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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 28756/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa il 18 novembre 2024, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 14 luglio 2023, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186 bis, co. 1, lett. d) e co. 3, in relazione all'art. 186, co. 2, lett. b) e co. 2 bis, D.Lgs. 285/1992, condannandolo alla pena di anni uno di arresto ed euro 2.666,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per anni due.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di gravame.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la violazione dell'onere probatorio gravante sul pubblico ministero circa la dimostrazione del regolare funzionamento dell'etilometro, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 Reg.

Esec.

C.d.S., nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti (Cass. Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024).

All'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019).

Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento e deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021).

Nel caso di specie, la difesa si è limitata ad eccepire la mancata produzione della documentazione attestante il funzionamento dell'apparecchio, senza nulla eccepire riguardo a vizi dell'etilometro utilizzato.

Peraltro, dal verbale di accertamenti urgenti risultava espressamente che l'apparecchio etilometro era "debitamente omologato" ed era stato sottoposto a "revisione in data 6.5.2021", quindi appena tre mesi prima dell'utilizzo.

3.2. I motivi secondo e terzo, relativi alla violazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p. e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sono parimenti infondati in quanto si risolvono in una mera critica al merito della valutazione discrezionale operata dalla Corte territoriale, non consentita in sede di legittimità.

3.3. Il quarto motivo, concernente la mancata concessione dei benefici di legge, è manifestamente infondato.

La Corte di Appello, infatti, ha riconosciuto le attenuanti generiche ma ha legittimamente negato i benefici di legge in considerazione della pericolosità del comportamento dell'imputato e della mancanza di elementi atti a giustificare una prognosi positiva.

Tale valutazione discrezionale risulta adeguatamente motivata e immune da vizi logici.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in data 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa il 18 novembre 2024, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 14 luglio 2023, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186 bis, co. 1, lett. d) e co. 3, in relazione all'art. 186, co. 2, lett. b) e co. 2 bis, D.Lgs. 285/1992, condannandolo alla pena di anni uno di arresto ed euro 2.666,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per anni due. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di gravame. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la violazione dell'onere probatorio gravante sul pubblico ministero circa la dimostrazione del regolare funzionamento dell'etilometro, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 Reg. Esec. C.d.S., nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti (Cass. Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024). All'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019). Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento e deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021). Nel caso di specie, la difesa si è limitata ad eccepire la mancata produzione della documentazione attestante il funzionamento dell'apparecchio, senza nulla eccepire riguardo a vizi dell'etilometro utilizzato. Peraltro, dal verbale di accertamenti urgenti risultava espressamente che l'apparecchio etilometro era "debitamente omologato" ed era stato sottoposto a "revisione in data 6.5.2021", quindi appena tre mesi prima dell'utilizzo. 3.2. I motivi secondo e terzo, relativi alla violazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p. e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sono parimenti infondati in quanto si risolvono in una mera critica al merito della valutazione discrezionale operata dalla Corte territoriale, non consentita in sede di legittimità. 3.3. Il quarto motivo, concernente la mancata concessione dei benefici di legge, è manifestamente infondato. La Corte di Appello, infatti, ha riconosciuto le attenuanti generiche ma ha legittimamente negato i benefici di legge in considerazione della pericolosità del comportamento dell'imputato e della mancanza di elementi atti a giustificare una prognosi positiva. Tale valutazione discrezionale risulta adeguatamente motivata e immune da vizi logici. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in data 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]