CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11864/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante protempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al con-troricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Bruni e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], iquali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indi-cati1 RG n. 2089/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2089/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 11864/2026Data pubblicazione 29/04/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1267/2023, depo-sitata il 15/6/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. L'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), già [OSCURATO:PERSONA] UmbroToscano, affidava le opere di adduzione primaria della diga di Mon-tedoglio II lotto in appalto alla [OSCURATO:SOCIETA]La [OSCURATO:PERSONA], poi, subappaltava o, comunque, stipulava in data 18/4/2005, un contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. per la fornitura e posain opera di tubazioni in acciaio, per l'importo di euro 19.873.451,72.Una volta dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., in data 4/11/2009, il contratto d'appalto originario veniva aggiudicato allaMALTAURO s.p.a., che utilizzava e collaudava l'impianto, con mate-riali della società [OSCURATO:SOCIETA]Nelle more si erano verificati inadempimenti da parte di SEASnei pagamenti in favore della [OSCURATO:SOCIETA].Analoghi inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA] avevano riguardato la sta-zione appaltante [OSCURATO:PERSONA].La società subappaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] agiva direttamente neiconfronti della stazione appaltante [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]), con riferimento ai materiali in giacenza di cantiere di pro-prietà della [OSCURATO:SOCIETA], per euro 7.255.000,00, utilizzati poi dallasocietà nuova aggiudicataria [OSCURATO:SOCIETA]2. Con atto di citazione del 15/7/2011 la [OSCURATO:SOCIETA] convenivadinanzi al Tribunale di Arezzo l'[OSCURATO:PERSONA] affinché venisse accertato «che2 RG n. 2089/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2089/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 11864/2026Data pubblicazione 29/04/2026la [OSCURATO:SOCIETA]. nell'ambito dell'appalto “Opere di adduzione pri-maria della diga di Montedoglio alla Valdichiana – II Lotto” ha fornitoe posato in opera beni dell'[OSCURATO:PERSONA] per contodella [OSCURATO:SOCIETA]., quale aggiudicataria del predetto appalto,[…] per complessivi euro 7.255.000,00, ovvero della diversa sommache dovesse risultare in corso di causa».Chiedeva dunque la condanna di [OSCURATO:PERSONA] che, pur non avendomai corrisposto il prezzo integrale per le predette prestazioni ese-guite dalla [OSCURATO:SOCIETA], nonostante la risoluzione del contratto di ap-palto a suo tempo stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., «ha utilizzato le tuba-zioni fornite dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per il completamento delle operededotto in appalto».In via subordinata chiedeva che [OSCURATO:PERSONA], avendo utilizzato le tu-bazioni per il completamento delle opere dedotte in appalto, fossecondannata al pagamento dell'indennizzo per arricchimento senzacausa, per la somma di euro 7.255.000,00.3. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delle do-mande.In particolare, deduceva di non aver mai assunto alcun vincolocontrattuale con la [OSCURATO:SOCIETA] che, peraltro, si era già insinuata nelfallimento di [OSCURATO:PERSONA]; questa, poi, non aveva mai richiesto alla stazioneappaltante l'autorizzazione a subappaltare alla [OSCURATO:SOCIETA] la posa inopera delle tubazioni, collocate in opera dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] con pro-prie maestranze e mezzi propri.Non sussistevano poi le condizioni di cui all'art. 118 del d.lgs.n. 163 del 2006, in quanto il subappalto non era stato autorizzato,tanto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure depositato presso la stazioneappaltante il contratto di subappalto e la certificazione dei requisitidel subappaltatore.3 RG n. 2089/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2089/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 11864/2026Data pubblicazione 29/04/2026Difettava anche il requisito di sussidiarietà ex art. 2041 c.c., inquanto la fornitura era stata eseguita in base ad un contratto inter-corso con [OSCURATO:PERSONA], tanto che la [OSCURATO:SOCIETA] era stata ammessa al pas-sivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] ed aveva già riscosso dalla subentranteMALTAURO s.p.a. quanto dovuto.4. Il Tribunale di Arezzo, espletata la CTU, con sentenza n.1245/2017, ritenuta la nullità del contratto di subappalto per contra-rietà a norme imperative, in quanto mai autorizzato dalla stazioneappaltante, con conseguente inapplicabilità della tutela diretta di cuiall'art. 118 del d.lgs. 163 del 2006, in assenza del requisito dellasussidiarietà della domanda di indebito arricchimento, rigettava ognidomanda.5. Proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA].5.1. Con il primo e secondo motivo censurava la sentenza inquanto non era pacifico che il subappalto non fosse stato autorizzato,avendone fatto menzione il CTU.5.2. Con il terzo e quarto motivo lamentava che il primo giudiceaveva erroneamente valorizzato l'esistenza di crediti della F.lli Aguzzinei confronti del fallimento [OSCURATO:PERSONA], per escludere la legittimazione adagire ex art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 oppure ex art. 2041 c.c.nei confronti della stazione appaltante, «non essendo stata neppureallegata da parte di quest'ultima, né accertata dal primo giudice, lasovrapponibilità (totale o parziale) dei crediti in questione».5.3. Con i motivi quinto, sesto e settimo, rilevava che avevacontinuato la posa in opera delle tubazioni e l'[OSCURATO:PERSONA] aveva trattenutoi relativi manufatti senza pagarli a nessuno, ciò con particolare ri-guardo alle opere non contabilizzate.5.4. Con l'ottavo motivo lamentava che il Tribunale aveva tra-visato il significato della CTU, avendo ritenuto che tutte le opere fos-sero state regolarmente contabilizzate in quanto «il contratto tra le4 RG n. 2089/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2089/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 11864/2026Data pubblicazione 29/04/2026parti prevedeva che il pagamento fosse effettuato al 90% delle con-dutture posate, un 5% all'esito delle prove idrauliche ed un ulteriore5% all'esito delle protezioni catodiche. In altri termini le misurazioniavevano preso correttamente in esame tutte le tubazioni ma invecedi far risultare la variazione di prezzo (ossia il 10% in meno primadell'esecuzione delle attività finali) questo si era convertito in unavariazione di metraggio. Il risultato finale appare comunque che tuttal'attività posta in essere dalla Aguzzi è stata precisamente riportata,conteggiata e posta a base della chiusura dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] eSEAS e non residua pertanto alcun margine di indebito arricchimentoin forma di gratuità».Per l'appellante, invece, il CTU aveva illustrato che vi eranorilevanti differenze tra le quantità effettivamente misurate e quelleliquidate.6. Si costituiva in appello l'[OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il CTU, con-trariamente a quanto argomentato dall'appellante, aveva riscontratoche «tutte le prestazioni fornite dalla [OSCURATO:SOCIETA]. erano stateinserite in contabilità e risultavano integralmente considerate in ter-mini metrici».7. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 1267/2023,depositata il 15/6/2023, rigettava l'appello della [OSCURATO:SOCIETA].7.1. In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte ter-ritoriale riteneva che l'azione di ingiustificato arricchimento, sebbeneammissibile, fosse però infondata.Trattavasi di arricchimento indiretto, posto che la subappalta-trice Aguzzi aveva eseguito le proprie prestazioni in esecuzione delcontratto di subappalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA], dichiarato nullo dal Tri-bunale, ed in assenza di qualsiasi rapporto contrattuale diretto conl'[OSCURATO:PERSONA].5 RG n. 2089/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2089/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 11864/2026Data pubblicazione 29/04/2026Da parte sua l'[OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito le tubazioni fornite daAguzzi, ormai definitivamente inglobate nell'opera pubblica, in forzadel contratto di appalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] che si era obbligata versola stazione appaltante ad eseguire i lavori commissionati.Tra l'altro, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ammesso ed allegato di esserestata regolarmente pagata da [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento alla forni-tura di tubazioni effettuata in esecuzione del contratto stipulato conla subentrante [OSCURATO:SOCIETA].7.2. L'arricchimento in oggetto ineriva soltanto «al segmentodi forniture eseguite da Aguzzi per [OSCURATO:PERSONA] e da quest'ultimo utilizzateper la realizzazione dell'opera sino alla risoluzione del contratto diappalto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]».Per la Corte di cassazione, richiamata dalla Corte d'appello, inipotesi di arricchimento indiretto l'azione ex art. 2041 c.c. era espe-ribile soltanto contro il terzo che avesse conseguito l'indebita locu-pletazione nei confronti del depauperato, in forza di un atto mera-mente di fatto, e perciò gratuito con il soggetto obbligato verso ildepauperato.Nel caso di specie, dunque, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto la presta-zione in virtù di un atto a titolo oneroso, quale appunto il contrattodi appalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA], difettando la possibilità per Aguzzi diesercitare l'azione di indebito arricchimento nei confronti della sta-zione appaltante, non avendo essa locupletato alcunché ed essendotenuta, ancorché il contratto di appalto con [OSCURATO:PERSONA] fosse stato risolto,al pagamento delle prestazioni rese prima della risoluzione a titolodi equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum.7.3. Solo nel caso in cui [OSCURATO:PERSONA] «avesse acquisito l'arricchimentoa titolo gratuito la Aguzzi avrebbe potuto chiedere alla stazione ap-paltante di essere indennizzata del proprio impoverimento ex art.2041 c.c., mentre nel caso di specie ciò non è avvenuto, perché l'Ente6 RG n. 2089/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2089/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 11864/2026Data pubblicazione 29/04/2026ha acquisito le forniture di Aguzzi in forza del contratto di appaltostipulato con [OSCURATO:PERSONA] a titolo oneroso».Ciò che più rilevava - ad avviso della Corte d'appello - era che,al fine del rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., dalla CTU emer-geva che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva contabilizzato «tutte le opere da quest'ultima[[OSCURATO:PERSONA]] realizzate che, a loro volta, comprendono tutte [le] fornitureeseguite da Aguzzi. Né risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia eseguito opere ulte-riori rispetto a quelle previste nel contratto di appalto ovvero cheAguzzi abbia fornito, a [OSCURATO:PERSONA] o all'Ente, tubazioni che risultassero dalcontratto di appalto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e l'ENTE e da quest'ultimoutilizzate ai fini della realizzazione dell'opera».8. La Corte d'appello riportava un passaggio della CTU, il qualeaveva riscontrato «la buona corrispondenza tra le quantità di tuba-zioni fornite da Aguzzi come risultanti da documenti di trasporto deimateriali al cantiere prodotti dall'appellante in primo grado e lequantità effettivamente misurate dalle tubazioni in opera».La discrepanza che si era evidenziata tra le misurazioni risul-tanti dalla contabilità dell'ente (dove le opere erano state riportareal 100%) e le quantità risultanti da libretti delle misure (ove le tuba-zioni, correttamente indicate nella colonna “lunghezza”, erano ripor-tate al 90% nella colonna “quantità”) derivavano dai criteri contenutinel capitolato speciale di appalto.Per il CTU, dunque, la contabilità redatta dall'[OSCURATO:PERSONA] riportavacorrettamente le effettive quantità dei tubi, in modo corrispondentea quanto risultava dai libretti delle misure, dovendosi tener contodell'accreditamento parziale di cui al capitolato speciale d'appalto,che prevedeva una prima contabilizzazione nella misura del 90%,una successiva per l'ulteriore 5% e l'ultima per il rimanente 5%.9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la7 RG n. 2089/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2089/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 11864/2026Data pubblicazione 29/04/202610. Ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA], depositando anchememoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in rela-zione alla norma processuale di cui all'art. 115 c.p.c.».Il motivo di ricorso per cassazione ha ad oggetto unicamenteil secondo capo della sentenza, ove si ritiene ammissibile la domandaex art. 2041 c.c., ma la si reputa non fondata.In particolare, per la ricorrente avrebbe errato la Corte territo-riale a negare l'esistenza di un arricchimento, giungendo ad acclararela corretta e integrale contabilizzazione delle opere, comprendenteanche il «tratto di circa 1,4 km più volte invocato dall'appellante».La Corte d'appello avrebbe erroneamente valutato le risultanzedella CTU che, invece, avrebbe concluso per la mancata corrispon-denza tra quanto riportato nei registri di contabilità e quanto conte-nuto nei libretti di misurazione.Il CTU ha esposto le modalità di contabilizzazione delle tuba-zioni contenute nel capitolato speciale d'appalto: 90% al momentodella messa in opera; 5% all'esito positivo delle prove idrauliche ditenuta; 5% al momento dell'attivazione dell'impianto e della libera-zione delle aree occupate.Da tali premesse il CTU ha ritenuto trattarsi di una modalitàerrata di contabilizzazione, affermando «non riteniamo tale proce-dura una corretta applicazione del CSA laddove [l'art.] sopra ripor-tato parla a nostra interpretazione di applicare alle quantità (effet-tive) il 90% del prezzo e non al 90% delle quantità il prezzo pieno».8 RG n. 2089/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2089/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 11864/2026Data pubblicazione 29/04/2026La Corte territoriale, invece, avrebbe valorizzato proprio taleparte della CTU, riproducendola integralmente a pagina 18 della mo-tivazione.Per la ricorrente, al contrario, «se la Corte di Appello avesseproseguito nella lettura della CTU, ivi compresa la parte in cui essaprende posizione sulle osservazioni del CTP, si sarebbe avveduta chele conclusioni cui è pervenuto il CTU sono di segno diametralmenteopposto».Vi sarebbe dunque una distinzione tra la quantità misurata e laquantità contabilizzata, con differenze rilevanti perché corrispon-denti a oltre 1,2 km di tubazioni, rappresentanti un valore, se rap-portato ai prezzi dell'appalto dell'ente, di assoluta rilevanza.Le quantità riportate sotto la colonna «differenze» non corri-sponderebbero affatto al 10% delle quantità «misurate» (quarta co-lonna), sicché non si tratterebbe di una decurtazione percentualedettata dalle citate norme del capitolato speciale di appalto, mafrutto di un palese errore di contabilizzazione.2. Il motivo è inammissibile.2.1. In primo luogo, ci si trova dinanzi ad una doppia conformepronuncia di merito, che impedisce, ex art. 348-ter c.p.c., alla ricor-rente di formulare il motivo di ricorso per cassazione come censuradi motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.È vero che la ricorrente, nell'epigrafe del motivo di ricorso, ri-chiama soltanto l'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazionealla norma processuale di cui all'art. 115 c.p.c., ma, nella sostanza,leggendo il contenuto del ricorso, è evidente che si tratta di un veroe proprio vizio di motivazione.2.2. Inoltre, la ricorrente chiede una diversa ricostruzione degliaspetti fattuali della vicenda, ed una nuova valutazione degli ele-9 RG n. 2089/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2089/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 11864/2026Data pubblicazione 29/04/2026menti istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d'appello,non consentita in questa sede.3. Va aggiunto che risulta chiaramente dalla motivazione dellasentenza che, effettivamente, il CTU ha concluso per l'integrale con-tabilizzazione di tutte le opere eseguite, prima da [OSCURATO:PERSONA], e poi pro-seguite da [OSCURATO:SOCIETA]., non potendosi così applicare i principienunciati da questa Corte con riferimento all'arricchimento indirettoin favore della PA, che sottende un rapporto di fatto, e gratuito, ine-sistente nella controversia in oggetto.3.1. La Corte d'appello ha chiarito, in modo nitido, che il CTUha giustificato le differenze che vi erano tra i dati contabili e quantorisultava dai libretti di misurazione; ciò non era altro che il risultatodella precisa applicazione di quanto disposto dal capitolato speciale,il quale prevedeva la contabilizzazione del 90% delle tubazioni, consuccessiva contabilizzazione del 5%, prima in occasione dell'esitopositivo delle prove idrauliche di tenuta, e successivamente, dell'ul-teriore 5%, a seguito dell'attivazione dell'impianto di protezione ca-todica.In sostanza, le opere sono state contabilizzate al 100%, manei libretti di misurazione, proprio in virtù di quanto disposto dal ca-pitolato speciale, le opere sono state invece indicate nel 90%.Il realizzato è stato del 100%, l'individuazione dei libretti dimisurazione del 90%, ma questo solo per poter applicare la disposi-zione del capitolato speciale d'appalto, che scandiva i tempi di con-tabilizzazione delle tubazioni metalliche.Ciò emerge nitidamente da quanto riportato nel capitolato spe-ciale, trascritto nella motivazione della sentenza della Corte d'ap-pello, per cui si prevede che «ai fini della contabilizzazione delle tu-bazioni metalliche, ancorché interamente collocate, potranno essereaccreditate nelle misure come di seguito specificato: - il 90% del10 RG n. 2089/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2089/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 11864/2026Data pubblicazione 29/04/2026relativo prezzo di elenco ad avvenuta collocazione e completato ri-pristino dei rivestimenti in corrispondenza dei giunti; - un'ulteriore5% sarà accreditato dopo aver effettuato, con esito positivo, le proveidrauliche di tenuta; - il rimanente 5% sarà accreditato dopo che persingoli tratti di tubazione sarà stato realizzato ed attivato l'impiantodi protezione catodica e l'appaltatore avrà adempiuto all'onere delripristino delle aree asservite occupate da restituire alla ditta espro-priata».[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado si perita anche di riportare le affer-mazioni precise del CTU, per il quale «la contabilità redatta dall'ente,dopo aver correttamente misurato le effettive quantità dei tubi neiregistri di contabilità, riporta tali quantità correttamente nei [OSCURATO:PERSONA] nella colonna lunghezze, ma ritiene di applicare la pre-scrizione del capitolato speciale applicando un moltiplicatore infe-riore a 1, per tenere conto dell'accreditamento parziale di cui sopra.In tal modo la colonna quantità dello stesso libretto delle misure ri-porta una misura inferiore alla somma delle reali misure effettuate».Quindi, la Corte d'appello conclude nel senso che «le quantitàdelle opere che sono state misurate dall'Ente risultano riportate incontabilità secondo la loro effettiva realizzazione e per dovute gran-dezze fisiche, mentre nel libretto delle misure (ove la lunghezza delletubazioni è stata correttamente riportata) la quantità della presta-zione è stata indicata con le decurtazioni stabilite nel capitolato spe-ciale d'appalto».Pertanto, ad avviso della Corte territoriale, in base alla CTU«tutte le forniture eseguite da Aguzzi rientravano nel contratto diappalto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] e che tutte le forniture eseguite daAguzzi per conto di [OSCURATO:PERSONA] sono state esattamente misurate e ripor-tate nei registri [di] contabilità da parte dell'Ente, sebbene annotate11 RG n. 2089/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2089/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 11864/2026Data pubblicazione 29/04/2026nei libretti delle misure con la decurtazione del 10% a titolo di ga-ranzia in applicazione dei criteri indicati nel capitolato speciale».Doveva escludersi, allora, anche con riguardo al tratto di circa1,4 km, che fossero state fornite da parte di Aguzzi tubazioni inerentiad opere che non erano ricomprese nel contratto di appalto stipulatotra l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Del resto, dallo stesso motivo di ricorso per cassazione, ove sirichiama il passaggio della CTU, emerge chiaramente l'avvenuta con-tabilizzazione di tutte le tubazioni, avendo il CTU ritenuto: «non ri-teniamo tale procedura una corretta applicazione del CSA laddovel'art. sopra riportato parla a nostra interpretazione di applicare allequantità (effettive) il 90% del prezzo e non al 90% delle quantità ilprezzo pieno».4. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il prin-cipio della soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controri-corrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in com-plessivi euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso for-fettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con-tributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre202512 RG n. 2089/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2089/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 11864/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il PresidenteGuido Mercolino13 RG n. 2089/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio