CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 36461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce, Sezione del Riesame, accoglieva l'appello proposto ex art. 310 cod.proc.pen. del Pubblico Ministero, disponendo l'applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti dell'imputato. 2. Con il ricorso presentato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il SABATO chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod.proc.pen. in quanto, a dispetto del carattere devolutivo dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, il Tribunale del Riesame non avrebbe anche valutato la sussistenza, all'attualità, delle esigenze cautelari, esigenze che, peraltro, non sussisterebbero con riferimento a nessuna delle ipotesi contemplate dalla norma violata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. A riguardo occorre ricordare, su un piano generale, che, nel sistema delle misure cautelari, il riesame e l'appello sono caratterizzati dalla stessa ratio di estendere al merito il controllo sui provvedimenti restrittivi della libertà personale. Nondimeno sussistono rilevanti differenze fra i due rimedi costituite, oltre che dal carattere residuale dell'appello, dal fatto che il Tribunale della libertà, mentre in sede di riesame ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento e può decidere per ragioni differenti da quelle proposte a sostegno della richiesta e anche sulla base di elementi emersi successivamente ad essa, in appello ha poteri di cognizione circoscritti ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura (Sez. 6, n. 1414 del 28/04/1992, Rv. 192305 - 01). In particolare, come hanno da lungo tempo chiarito anche le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice (Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, IRv. 208313-01), la cognizione del giudice d'appello cautelare è limitata ai punti ai quali si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a fondamento della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto (v., ex aliis, Sez. 2, n. 18057 del 01/04/2014, Rv. 259712 - 01; Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, Rv. 248135 - 01). Dalle indicate e generali premesse deriva l'inammissibilità del ricorso dell'imputato. Invero, nella fattispecie in esame, a fronte di un'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti del SABATO emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, la Corte d'appello (competente a pronunciarsi poiché, nelle more, era stata emanata la sentenza di condanna di primo grado), con provvedimento del 19 gennaio 2023, aveva disposto la perdita di efficacia di detta misura cautelare per la mancata presentazione della querela, entro il termine previsto dall'art. 85, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022. Il Tribunale del Riesame ha accolto la prospettazione del Pubblico Ministero che ha appellato tale decisione sul rilievo della procedibilità d'ufficio dei reati per cui è processo, in quanto afferenti lesioni gravi ex art. 583 cod.pen., e ha di conseguenza disposto il ripristino della misura che era stata dichiarata inefficace. Pertanto, rilevata l'assenza, nel giudizio di appello, di richieste specifiche dell'imputato in ordine al vaglio dei presupposti applicativi originari, compreso il periculum in mora, della misura, il Tribunale del Riesame ha correttamente circoscritto la propria decisione al motivo d'appello formulato dal Pubblico Ministero. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 maggio 2