CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 marzo 2021
Cassazione n. 00259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confern,:.va la pronuncia emessa il 5/3/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA]);:zi era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, r 309 e condannata - con rito abbreviato - alla pena di due anni, otto mesi ci reclusione e 12.000 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio iiferssore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di appello avrebbe omesso di motivare quanto all'eccezionalità della condotta contestata, dovuta soltanto alla • pandemia in corso e alla necessità - in capo alla ricorrente - di del .nque.'e per sopravvivere; tutto ciò avrebbe giustificato il riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto n. 309 del 1990, per contro regata dalla sentenza con parametri ormai superati. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. [OSCURATO:PERSONA] di merito, pronunciandosi proprio sulla questione qu riprodotta, ha individuato numerosi parametri idonei ad escludere la fattispe:ie lieve in esame, sottolineando, in particolare: a) il dato ponderale della sostanza detenu .:a dall'imputata, pari a 247 dosi medie di cocaina, divise in 42 involucri di:Art. _riti in 5 sacchetti; b) l'elevatissimo grado di purezza dello stupefacente, compreso tra il 94,6% e il 95,5%; c) il possesso di due telefoni cellulari e di 470 euro ir contanti, non compatibili con l'assenza di redditi leciti in capo alla Strozzi. In forza di luesti significativi elementi - che il ricorso non contesta - la sentenza ha quindi corcluso non solo per la responsabilità penale, ma anche per l'esistenza di un'attlì ,ità di spaccio non certo occasionale, destinata ad un numero assai élew to di consumatori e chiaramente sostenuta da stretti collegamenti con a T °lenti criminali di livello significativo. Un contesto probatorio che, con argomento non censurabile, ha d inque impedito di ravvisare nella vicenda l'ipotesi di minima offensività che la S.: trozzi invoca, peraltro con argomenti di puro fatto, oltre che del tutto generici. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia pro3 ,:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamm ssit lità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma ce l'art. 61.6 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché cue1:3 del A versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equila fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga nen -A delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -e della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 dicembre 2021 íi.. !Here esteftsore / Il Presidente ,..-- - , :lise- u [OSCURATO:PERSONA] t: DE1.2 12 0SI1 »