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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 33630/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4473/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, Via d elle Medaglie d’oro n. 202 , presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, unitamente a gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] ù e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrenti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienas.p.a.; -intimata - nonchédi [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. e di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del l egale r appresentante pro tempore, e, per essa , quale procuratore speciale, [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 103 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende , unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso, -controricorrente- sul ricorso successivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma , Via dei Savorelli n.11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende , unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - nonchédi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - e di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del l egale r appresentante pro tempore, e, per essa , quale procuratore speciale, [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 103 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. unitamenteall’[OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2402/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 5 novembre 2019, notificata il 28 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 5 novembre 2019, n. 2402, il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione ex art.617 c.p.c. proposta da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza che, nell’ambito di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di S iena s.p.a., aveva accertato la sussistenza del la sua obbligazione (avente ad oggetto il pagamento di Euro 97.000,00 , quale corrispettivo della vendita di un terreno agricolo) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta debitori verso la banca.

IlTribunale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, il pignoramento mobiliare presso terzi non era inefficace, ai sensi dell’art.1997 c.c., in quanto il credito vantato daSebastiano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] verso la [OSCURATO:SOCIETA]. si fondava sul contratto di compravendita stipulato inter partes con rogito n otarile del 29 gennaio 2014 e non era “incorporato” nei titoli cambiari asseritamente rilasciati , contestualmente all a stipula, per il pagamento del relativo prezzo; II- del resto, di tale asserita circostanza di fatto ( vale a dire dell’effettivo rilascio dei titoli cambiari al momento della stipulazione delrogito in funzione di pagamento) non era emersa alcuna evidenza, giacché nel contratto , dopo essersi dato atto del pagamento C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. immediatodell’importo di 3.000,00 Euro tramite assegni bancari , era stata formulata la pattuizione che l’acquirente avrebbe dovuto corrispondereil residuo prezzo di 97.000,00 Euro entro il 28 gennaio 2016, accompagnata dalla generica clausola secondo cui « per il pagamento vengono rilasciati titoli cambiari», la quale, però, non identificava con precisione né i titoli eventualmente rilasciati (nonché la loro quantità e l’importo relativo) , né la data della loro emissione (contestuale o meno al la stipulazione della compravendita ) e della loro scadenza, né, infine , la funzione degli stessi (di pagamento o di garanzia): di cons eguenza , per un verso, non poteva rite ne rsi accertato che i titoli prodotti (in copia) nel corso del giudizio dall’opponente fossero stati rilasciati al momento del la compravendita del terreno o fossero comunque ad essa riferibili , anche in ragione della loro data di scadenza (30 novembre 2015), che era diversa e anteriore rispetto a quella prevista per il pagamento (28 gennaio 2016), non potendo valorizzarsi, ai fini dell’individuazione del momentodi compilazione, di sottoscrizione e d i emissione dei titoli, la soladata delle m arche da bollo apposte sul loro retro , non costituente prova di data certa ai fini dell’opponibilità a terzi del documento cui erano state apposte; per altro verso, ove pure fosse ritenuta la pertinenza delle cambiali alla compravenditadel terreno agricolo , non sussisteva comunque la prova dell’intervenuto pagamento alla data di scadenza delle stesse (30 novembre 2015) , condizione essenziale perché potesse ritenersi estinta l’obbligazione del debitor debitoris, attesa la natura di strumento di credito della cambiale , la quale escluderebbe che la semplice sua emissione e trasmissione costituisca, di per sé, adempimento; III-inoltre, ove pure si fosse convenuto – in conformità a quanto asserito da parte opponente – che al momento della scadenza delle cambiali (30 novembre 2015), esse fossero state presentate in banca dal possessoreper l’incasso, l’avvenuto pagamento non sarebbe stato C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. comunque opponibile alla creditrice procedente, in quanto posteriore alla data di notifica del pignoramento presso terzi , avvenu ta i l giorno 8 aprile 2015.

Avverso la sentenza del T ribunale scaligero ha nno proposto ricorso per cassazione sia i signori Se bastiano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia la [OSCURATO:SOCIETA].

Tanto il primo ricorso quanto quello successivo sono fondati su quattro motivi del medesimo tenore.

Ad entrambi i ricorsi ha risposto , con dupl ice controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessi onaria pro soluto di un insieme di crediti pecuniari (tra cui quello azionato nella procedura esecutiva presso terzi introdottacontro la Defin s.r . l.) vantati dalla banca [OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa, l a J ul iet s.p.a., in qualità di procuratore speciale.

La trattazione dei ricors i è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … ai sensi art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolaredell’art.1997 c.c. – nullità del pignoramento » .

I ricorrenti deducono che, ai sensi dell’art.1997 c.c., il pignoramento sul diritto menzionato in un titolo di credito non può avere effetto se non si attua direttamente sul titolo, e pertanto resta inefficace se attuato nelleforme del pignoramento presso terzi.

Sostengonoche, nel caso di specie , il diritto di credito sorto dal contratto di compravendita, ed avente ad oggetto il pagamento del relativo pre zzo , sarebbe stato “ in c orporato ” nei titoli di credito in seguito all’emissione delle cambiali, sicché esso era suscettibile di C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. essere assoggettato ad esecuzione forzata soltanto con l’ attuazione dell’esecuzione medesima direttamente sul titolo, con conseguente necessità di eseguire il p ignoramento pre s so il debitore diretto (prenditore o giratario del titolo) e con conseguente nullità radicale del pignoramento eseguito , invece, nella forma dell’espropriazione presso terzi. 1.1.Il motivo è infondato.

Il pignoramento eseguito dalla banca creditrice non aveva a d oggetto titoli di credito ma il credito che i debitori esecutati vantavano verso la [OSCURATO:SOCIETA]., il quale trovava la sua fonte nel contratto di compravendita del terreno stipulato per atto pubblico : l a creditrice procedente aveva infatti agito sulla base del rogito notarile, unico atto per essa disponibile e fonte dell’obbligazione del debitor debitoris.

2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … in relazione al l ’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.» I ricorrenti individuano una irriducibile contraddittorietà (con conseguente vizio di motivazione costituzionalmente rilevante e nullità della sentenza) tra l’affermazione ivi contenuta ci rca l’impossibilità « di ric ondurre le cambiali prodotte in atti da parte [OSCURATO:PERSONA] ai titoli cambiari cui fa riferimento l’atto notarile di compravendita» e l’af f ermazione se condo cui non sarebbe « emersa alcuna evidenza circa l’effettivo rilascio dei titoli cambiari al momento della stipulazione del contratto».

3. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … in relazione all’art. 360 n.5 per vizio di motivazione per omessa ammissione da parte del giudice dei mezzi istruttori formulati con memoria depositata in data 16 febbraio 2018 ex art. 183 n. 3 VI° comma c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativi allaprova testimoniale».

C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

I ricorrenti si dolgono del rigetto, da parte del giudice del merito , della richiesta istruttoria con cui era stata invocata l’ ammissione di prova testimoniale per dimostrare che , all’atto della stipulazione del contratto di compravendita, la società acquirente aveva effettivamente consegnato ai venditori , che li avevano debitamente quietanzati,tre titoli cambiari (ognuno recante la marca da bollo con data 29 gennaio 2014, nonché l’importo di Euro 32.333,33) per un importo complessivo di Euro 97.000,00, in funzione del pagamento del corrispettivo del contratto medesimo; soggiungono che la prova testimoniale – richiesta ma non ammessa – verteva anche sull’ulteriore circostanza che le cambiali erano state girate poi dagli originari prenditori ad un terzo, che le avrebbe presentate in banca per l’incasso, ottenendo il pagamento dell’importo indicato alla data di scadenza (30 novembre 2015).

Evidenziano che, in sede di decisione, il tribunale non aveva ritenuto irrilevanti le predette circostanze poiché aveva rigettato l’opposizione proprio in ragione della mancata prova della riferibilità dei titoli cambiari esibiti in giudizio al negozio di compravendita stipulato inter partes.

Concludono che, pertanto, sotto questo profilo, l a sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omessa motivazione , poiché , se la prova testimonialefosse stata ammessa, le suddette circostanze di fatto sarebbero state dimostrate con certezza e il giudice avrebbe assunto una decisione diversa da quellaeffettivamente adottata .

4. Con il quarto motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che risulta dagli atti riguardante il fatto che gli effetti cambiari fanno riferimento al contratto di vendita(ex art. 360 n. 5 c.p.c.)».

I ricorrentideducono che, nell’escludere la prova della riferibilità dei titoli prodotti in giudizio al contratto di compravendi ta del terreno C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. agricolo, il giudice del merito avrebbe omesso di considerare le seguenti circostanze decisive: a)che le cambiali in oggetto erano tre , (una per ogni persona veditrice); b) che esse presentavano tutte la data di emissione del 29 gennaio 2014, corrispondente alla data del rogito notarile;c) che la data certa era provata dalle marche da bollo apposte sul retro delle prodotte cambiali; d) che nel rogito notarile le predette cambiali erano state quietanzate per ricevuta; e) e che ognuno dei titoli era stato rilasciato per l’importo di Euro 32.333,33, cosicché la sommatoria degli importi corrispondeva alla somma complessiva di Euro 97.000,00, vale a dire alla somma indicata nel rogitonotarile quale corrispettivo della ve n dita.

La circostanza che le cambiali fossero state quietanzate , inoltre, dimostrava che ad esse era stata attribuita funzione di pagamento e non di mera garanzia , sicché all’emissione dei titoli avrebbe dovuto attribuirsi natura di atto di adempimento, avente l’effetto di estinguere l’obbligazione del debitor debitoris, indipendentemente dal successivopagamento effettuato nelle mani del terzo giratario. 4.1.I motivi illustrati (corrispondenti al secondo, terzo e quarto motivo di ognuno dei ricorsi) devono essere esaminati congiuntamente, stante la reciproca connessione: e devono essere dichiarati inammissibili.

Va evidenziato – ricordando quanto già si è sop ra esposto in ordine ai fatti di causa – che la sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi su una duplice ratio decidendi.

In primo luogo, il tribunale ha rilevato che della circostanza fondamentale dedotta dall’opponente (vale a dire dell’effettiva emissione delle cambiali al momento della stipulazione del rogito notarilein funzione di pagamento), non era emersa alcuna evidenza, non potendo essa trarsi dalla clausola, «eccessivamente generica», che prevedeva il rilascio di non altrimenti specificati titoli cambiari, la C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. quale non identificava con precisione né la quantità e l’importo dei titoli eventualmente rilasciati, né la data di emissione e di scadenza, né, infine, la funzione di pagamento o di garanzia attribuita agli stessi; dall’incertezza sulla stessa circostanza dell’effettivo rilascio dei titoli al momento del rogito , il tribunale ha tratto, dunque , l’implicazione circa la mancata prova della riferibilità delle cambiali esibite (in copia) in giudizio al contratto di compravendita stipulat o inter partes, anche in ragione della non coincidenza tra la data di scadenza delle prime (30 novembre 2015) e il termine per il pagamento stabilito nel secondo (28 gennai o 2016) ; il tribunale ha poi aggiunto, ad abundantiam, che neppure poteva ritenersi emersa la prova del pagamento alla data di scadenza, unico atto a cui avrebbe potuto collegarsi l’effetto estintivo del debito, avuto riguardo alla natura della cambiale «quale strumento di credito».

In secondo luogo, il tribunale ha reputato che, quand’anche fossero state ritenute provate tutte le circostanze dedotte dall’opponente e si fosse quindi riconosciuta sia la riferibilità dei titoli esibiti alla com pravendita del 29 gennaio 2014 sia l’a vvenuto pagamentodelle cambiali al terzo giratario alla data di scadenza, tale pagamentonon sarebbe stato comunque opponibile alla creditrice , in quanto posteriore alla notifica del pignoramento da questa eseguito nei confronti del terzo debitore, [OSCURATO:SOCIETA]..

Tanto evidenziato, appare evidente che gli illustrati motivi censurano soltanto la prima delle due rationes decidendi mentre omettono completamente di prendere in considerazione la seconda.

Essi devono dunque ritenersi inammissibil i , in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente agiustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessu n caso l’annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass.06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass.27/05/2022, n. 17265; Cass. 13/06/2022, n. 18977; Cass. 21 settembre 2022, n. 27589).

4.2. Ove si potesse esaminare, al di là della illustrata – ed assorbente – ragione di inammissibilità, anche il merito, i l secondo, il terzo e il quarto motivo dei ricorsi inesame sarebbero pure infondati. 4.2.a.Con specifico riguardo al secondo motivo va premesso che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n. 4 c.p.c., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c. – s ussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez.

U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).

Ciò premesso in generale, nel caso di specie è agevole rilevare l’insussistenza della dedotta “irriducibile contraddittorietà”, nel corpo motivazionale della sentenza impugnata, tra l’affermazione volta a rilevare che non era «emersa alcuna evidenza circa l’effettivo rilascio C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dei titoli cambiari al momento della stipulazione del contratto » e quella diretta a sottolineare il « difetto di p rova circa la riferibilità dei titoli prodotti dall’attrice al contratto di compravendita sub judice» (p.8 della sentenza).

Le due affermazioni, infatti, lungi dal contrastare irriducibilmente tra loro, si pongono, al contrario, in perfetto rapporto di continuità logica, giacché il giudizio di fatto circa l’omesso raggiungimento della prova della riferibilità dei titoliesibiti in causa al contratto precedentemente stipulato costituisce l’ oggetto di un ragionamento inferenziale che ha come premessa proprio il rilievo della mancata emersione di elementi che inducessero a ritenere accertata la circostanza dell’effettivo rilascio d ei titoli cambiari al momento della detta stipulazione.

Esclusa la denunciata incoerenza della motivazione della sentenza impugnata (unico vizio deducibile in sede di giudizio di cassazione), deve,dunque, concludersi per l’infondatezza del motivo di censu ra in esame, non essendo consentito al giudice di legittimità sindacare la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle prove motivatamente compiuti dal giudice del merito. 4.2.b.Con specifico riferimento al terzo motivo va premesso che il provvedimento di rigetto di istanze istruttorie ( come quello di accoglimento dellestesse) trova in generale fondamento in un potere discrezionaledel giudice del merito, sindacabile solo nell’ ipotesi in cui l’omessa ammissione abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass. 07/03/2017, n.5654; Cass.29/10/2018, n. 27415; Cass. 17/06/2019, n. 16214).

Ciò premesso in generale – e considerato che, ne l caso di specie, il tribunale ha, invece, ampiamente dato conto del le ragioni di inammissibilità (e non soltanto di irrilevanza) della richiesta prova testimoniale sia nell’ordinanza emessa per provvedere sulle istanze istruttorie (di cui ampi stralci sono riportati, tra virgolette, nel controricorso), sia nella stessa motivazione della s e n tenza impugnata C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. (p. 7) – non può condividersi il rilievo contenuto nella doglianza in esame, secondo cui il vizio di motivazione che avrebbe inficiato (dapprima l’ordinanza di reiezione delle istanze istruttorie e, poi, per derivazione) la sentenza medesima dovrebbe desumersi dal la considerazione che le circostanze dedotte nei capitoli di prova erano stateritenute rilevanti ai fini del decidere, sicché il loro accert amento avrebbecondotto ad una decisione diversa da quella assunta.

Invero, la rilevanza delle circostanze dedotte nei capitoli di prova non si traduce automaticamente nell’ammissibilità de lla prova testimoniale invocata su di essi, potendo tale prova essere, ex se, ritenuta ugualmente inammissibile (ad es. per violazione dei limiti di ammissibilità di cui agli art. 2721 e ss. c.c.) o irrilevante (in quanto le circostanzecapitolate siano ritenute provate – o sm entite – sul la base di altri mezzi di prova già acquisitial processo).

Ciò è quanto è accaduto n ella vicenda processuale in esame, in cui il giudice del merito –con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, poiché debitamente motivato – per un verso ha giud icato inammissibile la dedotta prova costituenda , per a l tro verso ha basat o la sua ricostruzione dei fatti sui mezzi di prova precostituititi, vale a dire sui documenti prodotti in giudizio, consistenti, in particolare, nellecopie dei titoli cambiar i e nel r o gito notarile.

Ne discende l’infondatezza – oltre la già rilevata inammissibilità – del terzo motivo dei ricorsi per cassazione. 4.2.c.

C on peculiare riguardo al quarto motivo va premesso che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della nuova formulazione dell’art.360 n.5 c.p.c., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato), o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Ciò premesso in generale, nella specifica vicenda inesame non può convenirsi coi ricorrenti che il tribunaleavrebbe omesso di considerare il numero, l’importo e la data di emissione delle cambiali, asseritamen t e resa “certa”dalle marche da bollo apposte sul loro retro .

Al contrario, il giudice del merito , pur tenendo presenti tali circostanze (e correttamente rilevando, in par ticolare ed al riguardo, che l’apposizione della marca da bollo sul retro dei titoli esibiti in giudizio nonva l eva a conferire ad essi il requisito della data “certa” : visto che, intuitivamente, la mera circostanza della bollatura di un atto non vale a conferirvi una data certa, a tutto concedere potendo riferirsi la data eventualmente risultante dalle marche a quella della loro emissione), ha ritenuto, sulla b a se del co mplesso degli elementi raccolti (l’estrema genericità della pattuizione contenuta nel rogito notarile; la non coincidenza tra la data in esso indicata pe r il pagamento e quella di scadenzadei titoli cambiari prodotti in giudizio, che era addirittura anteriore alla prima; infine, l’impossibilità, in mancanza dell’indicazione della data di emissione dei titoli , di valorizzare quella delle marche da bollo apposte sul loro retro ) che non fosse stata provata la loro “riferibilità” alla compravendita del 29 gennaio 2014, in quanto non era certo se , in occasione di quella vendita, dei titoli cambiari fossero stati effettivamenterilasciati.

Escluso che nella motivazione della sentenza impugnata sia ravvisabile l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo – e C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ribadita l’impossibilità, per il giudice di legittimità, di sindacare la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove motivatamente svolti dal giudice del merito – anche il quarto ed ultimo mo tivo si palesa, dunque, infondato, dovendo altresì ritenersi corretta in iure l’affermazione – resa ad abundantiam dal tribunale – secondo cui, ove pure fosse ammessa la pertinenza dei titoli esibiti in giudizio al la compravendita del terreno agricolo stip ulata tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e i signori [OSCURATO:PERSONA], essa non sarebbe tuttavia rilevante in mancanza della prova dell’avvenuto pagamentodei titoli medesimi.

Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, deve escludersi che l’avvenuto “quietanzamento” dei titoli, quand’anche possa ritenersi provato, avesse attribuito alla loro emissione la funzione di adempimento, con conseguente necessità di fissare già a tale momento (e non a quello del successivo pagamento) l’eff e tto estintivo dell’obbligazionedel debitor debitoris.

Al contrario, va pienamente condiviso l’opposto esatto ri l ievo contenuto nellasentenza impugnata (p. 8) , secondo cui l’emissione e la trasmissione della cambiale, che ha natura di strumento di credito, non costituiscono, ex se , atto di adempimento dell’obbligazione, sicché l’effettoestintivo del debito, conseguente a tale atto, si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza , il debitore provvede ad onorarla ( ex multis , cfr. già Cass. 15/01/1994, n. 357 e Cass.21/01/1999, n.510; più recentemente, v.

Cass. 31/10/2013, n. 24560; Cass. 27/09/2017, n. 22708). 5.In definitiva, il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché quello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., devono essere rigettati, per essere infondati i rispettivi primi motivi ed inammissibili, prima che infondati, gli altri.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivoper ogni rapporto processuale.

C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.

M. La Corte rigetta i ricorsi.

Condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagam ento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4473/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, Via d elle Medaglie d’oro n. 202 , presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, unitamente a gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] ù e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrenti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienas.p.a.; -intimata - nonchédi [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. e di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del l egale r appresentante pro tempore, e, per essa , quale procuratore speciale, [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 103 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende , unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso, -controricorrente- sul ricorso successivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma , Via dei Savorelli n.11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende , unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - nonchédi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - e di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del l egale r appresentante pro tempore, e, per essa , quale procuratore speciale, [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 103 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. unitamenteall’[OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2402/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 5 novembre 2019, notificata il 28 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 5 novembre 2019, n. 2402, il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione ex art.617 c.p.c. proposta da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza che, nell’ambito di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di S iena s.p.a., aveva accertato la sussistenza del la sua obbligazione (avente ad oggetto il pagamento di Euro 97.000,00 , quale corrispettivo della vendita di un terreno agricolo) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta debitori verso la banca. IlTribunale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, il pignoramento mobiliare presso terzi non era inefficace, ai sensi dell’art.1997 c.c., in quanto il credito vantato daSebastiano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] verso la [OSCURATO:SOCIETA]. si fondava sul contratto di compravendita stipulato inter partes con rogito n otarile del 29 gennaio 2014 e non era “incorporato” nei titoli cambiari asseritamente rilasciati , contestualmente all a stipula, per il pagamento del relativo prezzo; II- del resto, di tale asserita circostanza di fatto ( vale a dire dell’effettivo rilascio dei titoli cambiari al momento della stipulazione delrogito in funzione di pagamento) non era emersa alcuna evidenza, giacché nel contratto , dopo essersi dato atto del pagamento C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. immediatodell’importo di 3.000,00 Euro tramite assegni bancari , era stata formulata la pattuizione che l’acquirente avrebbe dovuto corrispondereil residuo prezzo di 97.000,00 Euro entro il 28 gennaio 2016, accompagnata dalla generica clausola secondo cui « per il pagamento vengono rilasciati titoli cambiari», la quale, però, non identificava con precisione né i titoli eventualmente rilasciati (nonché la loro quantità e l’importo relativo) , né la data della loro emissione (contestuale o meno al la stipulazione della compravendita ) e della loro scadenza, né, infine , la funzione degli stessi (di pagamento o di garanzia): di cons eguenza , per un verso, non poteva rite ne rsi accertato che i titoli prodotti (in copia) nel corso del giudizio dall’opponente fossero stati rilasciati al momento del la compravendita del terreno o fossero comunque ad essa riferibili , anche in ragione della loro data di scadenza (30 novembre 2015), che era diversa e anteriore rispetto a quella prevista per il pagamento (28 gennaio 2016), non potendo valorizzarsi, ai fini dell’individuazione del momentodi compilazione, di sottoscrizione e d i emissione dei titoli, la soladata delle m arche da bollo apposte sul loro retro , non costituente prova di data certa ai fini dell’opponibilità a terzi del documento cui erano state apposte; per altro verso, ove pure fosse ritenuta la pertinenza delle cambiali alla compravenditadel terreno agricolo , non sussisteva comunque la prova dell’intervenuto pagamento alla data di scadenza delle stesse (30 novembre 2015) , condizione essenziale perché potesse ritenersi estinta l’obbligazione del debitor debitoris, attesa la natura di strumento di credito della cambiale , la quale escluderebbe che la semplice sua emissione e trasmissione costituisca, di per sé, adempimento; III-inoltre, ove pure si fosse convenuto – in conformità a quanto asserito da parte opponente – che al momento della scadenza delle cambiali (30 novembre 2015), esse fossero state presentate in banca dal possessoreper l’incasso, l’avvenuto pagamento non sarebbe stato C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. comunque opponibile alla creditrice procedente, in quanto posteriore alla data di notifica del pignoramento presso terzi , avvenu ta i l giorno 8 aprile 2015. Avverso la sentenza del T ribunale scaligero ha nno proposto ricorso per cassazione sia i signori Se bastiano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia la [OSCURATO:SOCIETA]. Tanto il primo ricorso quanto quello successivo sono fondati su quattro motivi del medesimo tenore. Ad entrambi i ricorsi ha risposto , con dupl ice controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessi onaria pro soluto di un insieme di crediti pecuniari (tra cui quello azionato nella procedura esecutiva presso terzi introdottacontro la Defin s.r . l.) vantati dalla banca [OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa, l a J ul iet s.p.a., in qualità di procuratore speciale. La trattazione dei ricors i è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … ai sensi art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolaredell’art.1997 c.c. – nullità del pignoramento » . I ricorrenti deducono che, ai sensi dell’art.1997 c.c., il pignoramento sul diritto menzionato in un titolo di credito non può avere effetto se non si attua direttamente sul titolo, e pertanto resta inefficace se attuato nelleforme del pignoramento presso terzi. Sostengonoche, nel caso di specie , il diritto di credito sorto dal contratto di compravendita, ed avente ad oggetto il pagamento del relativo pre zzo , sarebbe stato “ in c orporato ” nei titoli di credito in seguito all’emissione delle cambiali, sicché esso era suscettibile di C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. essere assoggettato ad esecuzione forzata soltanto con l’ attuazione dell’esecuzione medesima direttamente sul titolo, con conseguente necessità di eseguire il p ignoramento pre s so il debitore diretto (prenditore o giratario del titolo) e con conseguente nullità radicale del pignoramento eseguito , invece, nella forma dell’espropriazione presso terzi. 1.1.Il motivo è infondato. Il pignoramento eseguito dalla banca creditrice non aveva a d oggetto titoli di credito ma il credito che i debitori esecutati vantavano verso la [OSCURATO:SOCIETA]., il quale trovava la sua fonte nel contratto di compravendita del terreno stipulato per atto pubblico : l a creditrice procedente aveva infatti agito sulla base del rogito notarile, unico atto per essa disponibile e fonte dell’obbligazione del debitor debitoris. 2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … in relazione al l ’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.» I ricorrenti individuano una irriducibile contraddittorietà (con conseguente vizio di motivazione costituzionalmente rilevante e nullità della sentenza) tra l’affermazione ivi contenuta ci rca l’impossibilità « di ric ondurre le cambiali prodotte in atti da parte [OSCURATO:PERSONA] ai titoli cambiari cui fa riferimento l’atto notarile di compravendita» e l’af f ermazione se condo cui non sarebbe « emersa alcuna evidenza circa l’effettivo rilascio dei titoli cambiari al momento della stipulazione del contratto». 3. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … in relazione all’art. 360 n.5 per vizio di motivazione per omessa ammissione da parte del giudice dei mezzi istruttori formulati con memoria depositata in data 16 febbraio 2018 ex art. 183 n. 3 VI° comma c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativi allaprova testimoniale». C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. I ricorrenti si dolgono del rigetto, da parte del giudice del merito , della richiesta istruttoria con cui era stata invocata l’ ammissione di prova testimoniale per dimostrare che , all’atto della stipulazione del contratto di compravendita, la società acquirente aveva effettivamente consegnato ai venditori , che li avevano debitamente quietanzati,tre titoli cambiari (ognuno recante la marca da bollo con data 29 gennaio 2014, nonché l’importo di Euro 32.333,33) per un importo complessivo di Euro 97.000,00, in funzione del pagamento del corrispettivo del contratto medesimo; soggiungono che la prova testimoniale – richiesta ma non ammessa – verteva anche sull’ulteriore circostanza che le cambiali erano state girate poi dagli originari prenditori ad un terzo, che le avrebbe presentate in banca per l’incasso, ottenendo il pagamento dell’importo indicato alla data di scadenza (30 novembre 2015). Evidenziano che, in sede di decisione, il tribunale non aveva ritenuto irrilevanti le predette circostanze poiché aveva rigettato l’opposizione proprio in ragione della mancata prova della riferibilità dei titoli cambiari esibiti in giudizio al negozio di compravendita stipulato inter partes. Concludono che, pertanto, sotto questo profilo, l a sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omessa motivazione , poiché , se la prova testimonialefosse stata ammessa, le suddette circostanze di fatto sarebbero state dimostrate con certezza e il giudice avrebbe assunto una decisione diversa da quellaeffettivamente adottata . 4. Con il quarto motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che risulta dagli atti riguardante il fatto che gli effetti cambiari fanno riferimento al contratto di vendita(ex art. 360 n. 5 c.p.c.)». I ricorrentideducono che, nell’escludere la prova della riferibilità dei titoli prodotti in giudizio al contratto di compravendi ta del terreno C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. agricolo, il giudice del merito avrebbe omesso di considerare le seguenti circostanze decisive: a)che le cambiali in oggetto erano tre , (una per ogni persona veditrice); b) che esse presentavano tutte la data di emissione del 29 gennaio 2014, corrispondente alla data del rogito notarile;c) che la data certa era provata dalle marche da bollo apposte sul retro delle prodotte cambiali; d) che nel rogito notarile le predette cambiali erano state quietanzate per ricevuta; e) e che ognuno dei titoli era stato rilasciato per l’importo di Euro 32.333,33, cosicché la sommatoria degli importi corrispondeva alla somma complessiva di Euro 97.000,00, vale a dire alla somma indicata nel rogitonotarile quale corrispettivo della ve n dita. La circostanza che le cambiali fossero state quietanzate , inoltre, dimostrava che ad esse era stata attribuita funzione di pagamento e non di mera garanzia , sicché all’emissione dei titoli avrebbe dovuto attribuirsi natura di atto di adempimento, avente l’effetto di estinguere l’obbligazione del debitor debitoris, indipendentemente dal successivopagamento effettuato nelle mani del terzo giratario. 4.1.I motivi illustrati (corrispondenti al secondo, terzo e quarto motivo di ognuno dei ricorsi) devono essere esaminati congiuntamente, stante la reciproca connessione: e devono essere dichiarati inammissibili. Va evidenziato – ricordando quanto già si è sop ra esposto in ordine ai fatti di causa – che la sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi su una duplice ratio decidendi. In primo luogo, il tribunale ha rilevato che della circostanza fondamentale dedotta dall’opponente (vale a dire dell’effettiva emissione delle cambiali al momento della stipulazione del rogito notarilein funzione di pagamento), non era emersa alcuna evidenza, non potendo essa trarsi dalla clausola, «eccessivamente generica», che prevedeva il rilascio di non altrimenti specificati titoli cambiari, la C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. quale non identificava con precisione né la quantità e l’importo dei titoli eventualmente rilasciati, né la data di emissione e di scadenza, né, infine, la funzione di pagamento o di garanzia attribuita agli stessi; dall’incertezza sulla stessa circostanza dell’effettivo rilascio dei titoli al momento del rogito , il tribunale ha tratto, dunque , l’implicazione circa la mancata prova della riferibilità delle cambiali esibite (in copia) in giudizio al contratto di compravendita stipulat o inter partes, anche in ragione della non coincidenza tra la data di scadenza delle prime (30 novembre 2015) e il termine per il pagamento stabilito nel secondo (28 gennai o 2016) ; il tribunale ha poi aggiunto, ad abundantiam, che neppure poteva ritenersi emersa la prova del pagamento alla data di scadenza, unico atto a cui avrebbe potuto collegarsi l’effetto estintivo del debito, avuto riguardo alla natura della cambiale «quale strumento di credito». In secondo luogo, il tribunale ha reputato che, quand’anche fossero state ritenute provate tutte le circostanze dedotte dall’opponente e si fosse quindi riconosciuta sia la riferibilità dei titoli esibiti alla com pravendita del 29 gennaio 2014 sia l’a vvenuto pagamentodelle cambiali al terzo giratario alla data di scadenza, tale pagamentonon sarebbe stato comunque opponibile alla creditrice , in quanto posteriore alla notifica del pignoramento da questa eseguito nei confronti del terzo debitore, [OSCURATO:SOCIETA].. Tanto evidenziato, appare evidente che gli illustrati motivi censurano soltanto la prima delle due rationes decidendi mentre omettono completamente di prendere in considerazione la seconda. Essi devono dunque ritenersi inammissibil i , in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente agiustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessu n caso l’annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass.06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass.27/05/2022, n. 17265; Cass. 13/06/2022, n. 18977; Cass. 21 settembre 2022, n. 27589). 4.2. Ove si potesse esaminare, al di là della illustrata – ed assorbente – ragione di inammissibilità, anche il merito, i l secondo, il terzo e il quarto motivo dei ricorsi inesame sarebbero pure infondati. 4.2.a.Con specifico riguardo al secondo motivo va premesso che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n. 4 c.p.c., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c. – s ussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Ciò premesso in generale, nel caso di specie è agevole rilevare l’insussistenza della dedotta “irriducibile contraddittorietà”, nel corpo motivazionale della sentenza impugnata, tra l’affermazione volta a rilevare che non era «emersa alcuna evidenza circa l’effettivo rilascio C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dei titoli cambiari al momento della stipulazione del contratto » e quella diretta a sottolineare il « difetto di p rova circa la riferibilità dei titoli prodotti dall’attrice al contratto di compravendita sub judice» (p.8 della sentenza). Le due affermazioni, infatti, lungi dal contrastare irriducibilmente tra loro, si pongono, al contrario, in perfetto rapporto di continuità logica, giacché il giudizio di fatto circa l’omesso raggiungimento della prova della riferibilità dei titoliesibiti in causa al contratto precedentemente stipulato costituisce l’ oggetto di un ragionamento inferenziale che ha come premessa proprio il rilievo della mancata emersione di elementi che inducessero a ritenere accertata la circostanza dell’effettivo rilascio d ei titoli cambiari al momento della detta stipulazione. Esclusa la denunciata incoerenza della motivazione della sentenza impugnata (unico vizio deducibile in sede di giudizio di cassazione), deve,dunque, concludersi per l’infondatezza del motivo di censu ra in esame, non essendo consentito al giudice di legittimità sindacare la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle prove motivatamente compiuti dal giudice del merito. 4.2.b.Con specifico riferimento al terzo motivo va premesso che il provvedimento di rigetto di istanze istruttorie ( come quello di accoglimento dellestesse) trova in generale fondamento in un potere discrezionaledel giudice del merito, sindacabile solo nell’ ipotesi in cui l’omessa ammissione abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass. 07/03/2017, n.5654; Cass.29/10/2018, n. 27415; Cass. 17/06/2019, n. 16214). Ciò premesso in generale – e considerato che, ne l caso di specie, il tribunale ha, invece, ampiamente dato conto del le ragioni di inammissibilità (e non soltanto di irrilevanza) della richiesta prova testimoniale sia nell’ordinanza emessa per provvedere sulle istanze istruttorie (di cui ampi stralci sono riportati, tra virgolette, nel controricorso), sia nella stessa motivazione della s e n tenza impugnata C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. (p. 7) – non può condividersi il rilievo contenuto nella doglianza in esame, secondo cui il vizio di motivazione che avrebbe inficiato (dapprima l’ordinanza di reiezione delle istanze istruttorie e, poi, per derivazione) la sentenza medesima dovrebbe desumersi dal la considerazione che le circostanze dedotte nei capitoli di prova erano stateritenute rilevanti ai fini del decidere, sicché il loro accert amento avrebbecondotto ad una decisione diversa da quella assunta. Invero, la rilevanza delle circostanze dedotte nei capitoli di prova non si traduce automaticamente nell’ammissibilità de lla prova testimoniale invocata su di essi, potendo tale prova essere, ex se, ritenuta ugualmente inammissibile (ad es. per violazione dei limiti di ammissibilità di cui agli art. 2721 e ss. c.c.) o irrilevante (in quanto le circostanzecapitolate siano ritenute provate – o sm entite – sul la base di altri mezzi di prova già acquisitial processo). Ciò è quanto è accaduto n ella vicenda processuale in esame, in cui il giudice del merito –con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, poiché debitamente motivato – per un verso ha giud icato inammissibile la dedotta prova costituenda , per a l tro verso ha basat o la sua ricostruzione dei fatti sui mezzi di prova precostituititi, vale a dire sui documenti prodotti in giudizio, consistenti, in particolare, nellecopie dei titoli cambiar i e nel r o gito notarile. Ne discende l’infondatezza – oltre la già rilevata inammissibilità – del terzo motivo dei ricorsi per cassazione. 4.2.c. C on peculiare riguardo al quarto motivo va premesso che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della nuova formulazione dell’art.360 n.5 c.p.c., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato), o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ciò premesso in generale, nella specifica vicenda inesame non può convenirsi coi ricorrenti che il tribunaleavrebbe omesso di considerare il numero, l’importo e la data di emissione delle cambiali, asseritamen t e resa “certa”dalle marche da bollo apposte sul loro retro . Al contrario, il giudice del merito , pur tenendo presenti tali circostanze (e correttamente rilevando, in par ticolare ed al riguardo, che l’apposizione della marca da bollo sul retro dei titoli esibiti in giudizio nonva l eva a conferire ad essi il requisito della data “certa” : visto che, intuitivamente, la mera circostanza della bollatura di un atto non vale a conferirvi una data certa, a tutto concedere potendo riferirsi la data eventualmente risultante dalle marche a quella della loro emissione), ha ritenuto, sulla b a se del co mplesso degli elementi raccolti (l’estrema genericità della pattuizione contenuta nel rogito notarile; la non coincidenza tra la data in esso indicata pe r il pagamento e quella di scadenzadei titoli cambiari prodotti in giudizio, che era addirittura anteriore alla prima; infine, l’impossibilità, in mancanza dell’indicazione della data di emissione dei titoli , di valorizzare quella delle marche da bollo apposte sul loro retro ) che non fosse stata provata la loro “riferibilità” alla compravendita del 29 gennaio 2014, in quanto non era certo se , in occasione di quella vendita, dei titoli cambiari fossero stati effettivamenterilasciati. Escluso che nella motivazione della sentenza impugnata sia ravvisabile l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo – e C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ribadita l’impossibilità, per il giudice di legittimità, di sindacare la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove motivatamente svolti dal giudice del merito – anche il quarto ed ultimo mo tivo si palesa, dunque, infondato, dovendo altresì ritenersi corretta in iure l’affermazione – resa ad abundantiam dal tribunale – secondo cui, ove pure fosse ammessa la pertinenza dei titoli esibiti in giudizio al la compravendita del terreno agricolo stip ulata tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e i signori [OSCURATO:PERSONA], essa non sarebbe tuttavia rilevante in mancanza della prova dell’avvenuto pagamentodei titoli medesimi. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, deve escludersi che l’avvenuto “quietanzamento” dei titoli, quand’anche possa ritenersi provato, avesse attribuito alla loro emissione la funzione di adempimento, con conseguente necessità di fissare già a tale momento (e non a quello del successivo pagamento) l’eff e tto estintivo dell’obbligazionedel debitor debitoris. Al contrario, va pienamente condiviso l’opposto esatto ri l ievo contenuto nellasentenza impugnata (p. 8) , secondo cui l’emissione e la trasmissione della cambiale, che ha natura di strumento di credito, non costituiscono, ex se , atto di adempimento dell’obbligazione, sicché l’effettoestintivo del debito, conseguente a tale atto, si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza , il debitore provvede ad onorarla ( ex multis , cfr. già Cass. 15/01/1994, n. 357 e Cass.21/01/1999, n.510; più recentemente, v. Cass. 31/10/2013, n. 24560; Cass. 27/09/2017, n. 22708). 5.In definitiva, il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché quello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., devono essere rigettati, per essere infondati i rispettivi primi motivi ed inammissibili, prima che infondati, gli altri. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivoper ogni rapporto processuale. C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q. M. La Corte rigetta i ricorsi. Condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagam ento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art
Sentenza Cassazione n. 33630/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris