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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39139/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 03/12/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Monza in data 09/12/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 800 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 7, 640 (capo A), 61, n. 2, 81 cpv., 477, 482 cod. pen. (capo B).

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (motivo unico).

Il ricorso è inammissibile.

Va evidenziato in premessa come, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, non mass. sul punto), il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Nella specie, il ricorrente - che ha denunciato senza alcuna precisazione tutti i vizi di motivazione - ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 dei 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

La Corte territoriale ha precisato al riguardo che: "la pena è adeguata alla gravità del reato in quanto la condotta delittuosa è stata reiterata per sette volte ... ed ha provocato un danno consistente alla parte civile poiché ... ha indotto la società assicurativa a stipulare ben sette polizze assicurative e a intervenire in vari casi per coprire le conseguenze di sinistri stradali.

In merito all'applicazione delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione, si condivide la decisione del giudice di prima istanza, in quanto non sussistono nella fattispecie elementi positivamente valutabili per la modifica della statuizione.

L'imputato infatti non è incensurato, avendo subito una condanna alla pena detentiva pari ad anni due e mesi otto (di reclusione) per la detenzione e la vendita illecite di sostanze stupefacenti e non ha fornito alcuna collaborazione, essendosi anche sottratto all'esame durante il procedimento.

Inoltre, la ripetizione della condotta delittuosa esclude la dedotta scarsa pericolosità sociale dell'agente, che nel caso specifico ha anche causato un danno notevole ...".

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 03/12/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Monza in data 09/12/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 800 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 7, 640 (capo A), 61, n. 2, 81 cpv., 477, 482 cod. pen. (capo B). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (motivo unico). Il ricorso è inammissibile. Va evidenziato in premessa come, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, non mass. sul punto), il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Nella specie, il ricorrente - che ha denunciato senza alcuna precisazione tutti i vizi di motivazione - ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 dei 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale ha precisato al riguardo che: "la pena è adeguata alla gravità del reato in quanto la condotta delittuosa è stata reiterata per sette volte ... ed ha provocato un danno consistente alla parte civile poiché ... ha indotto la società assicurativa a stipulare ben sette polizze assicurative e a intervenire in vari casi per coprire le conseguenze di sinistri stradali. In merito all'applicazione delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione, si condivide la decisione del giudice di prima istanza, in quanto non sussistono nella fattispecie elementi positivamente valutabili per la modifica della statuizione. L'imputato infatti non è incensurato, avendo subito una condanna alla pena detentiva pari ad anni due e mesi otto (di reclusione) per la detenzione e la vendita illecite di sostanze stupefacenti e non ha fornito alcuna collaborazione, essendosi anche sottratto all'esame durante il procedimento. Inoltre, la ripetizione della condotta delittuosa esclude la dedotta scarsa pericolosità sociale dell'agente, che nel caso specifico ha anche causato un danno notevole ...". Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
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