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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23806/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ALE di Teramo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diTeramo, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui a duesentenze esecutive e ha rideterminato la pena complessiva in nove anni di reclusione e30.000,00 euro di multa.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo di impugnazione deduce erronea applicazione degli artt. 188disp. att. cod. proc. pen., 444 e 671 cod. proc. pen.Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione ha violato lo schema procedimentaledi cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., determinando in tal modo anche un viziosostanziale strettamente connesso, considerato che la pena complessiva individuata superail limite massimo dei cinque anni previsto dall’art. 444 cod. proc. pen., limite che perespressa previsione del summenzionato articolo e secondo la giurisprudenza di legittimitàdeve essere rispettato anche quando la continuazione venga applicata in sede esecutiva trapiù patteggiamenti.2.2.

Col secondo motivo di ricorso la difesa denuncia violazione degli artt. 81, commasecondo, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione e/o motivazione apparentenella determinazione dell’aumento di pena per la continuazione in sede esecutiva, in misuranotevolmente superiore rispetto ad originario coimputato nel medesimo procedimento.3.

Anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ricorre percassazione proponendo le stesse doglianze del primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] einvocando l’annullamento dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il provvedimento impugnato deve essere annullato in accoglimento del primo motivodi ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso del Procuratore presso il Tribunale di Teramo, assorbite ledoglianze di cui al secondo motivo di impugnazione del condannato.2.

I reati che, nel caso di specie, vengono in rilievo hanno formato oggetto di sentenzedi patteggiamento, sicché il riferimento normativo è alle disposizioni dell’art. 188 disp. att.cod. proc. pen., secondo cui il condannato deve concordare con il pubblico ministero l’entitàdella pena detentiva per poter chiedere l’applicazione della disciplina del reato continuato,col limite che la pena concordata non superi il tetto massimo di pena patteggiabile.

In talicasi, secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, la richiesta di continuazionepresentata senza l’osservanza dello schema procedimentale sopra delineato èinammissibile, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della richiestadi applicazione della disciplina della continuazione non ammettono alternative (si veda, inultimo, Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.273138).Pertanto, nel caso in cui i reati oggetto della predetta richiesta siano stati giudicati consentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen., non è sufficiente dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, secondola previsione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., ma è necessario che l’applicazione dellarelativa disciplina sia oggetto di una concorde richiesta dell’interessato e del pubblicoministero, che nel caso di disaccordo del pubblico ministero lo stesso sia ritenutoingiustificato dal giudice dell’esecuzione, che la pena complessiva stabilita non superi i limitidi cui all’art. 444 cod. proc. pen. e che tale pena riceva il riscontro di congruità da parte delgiudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 1749 del 26/04/1993, Imprice, Rv 194423; Sez. 1, n.18233 del 2/04/2014, Costanzo, Rv. 259892).Il giudice dell’esecuzione, inoltre, in mancanza del consenso o dissenso del pubblicoministero, non può entrare nel merito della richiesta, esercitando gli ordinari poteri valutatividi cui all’art. 671 cod. proc. pen., giacché l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. consente unintervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale tra leparti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissensoingiustificato dell’organo requirente (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275169).

Nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, come nel caso che occupa, si siapronunciato al di fuori dello schema previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., deveritenersi che l’istanza proposta al di fuori del percorso normativamente tracciato siainammissibile, anche se la legge non stabilisce alcuna conseguenza specifica, perché leindicazioni di legge sulla modalità di proposizione di questo tipo di istanza non ammettonoalternative.

La mancata valutazione dell'inammissibilità della domanda da parte del giudice dimerito può essere compiuta in sede di legittimità, anche senza devoluzione con i motivi diricorso - che, invece, nel caso in esame vi è stata - poiché il regime del vizio è tale daconsentire una pronuncia d'ufficio anche al di fuori dei motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 609,comma 2, cod. proc. pen.L'inammissibilità della domanda travolge necessariamente il provvedimento impugnato,che non avrebbe dovuto essere pronunciato.La assenza di un presupposto della decisione - la domanda, appunto - riconduce ilprovvedimento impugnato nella categoria di quelli non consentiti dalla legge di cui all'articolo620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che devono essere annullati da questa Corte senzarinvio.

Gli atti vanno dunque restituiti al G.i.p. del Tribunale di Teramo affinché, eliminato ilprovvedimento assunto in forza di una richiesta inammissibile, il procedimento esecutivopossa essere introdotto validamente da una nuova domanda articolata nel rispetto delleessenziali forme di legge.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di Teramo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diTeramo, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui a duesentenze esecutive e ha rideterminato la pena complessiva in nove anni di reclusione e30.000,00 euro di multa.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce erronea applicazione degli artt. 188disp. att. cod. proc. pen., 444 e 671 cod. proc. pen.Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione ha violato lo schema procedimentaledi cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., determinando in tal modo anche un viziosostanziale strettamente connesso, considerato che la pena complessiva individuata superail limite massimo dei cinque anni previsto dall’art. 444 cod. proc. pen., limite che perespressa previsione del summenzionato articolo e secondo la giurisprudenza di legittimitàdeve essere rispettato anche quando la continuazione venga applicata in sede esecutiva trapiù patteggiamenti.2.2. Col secondo motivo di ricorso la difesa denuncia violazione degli artt. 81, commasecondo, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione e/o motivazione apparentenella determinazione dell’aumento di pena per la continuazione in sede esecutiva, in misuranotevolmente superiore rispetto ad originario coimputato nel medesimo procedimento.3. Anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ricorre percassazione proponendo le stesse doglianze del primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] einvocando l’annullamento dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato in accoglimento del primo motivodi ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso del Procuratore presso il Tribunale di Teramo, assorbite ledoglianze di cui al secondo motivo di impugnazione del condannato.2. I reati che, nel caso di specie, vengono in rilievo hanno formato oggetto di sentenzedi patteggiamento, sicché il riferimento normativo è alle disposizioni dell’art. 188 disp. att.cod. proc. pen., secondo cui il condannato deve concordare con il pubblico ministero l’entitàdella pena detentiva per poter chiedere l’applicazione della disciplina del reato continuato,col limite che la pena concordata non superi il tetto massimo di pena patteggiabile. In talicasi, secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, la richiesta di continuazionepresentata senza l’osservanza dello schema procedimentale sopra delineato èinammissibile, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della richiestadi applicazione della disciplina della continuazione non ammettono alternative (si veda, inultimo, Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.273138).Pertanto, nel caso in cui i reati oggetto della predetta richiesta siano stati giudicati consentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen., non è sufficiente dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, secondola previsione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., ma è necessario che l’applicazione dellarelativa disciplina sia oggetto di una concorde richiesta dell’interessato e del pubblicoministero, che nel caso di disaccordo del pubblico ministero lo stesso sia ritenutoingiustificato dal giudice dell’esecuzione, che la pena complessiva stabilita non superi i limitidi cui all’art. 444 cod. proc. pen. e che tale pena riceva il riscontro di congruità da parte delgiudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 1749 del 26/04/1993, Imprice, Rv 194423; Sez. 1, n.18233 del 2/04/2014, Costanzo, Rv. 259892).Il giudice dell’esecuzione, inoltre, in mancanza del consenso o dissenso del pubblicoministero, non può entrare nel merito della richiesta, esercitando gli ordinari poteri valutatividi cui all’art. 671 cod. proc. pen., giacché l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. consente unintervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale tra leparti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissensoingiustificato dell’organo requirente (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275169). Nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, come nel caso che occupa, si siapronunciato al di fuori dello schema previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., deveritenersi che l’istanza proposta al di fuori del percorso normativamente tracciato siainammissibile, anche se la legge non stabilisce alcuna conseguenza specifica, perché leindicazioni di legge sulla modalità di proposizione di questo tipo di istanza non ammettonoalternative. La mancata valutazione dell'inammissibilità della domanda da parte del giudice dimerito può essere compiuta in sede di legittimità, anche senza devoluzione con i motivi diricorso - che, invece, nel caso in esame vi è stata - poiché il regime del vizio è tale daconsentire una pronuncia d'ufficio anche al di fuori dei motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 609,comma 2, cod. proc. pen.L'inammissibilità della domanda travolge necessariamente il provvedimento impugnato,che non avrebbe dovuto essere pronunciato.La assenza di un presupposto della decisione - la domanda, appunto - riconduce ilprovvedimento impugnato nella categoria di quelli non consentiti dalla legge di cui all'articolo620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che devono essere annullati da questa Corte senzarinvio. Gli atti vanno dunque restituiti al G.i.p. del Tribunale di Teramo affinché, eliminato ilprovvedimento assunto in forza di una richiesta inammissibile, il procedimento esecutivopossa essere introdotto validamente da una nuova domanda articolata nel rispetto delleessenziali forme di legge. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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