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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25305/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il PG chiede che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di rinnessione in pristino, che deve essere revocato.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 21 novembre 2019 il Tribunale di Palermo ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essersi estinti i reati ex artt. 44 lett. b) e 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001 per esito positivo della messa alla prova.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata deducendo il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 168-ter cod. pen.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente disposto «il ripristino dello stato dei luoghi» mentre la sentenza derivante dall'esito positivo della messa alla prova prescinde dall'accertamento di responsabilità dell'imputato e non può essere paragonata ad una sentenza di condanna, presupposto ex lege dell'ordine di demolizione.

Inoltre, il giudice, nel disporre il ripristino dello stato dei luoghi, avrebbe emanato un provvedimento non di sua competenza ma attribuito all'autorità amministrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Dalla sentenza impugnata risulta che le imputazioni ascritte alla ricorrente sono relative agli artt. 44, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001; in base a tali norme non può essere disposto il ripristino dello stato dei luoghi neanche in caso di sentenza di condanna.

1.2. In base agli artt. 31, comma 9, e 98 comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, può essere disposta, in caso di condanna, la demolizione o, in base all'art. 98 citato, l'eliminazione delle difformità o possono essere imposte le prescrizioni per l'adeguamento.

1.3. L'adozione dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione (cfr. Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Dellagaren, Rv. 275183 - 01).

1.4. La rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato deve invece essere disposta con la sentenza di condanna per il reato ex art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004; tale reato non risulta neanche contestato alla ricorrente.

2. Si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa al ripristino dello stato dei luoghi, statuizione che si elimina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di rimessione in pristino, statuizione ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il PG chiede che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di rinnessione in pristino, che deve essere revocato. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 21 novembre 2019 il Tribunale di Palermo ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essersi estinti i reati ex artt. 44 lett. b) e 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001 per esito positivo della messa alla prova. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata deducendo il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 168-ter cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente disposto «il ripristino dello stato dei luoghi» mentre la sentenza derivante dall'esito positivo della messa alla prova prescinde dall'accertamento di responsabilità dell'imputato e non può essere paragonata ad una sentenza di condanna, presupposto ex lege dell'ordine di demolizione. Inoltre, il giudice, nel disporre il ripristino dello stato dei luoghi, avrebbe emanato un provvedimento non di sua competenza ma attribuito all'autorità amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dalla sentenza impugnata risulta che le imputazioni ascritte alla ricorrente sono relative agli artt. 44, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001; in base a tali norme non può essere disposto il ripristino dello stato dei luoghi neanche in caso di sentenza di condanna. 1.2. In base agli artt. 31, comma 9, e 98 comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, può essere disposta, in caso di condanna, la demolizione o, in base all'art. 98 citato, l'eliminazione delle difformità o possono essere imposte le prescrizioni per l'adeguamento. 1.3. L'adozione dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione (cfr. Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Dellagaren, Rv. 275183 - 01). 1.4. La rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato deve invece essere disposta con la sentenza di condanna per il reato ex art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004; tale reato non risulta neanche contestato alla ricorrente. 2. Si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa al ripristino dello stato dei luoghi, statuizione che si elimina. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di rimessione in pristino, statuizione ch
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