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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02250/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Letta le conclusioni del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 luglio 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica ha condannato il ricorrente alla pena di euro mille di multa oltre statuizioni civili per il reato di cui all'art. 595 comma 3 cod. pen per avere pubblicato sulla testata giornalistica on line "[OSCURATO:PERSONA] new" espressioni diffamatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. A seguito di atto di appello, la Corte territoriale con sentenza del 24 maggio 2022 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in quanto l'atto di appello, presentato a mezzo PEC, non recava la sottoscrizione digitale dei difensori.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla disciplina speciale di cui all'art.24 d.I.137/2020.

Lamenta il ricorrente che l'allegato contenuto nella PEC inviato dal difensore conteneva la firma digitale.

Verosimilmente la verifica della firma digitale non è stata attualizzata alla data del deposito dell'atto di appello (18 novembre 2020), ma solo in prossimità della data di udienza con il rischio di ottenere un report che escludeva la validità del certificato o della firma.

A sostegno di siffatte argomentazioni il ricorrente ha proceduto all'utilizzo del verificatore on line del Consiglio nazionale del notariato, applicazione inserita nell'elenco pubblico dei certificatori della firma digitale tenuto dal Centro nazionale per l'informatica della Pubblica amministrazione (CNIPA): inserendo in tale applicazione il file denominato "[OSCURATO:PERSONA] appello.pdf.p7m" con il quale il difensore aveva proposto appello, la difesa ha allegato il relativo report dal quale risulta che alla data del 18 novembre 2020 la firma era integra e valida e il certificato attendibile ( documentazione allegata al ricorso).

Inoltre, rappresenta il ricorrente che la eventuale sottoscrizione da parte del sostituto processuale avv. [OSCURATO:PERSONA], del difensore di fiducia, non determina la mancanza di legittimazione del proponente, riconoscendosi al sostituto processuale tutti i poteri del sostituito sino a dispensa dall'incarico.

Infine, con il motivo di ricorso la difesa ha evidenziato, nonché documentato, di avere formalmente richiesto al Presidente della sezione penale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sui cui server si trova il file inviato, una specifica attestazione in ordine alla verifica attualizzata alla data del 18 novembre 2022 del file contenente l'atto di appello e pervenuto presso la casella PEC del Tribunale, richiesta inesitata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito indicati.1.

Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte: "In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale (nella specie, la firma, seppur apposta, non era riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario, con esito di "certificato non attendibile"), in quanto l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali è compresa unicamente la mancanza della sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, di cui alla lett. a) di tale disposizione. (Sez.5, n. 22992 del 28/04/2022, Rv. 283399).

2. La Corte di cassazione si è recentemente dovuta confrontare con alcune questioni problematiche nascenti dalla disciplina normativa entrata in vigore in occasione dell'emergenza pandemica da COVID 19, per implementare forme di deposito degli atti digitalizzate, al fine di ridurre l'impatto di presenze negli uffici giudiziari ed economizzare costi e tempi dei servizi per la giustizia.

In particolare, il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19" - stabilisce, all'art. 24, comma 4, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

E' stato peraltro previsto che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte).

La legge di conversione ha aggiunto, all'art. 24 suddetto, i commi da 6-bis a 6-undecies, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione penale.

Più precisamente, il comma 6-ter dell'art. 24 citato stabilisce che l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate, espressamente escludendo l'applicazione, in tal caso, della disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale (e cioè le specifiche possibilità di deposito "fisico" dell'impugnazione in ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato).

L'applicazione generalizzata, poi, delle disposizioni emergenziali a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati - e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 — è assicurata dal successivo comma 6-quinquies, che stabilisce, altresì, specificamente, per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali (la norma cita anche quelle "reali", ma per queste ultime in realtà il richiamo avrebbe dovuto essere operato alla disposizione prevista dall'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.), che l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen., e cioè, ovviamente, del Tribunale sede distrettuale.

Anche tenuto conto della rubrica dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), è evidente come la disciplina emergenziale proponga la semplificazione del sistema complessivo di deposito degli atti giudiziari, comprese le impugnazioni, al fine di rispondere all'emergenza sanitaria.

2.1. La "dematerializzazione" del sistema di deposito riguarda, dunque, anche degli atti di impugnazione, qualsiasi essi siano, attraverso l'utilizzo di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti (inequivoca l'espressione "è consentito il deposito..."). 3.Successivamente all'intervento di legislazione primaria, il 9 novembre 2020, il Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della giustizia ha emanato il proprio provvedimento attuativo, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, ed il relativo Allegato 1, contenente gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.La funzionalità del sistema di disciplina innovativo è garantita dalla previsione di cause espresse di inammissibilità dell'impugnazione, contenute nel comma 6- sexies del citato art. 24 d.l. n. 137 del 2020; cause che operano qualora l'impugnazione stessa venga proposta al di fuori degli schemi legali emergenziali predetti.

Si tratta di cause di inammissibilità "ulteriori" rispetto a quelle sancite in via generale dall'art. 591 cod. proc. pen., fatte esplicitamente salve.

Tali cause rappresentano ipotesi tassative, di stretta interpretazione (Sez. 5, n. 24953 del 10/5/2021, Rv. 282814).

Stando al tenore, quindi, del testo normativo richiamato, l'impugnazione è inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è 'trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4.

3.1. Rispetto al caso in esame, la specifica causa di inammissibilità indicata dalla lett. a) del comma 6-sexies, per il suo tenore letterale, appare limitata ai soli casi nei quali il deposito dell'atto di impugnazione avvenga senza la sottoscrizione del difensore - vale a dire in sua mancanza - e non può estendersi alle ipotesi di mera irregolarità della sottoscrizione che non ne determinino la suddetta "assenza" o "carenza".

Il principio di tassatività impedisce l'estensione ad ipotesi analoghe di irregolarità delle modalità di trasmissione, non contemplate esplicitamente dal dettato legislativo (in tema di tassatività delle cause di inammissibilità dell'impugnazione previste dall'art. 591 cod. proc. pen., ex multis Sez. 1, n. 24433 del 29/4/2015, Masalmeh, Rv. 263970).

L'interpretazione tassativa delle cause di inammissibilità previste dall'art. 24, comma 6-sexies, cit. ha trovato già ampia accoglienza in giurisprudenza.In particolare, la sentenza Sez. 6, n. 40540 del 2021, che si è occupata proprio di sottoscrizione digitale di un'impugnazione cautelare in materia di disciplina COVID-19, ha stabilito che non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la modifica dell'atto, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intervenuta successivamente alla sottoscrizione digitale dal difensore, di cui sia attestata l'integrità e l'attendibilità, stante la tassatività delle cause di inammissibilità previste dall'art. 24, comma 6- sexies, lett. a), del dl. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

La Sesta Sezione Penale ha precisato che il Tribunale, equiparando la modifica del documento informatico successiva alla sottoscrizione dell'atto alla mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, ha posto in essere una falsa applicazione dell'art. 24, comma 6-sexíes, lett. a), del D.L. n. 137 del 2020, poiché la specifica causa di inammissibilità introdotta da tale disposizione, per il suo tenore letterale, è di applicazione limitata ai soli casi nei quali l'atto di impugnazione non sia stato sottoscritto digitalmente dal difensore.

La difformità della proposizione dell'atto di appello ravvisata dal Tribunale di Milano rispetto al paradigma di legge integra, dunque, secondo la sentenza in esame, una mera irregolarità e non già una causa di inammissibilità dell'impugnazione ritualmente proposta. (Sez. 6, n. 40540 del 28/10/2021, Rv. 282306).

Del resto, in linea generale, e con le dovute differenze di disciplina giustificabili in materia di impugnazioni trasmesse per via digitale, se la sottoscrizione del difensore è sì un requisito di forma indispensabile dell'atto di impugnazione, al fine di accertarne la provenienza; tuttavia, il vizio derivante dalla sua omissione è superabile in presenza di elementi inconfutabili in ordine alla paternità dello scritto (Sez. 4, n. 46238 del 24/9/2019, Masucci, Rv. 277701, in una fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad una istanza di riesame, ha ritenuto che l'atto, non sottoscritto dal difensore, fosse a lui riconducibile con certezza in quanto il funzionario di cancelleria che l'aveva ricevuto aveva attestato che era stato da lui presentato e vi era corrispondenza tra il difensore che aveva presentato l'atto e quello che appariva esserne l'autore sulla base degli elementi tipografici e delle stampigliature impresse sull'atto.

In senso ancora più estensivo del favor impugnationis Sez. 3, n. 30404 del 8/4/2016, Tagliasco, Rv. 267225).

Recentemente, poi, la sentenza Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Khaffou, Rv. 282490, in una fattispecie con punti di analogia rispetto a quella in esame, ma riferita al procedimento di sorveglianza, ha affermato che, in tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina ennergenziale pandemica da COVID-19, non costituisce causa d'inammissibilità dell'appello la mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore con il sistema CAdES sull'atto in formato "pdf" trasmesso a mezzo p.e.c.

3. Deve, pertanto, concludersi che, in tema di disciplina pandemica da Covid- 19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di una sentenza la mera irregolarità della sottoscrizione digitale, poiché l'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali la lettera a) di tale disposizione indica unicamente la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione da parte del difensore.

4. Nella fattispecie sottoposta all'esame di questo Collegio, la Corte territoriale, si è fermata alla mera stampa dell'allegato inviato dal difensore senza consentire da parte di questo Collegio la verifica attraverso il sistema software utilizzato dall'Ufficio che effettivamente la firma risultasse mancante, nonostante la riconosciuta integrità della firma, provata, peraltro, da altre, diverse attestazioni di conformità condotte con differenti software, allegate al ricorso.

Ebbene, al di là della difficile coesistenza tra i plurimi sistemi di verifica di firma digitale accreditati per l'accertamento, il ricorrente ha documentato che la firma digitale era stata apposta all'atto di impugnazione e non era "mancante" o "assente", pur non essendo stata riconosciuta dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario come effettivamente "valida".

La Corte territoriale ha ricondotto siffatto caso di sottoscrizione digitale non verificata all'ipotesi di mancanza di sottoscrizione prevista dall'art. 24, comma 6- sexies, lett. a), d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, in evidente violazione del principio di diritto già enunciato, secondo cui la mera irregolarità non può essere fatta rientrare nella previsione della citata disposizione normativa, nonché del concorrente principio della tassatività delle cause di inammissibilità ivi previste.

Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché proceda al giudizio di impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Letta le conclusioni del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica ha condannato il ricorrente alla pena di euro mille di multa oltre statuizioni civili per il reato di cui all'art. 595 comma 3 cod. pen per avere pubblicato sulla testata giornalistica on line "[OSCURATO:PERSONA] new" espressioni diffamatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. A seguito di atto di appello, la Corte territoriale con sentenza del 24 maggio 2022 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in quanto l'atto di appello, presentato a mezzo PEC, non recava la sottoscrizione digitale dei difensori. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla disciplina speciale di cui all'art.24 d.I.137/2020. Lamenta il ricorrente che l'allegato contenuto nella PEC inviato dal difensore conteneva la firma digitale. Verosimilmente la verifica della firma digitale non è stata attualizzata alla data del deposito dell'atto di appello (18 novembre 2020), ma solo in prossimità della data di udienza con il rischio di ottenere un report che escludeva la validità del certificato o della firma. A sostegno di siffatte argomentazioni il ricorrente ha proceduto all'utilizzo del verificatore on line del Consiglio nazionale del notariato, applicazione inserita nell'elenco pubblico dei certificatori della firma digitale tenuto dal Centro nazionale per l'informatica della Pubblica amministrazione (CNIPA): inserendo in tale applicazione il file denominato "[OSCURATO:PERSONA] appello.pdf.p7m" con il quale il difensore aveva proposto appello, la difesa ha allegato il relativo report dal quale risulta che alla data del 18 novembre 2020 la firma era integra e valida e il certificato attendibile ( documentazione allegata al ricorso). Inoltre, rappresenta il ricorrente che la eventuale sottoscrizione da parte del sostituto processuale avv. [OSCURATO:PERSONA], del difensore di fiducia, non determina la mancanza di legittimazione del proponente, riconoscendosi al sostituto processuale tutti i poteri del sostituito sino a dispensa dall'incarico. Infine, con il motivo di ricorso la difesa ha evidenziato, nonché documentato, di avere formalmente richiesto al Presidente della sezione penale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sui cui server si trova il file inviato, una specifica attestazione in ordine alla verifica attualizzata alla data del 18 novembre 2022 del file contenente l'atto di appello e pervenuto presso la casella PEC del Tribunale, richiesta inesitata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito indicati.1. Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte: "In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale (nella specie, la firma, seppur apposta, non era riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario, con esito di "certificato non attendibile"), in quanto l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali è compresa unicamente la mancanza della sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, di cui alla lett. a) di tale disposizione. (Sez.5, n. 22992 del 28/04/2022, Rv. 283399). 2. La Corte di cassazione si è recentemente dovuta confrontare con alcune questioni problematiche nascenti dalla disciplina normativa entrata in vigore in occasione dell'emergenza pandemica da COVID 19, per implementare forme di deposito degli atti digitalizzate, al fine di ridurre l'impatto di presenze negli uffici giudiziari ed economizzare costi e tempi dei servizi per la giustizia. In particolare, il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19" - stabilisce, all'art. 24, comma 4, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. E' stato peraltro previsto che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte). La legge di conversione ha aggiunto, all'art. 24 suddetto, i commi da 6-bis a 6-undecies, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione penale. Più precisamente, il comma 6-ter dell'art. 24 citato stabilisce che l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate, espressamente escludendo l'applicazione, in tal caso, della disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale (e cioè le specifiche possibilità di deposito "fisico" dell'impugnazione in ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). L'applicazione generalizzata, poi, delle disposizioni emergenziali a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati - e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 — è assicurata dal successivo comma 6-quinquies, che stabilisce, altresì, specificamente, per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali (la norma cita anche quelle "reali", ma per queste ultime in realtà il richiamo avrebbe dovuto essere operato alla disposizione prevista dall'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.), che l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen., e cioè, ovviamente, del Tribunale sede distrettuale. Anche tenuto conto della rubrica dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), è evidente come la disciplina emergenziale proponga la semplificazione del sistema complessivo di deposito degli atti giudiziari, comprese le impugnazioni, al fine di rispondere all'emergenza sanitaria. 2.1. La "dematerializzazione" del sistema di deposito riguarda, dunque, anche degli atti di impugnazione, qualsiasi essi siano, attraverso l'utilizzo di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti (inequivoca l'espressione "è consentito il deposito..."). 3.Successivamente all'intervento di legislazione primaria, il 9 novembre 2020, il Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della giustizia ha emanato il proprio provvedimento attuativo, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, ed il relativo Allegato 1, contenente gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.La funzionalità del sistema di disciplina innovativo è garantita dalla previsione di cause espresse di inammissibilità dell'impugnazione, contenute nel comma 6- sexies del citato art. 24 d.l. n. 137 del 2020; cause che operano qualora l'impugnazione stessa venga proposta al di fuori degli schemi legali emergenziali predetti. Si tratta di cause di inammissibilità "ulteriori" rispetto a quelle sancite in via generale dall'art. 591 cod. proc. pen., fatte esplicitamente salve. Tali cause rappresentano ipotesi tassative, di stretta interpretazione (Sez. 5, n. 24953 del 10/5/2021, Rv. 282814). Stando al tenore, quindi, del testo normativo richiamato, l'impugnazione è inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è 'trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4. 3.1. Rispetto al caso in esame, la specifica causa di inammissibilità indicata dalla lett. a) del comma 6-sexies, per il suo tenore letterale, appare limitata ai soli casi nei quali il deposito dell'atto di impugnazione avvenga senza la sottoscrizione del difensore - vale a dire in sua mancanza - e non può estendersi alle ipotesi di mera irregolarità della sottoscrizione che non ne determinino la suddetta "assenza" o "carenza". Il principio di tassatività impedisce l'estensione ad ipotesi analoghe di irregolarità delle modalità di trasmissione, non contemplate esplicitamente dal dettato legislativo (in tema di tassatività delle cause di inammissibilità dell'impugnazione previste dall'art. 591 cod. proc. pen., ex multis Sez. 1, n. 24433 del 29/4/2015, Masalmeh, Rv. 263970). L'interpretazione tassativa delle cause di inammissibilità previste dall'art. 24, comma 6-sexies, cit. ha trovato già ampia accoglienza in giurisprudenza.In particolare, la sentenza Sez. 6, n. 40540 del 2021, che si è occupata proprio di sottoscrizione digitale di un'impugnazione cautelare in materia di disciplina COVID-19, ha stabilito che non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la modifica dell'atto, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intervenuta successivamente alla sottoscrizione digitale dal difensore, di cui sia attestata l'integrità e l'attendibilità, stante la tassatività delle cause di inammissibilità previste dall'art. 24, comma 6- sexies, lett. a), del dl. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. La Sesta Sezione Penale ha precisato che il Tribunale, equiparando la modifica del documento informatico successiva alla sottoscrizione dell'atto alla mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, ha posto in essere una falsa applicazione dell'art. 24, comma 6-sexíes, lett. a), del D.L. n. 137 del 2020, poiché la specifica causa di inammissibilità introdotta da tale disposizione, per il suo tenore letterale, è di applicazione limitata ai soli casi nei quali l'atto di impugnazione non sia stato sottoscritto digitalmente dal difensore. La difformità della proposizione dell'atto di appello ravvisata dal Tribunale di Milano rispetto al paradigma di legge integra, dunque, secondo la sentenza in esame, una mera irregolarità e non già una causa di inammissibilità dell'impugnazione ritualmente proposta. (Sez. 6, n. 40540 del 28/10/2021, Rv. 282306). Del resto, in linea generale, e con le dovute differenze di disciplina giustificabili in materia di impugnazioni trasmesse per via digitale, se la sottoscrizione del difensore è sì un requisito di forma indispensabile dell'atto di impugnazione, al fine di accertarne la provenienza; tuttavia, il vizio derivante dalla sua omissione è superabile in presenza di elementi inconfutabili in ordine alla paternità dello scritto (Sez. 4, n. 46238 del 24/9/2019, Masucci, Rv. 277701, in una fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad una istanza di riesame, ha ritenuto che l'atto, non sottoscritto dal difensore, fosse a lui riconducibile con certezza in quanto il funzionario di cancelleria che l'aveva ricevuto aveva attestato che era stato da lui presentato e vi era corrispondenza tra il difensore che aveva presentato l'atto e quello che appariva esserne l'autore sulla base degli elementi tipografici e delle stampigliature impresse sull'atto. In senso ancora più estensivo del favor impugnationis Sez. 3, n. 30404 del 8/4/2016, Tagliasco, Rv. 267225). Recentemente, poi, la sentenza Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Khaffou, Rv. 282490, in una fattispecie con punti di analogia rispetto a quella in esame, ma riferita al procedimento di sorveglianza, ha affermato che, in tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina ennergenziale pandemica da COVID-19, non costituisce causa d'inammissibilità dell'appello la mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore con il sistema CAdES sull'atto in formato "pdf" trasmesso a mezzo p.e.c. 3. Deve, pertanto, concludersi che, in tema di disciplina pandemica da Covid- 19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di una sentenza la mera irregolarità della sottoscrizione digitale, poiché l'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali la lettera a) di tale disposizione indica unicamente la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione da parte del difensore. 4. Nella fattispecie sottoposta all'esame di questo Collegio, la Corte territoriale, si è fermata alla mera stampa dell'allegato inviato dal difensore senza consentire da parte di questo Collegio la verifica attraverso il sistema software utilizzato dall'Ufficio che effettivamente la firma risultasse mancante, nonostante la riconosciuta integrità della firma, provata, peraltro, da altre, diverse attestazioni di conformità condotte con differenti software, allegate al ricorso. Ebbene, al di là della difficile coesistenza tra i plurimi sistemi di verifica di firma digitale accreditati per l'accertamento, il ricorrente ha documentato che la firma digitale era stata apposta all'atto di impugnazione e non era "mancante" o "assente", pur non essendo stata riconosciuta dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario come effettivamente "valida". La Corte territoriale ha ricondotto siffatto caso di sottoscrizione digitale non verificata all'ipotesi di mancanza di sottoscrizione prevista dall'art. 24, comma 6- sexies, lett. a), d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, in evidente violazione del principio di diritto già enunciato, secondo cui la mera irregolarità non può essere fatta rientrare nella previsione della citata disposizione normativa, nonché del concorrente principio della tassatività delle cause di inammissibilità ivi previste. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché proceda al giudizio di impug
Sentenza Cassazione n. 02250/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris