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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 13344/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Avelino.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso/ AA,C1 Xn L.Sk (yZeItz,i1 d e AA.Lee A.M. i- e-G " Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 23 maggio 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari ad euro 3.805,00 e della somma pari ad euro 33.000,00, ritenute confiscabili ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. proc. pen. in quanto provento dei reati contestati all'indagato [OSCURATO:PERSONA] PORCILE e descritti nei capi 8) e 30).

2. [OSCURATO:PERSONA] PORCILE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 14 luglio 2022 con la quale il Tribunale di Avellino ha rigettato l'istanza di riesame avverso il predetto decreto di sequestro preventivo.

3. Con il primo motivo di impugnazione viene eccepita la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.

Il Tribunale nulla avrebbe argomentato in ordine alla censura con la quale il ricorrente lamentava l'erroneità della motivazione posta a fondamento del provvedimento di sequestro; la difesa aveva evidenziato che il giudice per le indagini preliminari avrebbe fatto riferimento «ad una forma di periculum in mora in re ipsa, legata alla previsione di una confisca obbligatoria, che supererebbe l'accertamento della pertinenza e del periculum in mora» (pag. 2 del ricorso).

La motivazione sarebbe del tutto carente non indicando le ragioni che hanno reso necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca in una fase antecedente alla definizione del giudizio.

4. Con il secondo motivo di impugnazione viene eccepita la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla riconducibilità all'indagato della somma pari ad euro 33.000,00 sottoposta a sequestro.

Secondo la difesa, i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto degli elementi che dimostrerebbero l'esclusiva riferibilità ai genitori del PORCILE di tale somma di denaro sottoposta a sequestro (la somma è stata rinvenuta nella cassetta di sicurezza sita all'interno dell'abitazione dei genitori dell'indagato, la chiave della cassetta era nell'esclusiva disponibilità della madre, il denaro sarebbe costituito dai risparmi accumulati dai genitori del ricorrente, entrambi percettori di pensione).

La motivazione impugnata sarebbe apparente laddove afferma in modo apodittico che sarebbe rimasta indimostrata la riferibilità di tale somma di denaro ai genitori del PORCILE. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivricorso è dedotto in carenza di interesse.

1.1. Deve esser preliminarmente ricordato che la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'indagato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (proprietario della cosa, titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato e anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione qualificati).

Va ribadito che, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I siine «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari.

L'impugnazione, quindi, può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene; per l'ammissibilità del gravame, deve, quindi, sussistere l'interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., occorre cioè che la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04).

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere peraltro attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato.

Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

1.2. Nel caso in esame è evidente che l'indagato non abbia diritto alla restituzione, lo stesso PORCILE nel proprio ricorso ha sottolineato di non esser titolare della somma di denaro pari ad euro 33.000,00 sequestrata, somma che sostiene essere di esclusiva proprietà dei genitori; pertanto, solo questi ultimi sono titolari di un interesse personale e diretto a provare la titolarità del denaro in sequestro e, di conseguenza, ad avanzare richiesta di restituzione.

2. Il primo motivo di ricorso merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito.

2.1. La motivazione posta a fondamento del sequestro della somma di denaro pari ad euro 3.805,00 è carente in relazione alla sussistenza del periculum in mora; i giudici del riesame, a fronte di specifica doglianza sul punto, si sono limitati ad affermare che il sequestro del denaro sarebbe «finalizzato a scongiurare il pericolo della dispersione dello stesso in vista della futura confisca» (pag. 6 dell'ordinanza impugnata).

Peraltro, il tenore del provvedimento genetico gravato dal riesame proposto dalla difesa non lascia margini di dubbio in ordine all'eccepita carenza motivazionale; il Giudice della cautela, infatti, aveva espressamente ritenuto di non dover motivare sul periculum in ragione della assorbente pericolosità intrinseca del denaro sottoposto a sequestro conseguente alla ritenuta confiscabilità ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. 2.2.

Tale difetto di motivazione è frutto, pertanto, non di omissione ma di specifica scelta interpretativa che il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto non idone& a viziare la relativa decisione, malgrado le indicazioni di principio recentemente rese dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, con la quale si è ribadito che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo che il sequestro riguardi cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, giacché solo in siffatte ipotesi la motivazione può riguardare esclusivamente l'appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (n. 36959 del 24 giugno 2021, Ellade, Rv. 281848).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione deve prevedere l'esplicita specificazione delle ragioni per cui si ritiene che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, possa essere modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, rendendone imprescindibile l'immediata apprensione, stante il rischio che la confisca possa successivamente divenire impraticabile.

La ratio della misura è, perciò, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.

L'indicata sentenza ha inequivocabilmente esplicato che, in definitiva, «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».

2.3. Dall'applicazione di tali principi emerge, dunque, l'inesattezza in diritto delle minimali valutazioni spese a sostegno della decisione impugnata che finiscono per cristallizzare una radicale assenza di motivazione in ordine a uno dei presupposti costitutivi della misura, destinata a viziare, in radice, il provvedimento oggetto di ricorso (da ultimo vedi Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Rv. 283769 - 01; Sez. 2, n. 1904 del 19/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], non nnassimata).

Alla fondatezza del secondo motivo di ricorso consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata in riferimento al sequestro della somma di euro 3.805,00 -limitatamente al profilo del periculum in mora- con rinvio al Tribunale di Avellino che provvederà a rinnovare il giudizio, valutando l'esistenza di condizioni, di fatto o di natura logica, che potessero giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo nel momento dell'applicazione del sequestro.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata in riferimento al sequestro della somma di euro tremilaottocentocinque/00, limitatamente al periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Avellino competente ai sensi del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Avelino. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso/ AA,C1 Xn L.Sk (yZeItz,i1 d e AA.Lee A.M. i- e-G " Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 23 maggio 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari ad euro 3.805,00 e della somma pari ad euro 33.000,00, ritenute confiscabili ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. proc. pen. in quanto provento dei reati contestati all'indagato [OSCURATO:PERSONA] PORCILE e descritti nei capi 8) e 30). 2. [OSCURATO:PERSONA] PORCILE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 14 luglio 2022 con la quale il Tribunale di Avellino ha rigettato l'istanza di riesame avverso il predetto decreto di sequestro preventivo. 3. Con il primo motivo di impugnazione viene eccepita la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Il Tribunale nulla avrebbe argomentato in ordine alla censura con la quale il ricorrente lamentava l'erroneità della motivazione posta a fondamento del provvedimento di sequestro; la difesa aveva evidenziato che il giudice per le indagini preliminari avrebbe fatto riferimento «ad una forma di periculum in mora in re ipsa, legata alla previsione di una confisca obbligatoria, che supererebbe l'accertamento della pertinenza e del periculum in mora» (pag. 2 del ricorso). La motivazione sarebbe del tutto carente non indicando le ragioni che hanno reso necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca in una fase antecedente alla definizione del giudizio. 4. Con il secondo motivo di impugnazione viene eccepita la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla riconducibilità all'indagato della somma pari ad euro 33.000,00 sottoposta a sequestro. Secondo la difesa, i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto degli elementi che dimostrerebbero l'esclusiva riferibilità ai genitori del PORCILE di tale somma di denaro sottoposta a sequestro (la somma è stata rinvenuta nella cassetta di sicurezza sita all'interno dell'abitazione dei genitori dell'indagato, la chiave della cassetta era nell'esclusiva disponibilità della madre, il denaro sarebbe costituito dai risparmi accumulati dai genitori del ricorrente, entrambi percettori di pensione). La motivazione impugnata sarebbe apparente laddove afferma in modo apodittico che sarebbe rimasta indimostrata la riferibilità di tale somma di denaro ai genitori del PORCILE. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivricorso è dedotto in carenza di interesse. 1.1. Deve esser preliminarmente ricordato che la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'indagato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (proprietario della cosa, titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato e anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione qualificati). Va ribadito che, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I siine «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari. L'impugnazione, quindi, può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene; per l'ammissibilità del gravame, deve, quindi, sussistere l'interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., occorre cioè che la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04). L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere peraltro attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. 1.2. Nel caso in esame è evidente che l'indagato non abbia diritto alla restituzione, lo stesso PORCILE nel proprio ricorso ha sottolineato di non esser titolare della somma di denaro pari ad euro 33.000,00 sequestrata, somma che sostiene essere di esclusiva proprietà dei genitori; pertanto, solo questi ultimi sono titolari di un interesse personale e diretto a provare la titolarità del denaro in sequestro e, di conseguenza, ad avanzare richiesta di restituzione. 2. Il primo motivo di ricorso merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito. 2.1. La motivazione posta a fondamento del sequestro della somma di denaro pari ad euro 3.805,00 è carente in relazione alla sussistenza del periculum in mora; i giudici del riesame, a fronte di specifica doglianza sul punto, si sono limitati ad affermare che il sequestro del denaro sarebbe «finalizzato a scongiurare il pericolo della dispersione dello stesso in vista della futura confisca» (pag. 6 dell'ordinanza impugnata). Peraltro, il tenore del provvedimento genetico gravato dal riesame proposto dalla difesa non lascia margini di dubbio in ordine all'eccepita carenza motivazionale; il Giudice della cautela, infatti, aveva espressamente ritenuto di non dover motivare sul periculum in ragione della assorbente pericolosità intrinseca del denaro sottoposto a sequestro conseguente alla ritenuta confiscabilità ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. 2.2. Tale difetto di motivazione è frutto, pertanto, non di omissione ma di specifica scelta interpretativa che il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto non idone& a viziare la relativa decisione, malgrado le indicazioni di principio recentemente rese dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, con la quale si è ribadito che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo che il sequestro riguardi cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, giacché solo in siffatte ipotesi la motivazione può riguardare esclusivamente l'appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (n. 36959 del 24 giugno 2021, Ellade, Rv. 281848). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione deve prevedere l'esplicita specificazione delle ragioni per cui si ritiene che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, possa essere modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, rendendone imprescindibile l'immediata apprensione, stante il rischio che la confisca possa successivamente divenire impraticabile. La ratio della misura è, perciò, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. L'indicata sentenza ha inequivocabilmente esplicato che, in definitiva, «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». 2.3. Dall'applicazione di tali principi emerge, dunque, l'inesattezza in diritto delle minimali valutazioni spese a sostegno della decisione impugnata che finiscono per cristallizzare una radicale assenza di motivazione in ordine a uno dei presupposti costitutivi della misura, destinata a viziare, in radice, il provvedimento oggetto di ricorso (da ultimo vedi Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Rv. 283769 - 01; Sez. 2, n. 1904 del 19/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], non nnassimata). Alla fondatezza del secondo motivo di ricorso consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata in riferimento al sequestro della somma di euro 3.805,00 -limitatamente al profilo del periculum in mora- con rinvio al Tribunale di Avellino che provvederà a rinnovare il giudizio, valutando l'esistenza di condizioni, di fatto o di natura logica, che potessero giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo nel momento dell'applicazione del sequestro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata in riferimento al sequestro della somma di euro tremilaottocentocinque/00, limitatamente al periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Avellino competente ai sensi del
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