo l’Ufficio ha accertato ai fini IRES, IVA e IRAP unmaggior imponibile non contabilizzato pari ad € 4.698.652,00 sulla basedelle presunzioni di vendita di cui all’art. 1 del d.p.r. 441/1997.Il recupero dell’IRAP è stato poi abbandonato in sede di appello per ilconsolidarsi del contrario orientamento della Corte adita secondo il qualenon può operare il raddoppio dei termini non essendo previste sanzionipenali per questo tipo di imposta.I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, sull’assuntodella mancata presentazione della denuncia alla competente Autoritàgiudiziaria, poi successivamente prodotta in giudizio, ove la sentenza disecondo grado rilevava doversi presentare la denuncia prima dello spiraredel termine originario non raddoppiato.Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, per iltramite dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo,mentre è rimasta intimata la società contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n 3 del codice di procedura civile, per violazione o falsaapplicazione degli artt. 43, comma 3, del d.p.r. 28.9.1973 n. 600 e 57,comma 3, del d.p.r. 26.10.1972 n. 633.

Nello specifico si lamenta siasiapplicata la novella di cui alla l. n. 208/2015.1.1.

Evidenzia il Patrono erariale che la Corte costituzionale, nellasentenza n. 247/2011, ha posto in evidenza che l'unica condizione per ilraddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denunciapenale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga edindipendentemente dal suo adempimento.Numero registro generale 23003/2023Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 9631/2026Data pubblicazione 15/04/2026Sul punto è intervenuta anche di recente questa Suprema Corte dilegittimità, con orientamento cui merita dare continuità, affermando che intema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dallacosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l.n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, laproroga dei termini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R.n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizioneche sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcunodei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentatao trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia diladdove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite leinformative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai finidel raddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio daparte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato,dalla quale esse scaturiscono (cfr. Cass.

T., n. 22902/2025).Altresì, è stato precisato che in base alla disciplina ex art. 1, comma132, della l. n. 208 del 2015, l'effetto del raddoppio del termine di eserciziodel potere impositivo è raggiunto in forza dell'inoltro della denunciaall'autorità giudiziaria penale anteriormente alla scadenzadel termine originario, cosicché non vi è spazio per una valutazione delgiudice tributario circa la sussistenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia e circa la sua strumentalità (cfr. Cass.

T., n. 8181/2025).1.2.

Non di meno, per gli accertamenti notificati prima del 2 settembre2015, qual è quello in esame, notificato il 23 dicembre 2015, restaapplicabile la precedente disciplina, per cui è stato stabilito che in temadi accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, comemodificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248Numero registro generale 23003/2023Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 9631/2026Data pubblicazione 15/04/2026del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che faccianoinsorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa siaarchiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardoagli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello incorso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modificheintrodotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesala disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art.2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degliavvisi già notificati (cfr. Cass.

T., n. 666/2025)2.

Pertanto il ricorso è fondato, la sentenza dev’essere cassata con rinvioal giudice di merito perché si uniformi ai principi sopra richiamati.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro-intimata-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagnan. 530/2023 depositata il 21/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23003/2023Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 9631/2026Data pubblicazione 15/04/2026La contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi in liquidazione, è stataaccertata in data 23 dicembre 2014 per maggior IRES sull’anno di imposta2007.Con tale atto impositivo l’Ufficio ha accertato ai fini IRES, IVA e IRAP unmaggior imponibile non contabilizzato pari ad € 4.698.652,00 sulla basedelle presunzioni di vendita di cui all’art. 1 del d.p.r. 441/1997.Il recupero dell’IRAP è stato poi abbandonato in sede di appello per ilconsolidarsi del contrario orientamento della Corte adita secondo il qualenon può operare il raddoppio dei termini non essendo previste sanzionipenali per questo tipo di imposta.I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, sull’assuntodella mancata presentazione della denuncia alla competente Autoritàgiudiziaria, poi successivamente prodotta in giudizio, ove la sentenza disecondo grado rilevava doversi presentare la denuncia prima dello spiraredel termine originario non raddoppiato.Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, per iltramite dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo,mentre è rimasta intimata la società contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n 3 del codice di procedura civile, per violazione o falsaapplicazione degli artt. 43, comma 3, del d.p.r. 28.9.1973 n. 600 e 57,comma 3, del d.p.r. 26.10.1972 n. 633. Nello specifico si lamenta siasiapplicata la novella di cui alla l. n. 208/2015.1.1. Evidenzia il Patrono erariale che la Corte costituzionale, nellasentenza n. 247/2011, ha posto in evidenza che l'unica condizione per ilraddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denunciapenale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga edindipendentemente dal suo adempimento.Numero registro generale 23003/2023Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 9631/2026Data pubblicazione 15/04/2026Sul punto è intervenuta anche di recente questa Suprema Corte dilegittimità, con orientamento cui merita dare continuità, affermando che intema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dallacosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l.n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, laproroga dei termini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R.n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizioneche sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcunodei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentatao trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia diladdove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite leinformative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai finidel raddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio daparte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato,dalla quale esse scaturiscono (cfr. Cass. T., n. 22902/2025).Altresì, è stato precisato che in base alla disciplina ex art. 1, comma132, della l. n. 208 del 2015, l'effetto del raddoppio del termine di eserciziodel potere impositivo è raggiunto in forza dell'inoltro della denunciaall'autorità giudiziaria penale anteriormente alla scadenzadel termine originario, cosicché non vi è spazio per una valutazione delgiudice tributario circa la sussistenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia e circa la sua strumentalità (cfr. Cass. T., n. 8181/2025).1.2. Non di meno, per gli accertamenti notificati prima del 2 settembre2015, qual è quello in esame, notificato il 23 dicembre 2015, restaapplicabile la precedente disciplina, per cui è stato stabilito che in temadi accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, comemodificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248Numero registro generale 23003/2023Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 9631/2026Data pubblicazione 15/04/2026del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che faccianoinsorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa siaarchiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardoagli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello incorso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modificheintrodotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesala disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art.2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degliavvisi già notificati (cfr. Cass. T., n. 666/2025)2. Pertanto il ricorso è fondato, la sentenza dev’essere cassata con rinvioal giudice di merito perché si uniformi ai principi sopra richiamati. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI
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