Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29319/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 26 settembre 2022, il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa in data 14 novembre 2007, irrevocabile il 30 dicembre 2007, di condanna per i reati di cui agli artt. 2 legge 895 del 1967 e 23 comma 3 Legge 110 del 1975, commessi in Seregno il 10 'giugno 2006; b) sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa in data 31 marzo 2015, irrevocabile il 6 aprile 2016, di condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 644 cod. pen., commessi in Giussano nell'aprile 2006.

Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la diversa tipologia di reati e di beni protetti nonché la disomogeneità dei fatti impedisca di ravvisare un disegno criminoso unitario, essendo il possesso di armi e munizioni totalmente inconferente con l'usura.

I suddetti fatti, piuttosto, costituiscono espressione di una condotta di vita dedita al crimine.

2. Mancuso, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Invero, il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che la sussistenza di un medesimo disegno criminoso può ravvisarvi anche tra reati aventi ad oggetto beni giuridici diversi e realizzati con condotte diverse.

Ebbene, nel caso di specie, le condotte criminose sono state realizzate da Mancuso nel medesimo contesto territoriale oltre che temporale e sono state sorrette da un unico scopo, quello di instaurare gli affari illeciti del clan Mancuso nel Nord Italia.

Così stando le cose, è illegittimo attribuire valore dirimente, al fine di negare l'applicazione della disciplina della continuazione, alla sola disomogeneità dei reati, sussistendo tutti gli altri indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso.

3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

I presupposti sostanziali per l'applicazione di ciò che l'art. 671, comma 1, definisce "disciplina del reato continuato" si rinvengono nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge".

La norma non detta una definizione di "medesimo disegno criminoso", e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).

Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato la disomogeneità delle violazioni ed ha ritenuto l'insussistenza di una volizione unitaria.

Il ricorrente censura questa decisione evidenziando la vicinanza temporale tra i fatti criminosi ed anche l'essere stati commessi gli stessi nel medesimo contesto temporale, ma la vicinanza temporale è solo uno dei criteri indicatori da cui ricavare l'esistenza o meno della continuazione, ma non è un parametro decisivo, talchè non illogicamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di attribuire prevalenza al criterio della totale diversità delle condotte e dei beni giuridici violati.

D'altra parte, la valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alle concrete fattispecie, dell'unicità del disegno criminoso, è compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez.

4. n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014) Il ricorrente censura questa decisione sostenendo, inoltre, che i crimini sono stati sorretti da un unico scopo, quello di instaurare gli affari illeciti del clan Mancuso nel Nord Italia, ma il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

In definitiva, il ricorso è infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 26 settembre 2022, il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa in data 14 novembre 2007, irrevocabile il 30 dicembre 2007, di condanna per i reati di cui agli artt. 2 legge 895 del 1967 e 23 comma 3 Legge 110 del 1975, commessi in Seregno il 10 'giugno 2006; b) sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa in data 31 marzo 2015, irrevocabile il 6 aprile 2016, di condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 644 cod. pen., commessi in Giussano nell'aprile 2006. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la diversa tipologia di reati e di beni protetti nonché la disomogeneità dei fatti impedisca di ravvisare un disegno criminoso unitario, essendo il possesso di armi e munizioni totalmente inconferente con l'usura. I suddetti fatti, piuttosto, costituiscono espressione di una condotta di vita dedita al crimine. 2. Mancuso, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Invero, il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che la sussistenza di un medesimo disegno criminoso può ravvisarvi anche tra reati aventi ad oggetto beni giuridici diversi e realizzati con condotte diverse. Ebbene, nel caso di specie, le condotte criminose sono state realizzate da Mancuso nel medesimo contesto territoriale oltre che temporale e sono state sorrette da un unico scopo, quello di instaurare gli affari illeciti del clan Mancuso nel Nord Italia. Così stando le cose, è illegittimo attribuire valore dirimente, al fine di negare l'applicazione della disciplina della continuazione, alla sola disomogeneità dei reati, sussistendo tutti gli altri indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. I presupposti sostanziali per l'applicazione di ciò che l'art. 671, comma 1, definisce "disciplina del reato continuato" si rinvengono nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge". La norma non detta una definizione di "medesimo disegno criminoso", e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea). Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato la disomogeneità delle violazioni ed ha ritenuto l'insussistenza di una volizione unitaria. Il ricorrente censura questa decisione evidenziando la vicinanza temporale tra i fatti criminosi ed anche l'essere stati commessi gli stessi nel medesimo contesto temporale, ma la vicinanza temporale è solo uno dei criteri indicatori da cui ricavare l'esistenza o meno della continuazione, ma non è un parametro decisivo, talchè non illogicamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di attribuire prevalenza al criterio della totale diversità delle condotte e dei beni giuridici violati. D'altra parte, la valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alle concrete fattispecie, dell'unicità del disegno criminoso, è compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 4. n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014) Il ricorrente censura questa decisione sostenendo, inoltre, che i crimini sono stati sorretti da un unico scopo, quello di instaurare gli affari illeciti del clan Mancuso nel Nord Italia, ma il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci
Sentenza Cassazione n. 29319/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris