CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze ha confermato il giudizio di responsabilità penale nei suoi confronti in relazione al reato di cui agli artt. 223 comma 1 con riferimento all'art. 216, comma 1 n.2 della L. Fall., perché, in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, teneva i libri e le altre scritture contabili in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. - [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, è del tutto indeterminato, sostanziandosi in una serie di enunciati astratti, privi di qualsiasi concreto aggancio alla motivazione della sentenza, nella quale, al contrario, vi è un approfondito esame (anche attraverso il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado) sul tema della responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare le pp. 4 e 5 della sentenza). Il ricorso, dunque, non rispetta i requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec