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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04887/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19019-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma nella qualità di Curatore del [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2848/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 19019/20 Rilevato che: Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] (in seguito, Autogi) conveniva in giudizio davanti al tribunale di Firenze, [OSCURATO:SOCIETA] per sentir dichiarare inefficaci e per sentire revocare, ai sensi dell'art. 67 secondo comma L.F., il pagamento effettuato a quest'ultima da [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. (in seguito, Car società consortile avente lo scopo di curare la collaborazione tra i concessionari per la vendita di prodotti [OSCURATO:PERSONA], Fiat e Lancia e la casa mandante), per C 54.733,34 e per l'effetto condannare [OSCURATO:SOCIETA] a restituire al fallimento Autogi la suddetta somma, oltre spese, ritenendo che ne ricorressero i presupposti sia oggettivi (essendo stato effettuato il pagamento poco prima della dichiarazione di fallimento di Autogi ma non con denaro proprio di Car, ma con somme della fallita di cui la società consortile sarebbe stata mera depositaria e gestrice del relativo fondo immobiliare) che soggettivi (perché FCA sarebbe stata a conoscenza dello stato di decozione di Autogi).

Il tribunale ha rigettato la domanda della curatela, in quanto ha ritenuto che il pagamento del debito di [OSCURATO:SOCIETA] era stato effettuato da Car s.c.r.I., in qualità di fideiubente a titolo di garanzia autonoma a prima richiesta, ritenendo irrilevante il fatto che Car avesse restituito al fallimento Autogi le somme conferite da Autogi dopo aver operato la compensazione del proprio credito a titolo di rivalsa.

Ric. 2020 n. 19019 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -2- Avverso la sentenza di rigetto del tribunale, il predetto fallimento ha interposto appello che veniva accolto, con declaratoria di inefficacia del pagamento di € 54.733,34.

A supporto dei suoi assunti, la Corte territoriale di Firenze ha accertato che la concessionaria fallita aveva un fondo presso la cooperativa garante che veniva alimentato dalla concessionaria stessa mediante la costituzione di un patrimonio separato presso la medesima cooperativa e non confuso con il patrimonio di questa, con cui la Car prestava le garanzie a prima richiesta nei confronti della casa madre mandante: pertanto, il pagamento era stato effettuato con soldi della fallita e doveva essere revocato nei confronti dell'accipiens cioè, [OSCURATO:SOCIETA] al cui beneficio era stato effettuato. [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte d'appello di Firenze, affidando l'impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memorie.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce la violazione della normativa sulla revocatoria fallimentare e della disciplina della fideiussione, nonché l'omesso esame di fatti decisivi.

In buona sostanza, la banca afferma che il pagamento era stato effettuato dalla cooperativa Car con risorse proprie e in adempimento di proprie obbligazioni, dovendosi invece considerare irrevocabile il pagamento ricevuto dal creditore, in quanto l'azione revocatoria doveva essere rivolta nei confronti del solvens (cioè, la cooperativa) per la restituzione di quanto eventualmente ricevuto dal debitore fallito.

Ric. 2020 n. 19019 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -3- Con il secondo motivo, la banca ricorrente prospetta la violazione della prova presuntiva in ordine alla scientia decoctionis della società concessionaria poi fallita.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito, ex art. 67 L.F., è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con denaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con denaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento (cfr. Cass. nn. 13165/20, 2903/16, 8783/12).

Nella specie, la Corte d'appello ha accertato che la cooperativa Car, quale garante, non aveva pagato la creditrice della società poi fallita con denaro proprio, ma con denaro della fallita stessa che aveva costituito un fondo presso di sè, mentre la società creditrice (e per essa la cessionaria del credito) era ben consapevole dello stato d'insolvenza della AutoGi, perché proprio a motivo dei reiterati inadempimenti di quest'ultima, si era determinata ad escutere la garanzia a suo favore.

D'altra parte, che la garante abbia compensato quanto pagato alla creditrice con l'importo che doveva restituire alla curatela relativo al fondo costituito presso di sé dalla società fallita è irrilevante sia perché l'azione revocatoria fallimentare non è esperibile in relazione a una compensazione (art. 56 L.F., cfr. Cass. n. 19589/2008) sia perché il pagamento da parte della garante alla società creditrice della fallita era un pagamento a cui la garante stessa non avrebbe potuto sottrarsi essendovi obbligata nei confronti della medesima società creditrice, in virtù della veste di fideiussore a prima richiesta che aveva assunto la garante nei suoi confronti.

Ric. 2020 n. 19019 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -4- Il secondo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull'apprezzamento dei mezzi istruttori che è di competenza esclusiva del giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se congruamente motivato, come nella specie.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a pagare al Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite che liquida nell'importo di C 7.500,00, oltre C 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.11.2021. [OSCURATO:PERSONA].

Mas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19019-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma nella qualità di Curatore del [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2848/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19019/20 Rilevato che: Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] (in seguito, Autogi) conveniva in giudizio davanti al tribunale di Firenze, [OSCURATO:SOCIETA] per sentir dichiarare inefficaci e per sentire revocare, ai sensi dell'art. 67 secondo comma L.F., il pagamento effettuato a quest'ultima da [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. (in seguito, Car società consortile avente lo scopo di curare la collaborazione tra i concessionari per la vendita di prodotti [OSCURATO:PERSONA], Fiat e Lancia e la casa mandante), per C 54.733,34 e per l'effetto condannare [OSCURATO:SOCIETA] a restituire al fallimento Autogi la suddetta somma, oltre spese, ritenendo che ne ricorressero i presupposti sia oggettivi (essendo stato effettuato il pagamento poco prima della dichiarazione di fallimento di Autogi ma non con denaro proprio di Car, ma con somme della fallita di cui la società consortile sarebbe stata mera depositaria e gestrice del relativo fondo immobiliare) che soggettivi (perché FCA sarebbe stata a conoscenza dello stato di decozione di Autogi). Il tribunale ha rigettato la domanda della curatela, in quanto ha ritenuto che il pagamento del debito di [OSCURATO:SOCIETA] era stato effettuato da Car s.c.r.I., in qualità di fideiubente a titolo di garanzia autonoma a prima richiesta, ritenendo irrilevante il fatto che Car avesse restituito al fallimento Autogi le somme conferite da Autogi dopo aver operato la compensazione del proprio credito a titolo di rivalsa. Ric. 2020 n. 19019 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- Avverso la sentenza di rigetto del tribunale, il predetto fallimento ha interposto appello che veniva accolto, con declaratoria di inefficacia del pagamento di € 54.733,34. A supporto dei suoi assunti, la Corte territoriale di Firenze ha accertato che la concessionaria fallita aveva un fondo presso la cooperativa garante che veniva alimentato dalla concessionaria stessa mediante la costituzione di un patrimonio separato presso la medesima cooperativa e non confuso con il patrimonio di questa, con cui la Car prestava le garanzie a prima richiesta nei confronti della casa madre mandante: pertanto, il pagamento era stato effettuato con soldi della fallita e doveva essere revocato nei confronti dell'accipiens cioè, [OSCURATO:SOCIETA] al cui beneficio era stato effettuato. [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte d'appello di Firenze, affidando l'impugnazione a due motivi. Resiste con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memorie. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce la violazione della normativa sulla revocatoria fallimentare e della disciplina della fideiussione, nonché l'omesso esame di fatti decisivi. In buona sostanza, la banca afferma che il pagamento era stato effettuato dalla cooperativa Car con risorse proprie e in adempimento di proprie obbligazioni, dovendosi invece considerare irrevocabile il pagamento ricevuto dal creditore, in quanto l'azione revocatoria doveva essere rivolta nei confronti del solvens (cioè, la cooperativa) per la restituzione di quanto eventualmente ricevuto dal debitore fallito. Ric. 2020 n. 19019 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -3- Con il secondo motivo, la banca ricorrente prospetta la violazione della prova presuntiva in ordine alla scientia decoctionis della società concessionaria poi fallita. Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito, ex art. 67 L.F., è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con denaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con denaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento (cfr. Cass. nn. 13165/20, 2903/16, 8783/12). Nella specie, la Corte d'appello ha accertato che la cooperativa Car, quale garante, non aveva pagato la creditrice della società poi fallita con denaro proprio, ma con denaro della fallita stessa che aveva costituito un fondo presso di sè, mentre la società creditrice (e per essa la cessionaria del credito) era ben consapevole dello stato d'insolvenza della AutoGi, perché proprio a motivo dei reiterati inadempimenti di quest'ultima, si era determinata ad escutere la garanzia a suo favore. D'altra parte, che la garante abbia compensato quanto pagato alla creditrice con l'importo che doveva restituire alla curatela relativo al fondo costituito presso di sé dalla società fallita è irrilevante sia perché l'azione revocatoria fallimentare non è esperibile in relazione a una compensazione (art. 56 L.F., cfr. Cass. n. 19589/2008) sia perché il pagamento da parte della garante alla società creditrice della fallita era un pagamento a cui la garante stessa non avrebbe potuto sottrarsi essendovi obbligata nei confronti della medesima società creditrice, in virtù della veste di fideiussore a prima richiesta che aveva assunto la garante nei suoi confronti. Ric. 2020 n. 19019 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -4- Il secondo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull'apprezzamento dei mezzi istruttori che è di competenza esclusiva del giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se congruamente motivato, come nella specie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare al Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite che liquida nell'importo di C 7.500,00, oltre C 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]. Mas
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