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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 09139/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cremona -controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza del la Corte di appello di Milano n. 2261/2020,pubblicata il 15.9.2020, non notificata .

Oggetto: conto corrente fideiussioni Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.3.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) accendevail contratto di conto corrente n. 21876 presso la [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. accendevail contratto di conto corrente n. 2101 presso Sanpaolo IMI (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), su cui è confluito il precedente conto 21876.

Il 10.8.2007 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro lato, è stata stipulata fideiussione omnibus, con la quale i primi hanno assunto la garanzia per i debiti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato il limite della fideiussione in precedenza rilasciata a €

221.000. Con atto di citazione, ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cui hanno chiesto, in primo luogo, la corretta determinazione del saldo del conto corrente 21876 (poi denominato 2101), intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., tenuto conto del carattere usurario degli interessi applicati, dell'illecita applicazione di interessi ultralegali, dell'illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti e dell'illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto, in secondo luogo il risarcimento del danno subito in conseguenza degli addebiti illeciti lamentati, in terzo luogo l'accertamento dell'intervenuta liberazione dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 1956 c.c. 2.─ Il Tribunale di Lodi , accerta va l’invalidità delle clausole contrattuali sugli interessi e sulla CMS, rigettando ogni ulteriore domanda. 3.─[OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame dinanzi corte di Appello di Milano.La corte adit a , con la sentenza qui impugnata , ha accolto parzialmente l’appello dichiarando la carenza processuale dell’appellante ed accertando che il conto corrente n. 2101 intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], per il quale [OSCURATO:PERSONA] fideiussore alla data del 25.9.2013 avevaun saldo pari a € 74863,12.

Per quanto qui di interesse la Corteha precisato che : a) il giudizio è stato riassunto dopo l’interruzione per la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e Co.

E di [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

Ai sensi dell’art. 43 r.d. n. 267/1942 la dichiarazione di fallimento determina di regola la perdita della capacità processuale del fallito in ordine alle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, quale certamente è quello oggetto della presente controversia; b)la fideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il cui limite è stato successivamente aumentato il 30.12.2010) riproduce solo parzialmente, alle clausole 2, 6 e 8, il tenore letterale delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI, sopramenzionato; in particolare la clausola n. 2 è certamente anche sostanzialmente differente.

Tenuto conto che la fideiussione in questione risulta rilasciata nell'agosto 2007, cioè circa due anni e tre mesi dopo la pubblicazione del sopra riportato provvedimento di Banca d'Italia, e che, con tale provvedimento, è stato imposto ad ABI di diffondere al sistema bancario lo schema contrattuale oggetto del provvedimento, emendato però delle clausole, ritenute lesive della libertà di concorrenza, non può presumersi, in assenza di qualunque prova a riguardo e tenuto conto anche del fatto che le clausole inserite nella fideiussione in questione sono letteralmente, e in parte sostanzialmente, diverse, che, ancora nel momento in cui tale fideiussione è stata rilasciata, il sistema bancario continuasse a mantenere in vita, in modo sostanzialmente uniforme, la pratica di cui era stata accertata l'illeceità e che sarebbe consistita nelcontinuare ad utilizzare, in modo concordato e uniforme, lo schema contrattuale contenente le clausole 2, 6 e 8, di cui era stato accertato il contrasto con l'art. 2 l. n. 287/1990; sarebbe stato, infatti, onere della parte appellante fornire la prova che anche nell'agosto 2007 il sistema bancario o comunque almeno un'altra impresa bancaria oltre l'appellata avesse continuato ad utilizzare in modo uniforme il vecchio schema contrattuale ABI, nonostante il provvedimento di Banca d'Italia, che aveva accertato l'illiceità dell'utilizzo uniforme delle clausole n. 2, 6 e 8 del suddetto schema; d)in ogni caso anche l’accertamento della nullità, questa non potrebbe certo riguardare l'intero contratto ma potrebbe semmai colpire solamente le clausole che costituiscono l'applicazione dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto è evidente che le parti contraenti avrebbero comunque concluso il contratto fideiussorio anche in assenza delle clausole suddette; nella fattispecie in esame però l'appellante non ha né allegato né tanto meno provato che la banca appellata abbia esercitato il diritto di escutere i fideiussori o comunque che il diritto della banca di escutere i fideiussori sussistesse proprio in forza e per la presenza delle clausole in questione, ritenute eventualmente nulle, e cioè delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione; anzi da quanto emerso nel corso del giudizio (vale a dire dai documenti prodotti e dalle difese proposte dagli stessi appellanti in primo grado) può ritenersi escluso che il diritto dell'appellata di escutere la fideiussione sussista in forza delle clausole n. 2, 6 e 8, di cui l'appellante ha eccepito, solo in grado d'appello, la nullità.

4. ─[OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato controricorso.

In data

26.3. 2025Ivonne Rizzo ha presentato rinunzia al ricorso ex art. 390 c.p.c. con adesione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e correlata rinunzia al controricorso della medesima.

Entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione della l. n. 287/1990 in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 6.─ Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione e/o falsa interpretazione dell’art. 2 l. n. 287/1990 e dell’art.1419 c.c. nonché del principio di diritto enunciato con l’ordinanza della S.C. n. 29810/2017 ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 7.− Il ricorrente incidentale deduce: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 99,112 e 303 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Nul lità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. del capo 2del dispositivo della sentenza n. 2261/2020 Corte d'Appello di Milano per aver omesso di pronunciare nei confronti della Curatela – Error in procedendo (Cass., n.5701/2011).

Il ricorsoex art. 302 c.op.c. e il decreto di fissazione dell'udienza del 9. 9.2020 venivano compiutamente e regolarmente notificati in data 22.05.2020 ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di fideiussori della fallita societàSacchi Alessandro s. a . s . di [OSCURATO:PERSONA] C., a tutte leparti del processo, e dunque a [OSCURATO:SOCIETA]. (ora doValue S.p.A.), neldomicilio eletto, ma anche alla Curatela fallimentare, nella persona delCuratore, Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Seppur correttamente evocata nel giudizio riassunto, la Curatela non ritenne di costituirsi , ma non ne è stata dichiarata la contumacia.

Tutti gli atti processuali posti in essere prima della pronunzia restano quindivalidi ed efficaci anche nei confronti del fallimento, pur potendo quest’ultimo costituirsi ed esercitare il proprio diritto di difesa con prove idonee a contrastare i risultati di quelle già espletate, seppure con i limiti legati alla fase processuale in cui si verifica l’effetto interruttivo.

L a Corte d'Appello diMilano ha omesso di statuire, in dispositivo, anche nei confronti dellaCuratela della società fallita. 8.− Stante la rinuncia con adesione della controparte,il ricorso va dichiarato estinto.Nulla spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cremona -controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza del la Corte di appello di Milano n. 2261/2020,pubblicata il 15.9.2020, non notificata . Oggetto: conto corrente fideiussioni Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.3.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) accendevail contratto di conto corrente n. 21876 presso la [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. accendevail contratto di conto corrente n. 2101 presso Sanpaolo IMI (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), su cui è confluito il precedente conto 21876. Il 10.8.2007 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro lato, è stata stipulata fideiussione omnibus, con la quale i primi hanno assunto la garanzia per i debiti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato il limite della fideiussione in precedenza rilasciata a € 221.000. Con atto di citazione, ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cui hanno chiesto, in primo luogo, la corretta determinazione del saldo del conto corrente 21876 (poi denominato 2101), intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., tenuto conto del carattere usurario degli interessi applicati, dell'illecita applicazione di interessi ultralegali, dell'illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti e dell'illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto, in secondo luogo il risarcimento del danno subito in conseguenza degli addebiti illeciti lamentati, in terzo luogo l'accertamento dell'intervenuta liberazione dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 1956 c.c. 2.─ Il Tribunale di Lodi , accerta va l’invalidità delle clausole contrattuali sugli interessi e sulla CMS, rigettando ogni ulteriore domanda. 3.─[OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame dinanzi corte di Appello di Milano.La corte adit a , con la sentenza qui impugnata , ha accolto parzialmente l’appello dichiarando la carenza processuale dell’appellante ed accertando che il conto corrente n. 2101 intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], per il quale [OSCURATO:PERSONA] fideiussore alla data del 25.9.2013 avevaun saldo pari a € 74863,12. Per quanto qui di interesse la Corteha precisato che : a) il giudizio è stato riassunto dopo l’interruzione per la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e Co. E di [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Ai sensi dell’art. 43 r.d. n. 267/1942 la dichiarazione di fallimento determina di regola la perdita della capacità processuale del fallito in ordine alle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, quale certamente è quello oggetto della presente controversia; b)la fideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il cui limite è stato successivamente aumentato il 30.12.2010) riproduce solo parzialmente, alle clausole 2, 6 e 8, il tenore letterale delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI, sopramenzionato; in particolare la clausola n. 2 è certamente anche sostanzialmente differente. Tenuto conto che la fideiussione in questione risulta rilasciata nell'agosto 2007, cioè circa due anni e tre mesi dopo la pubblicazione del sopra riportato provvedimento di Banca d'Italia, e che, con tale provvedimento, è stato imposto ad ABI di diffondere al sistema bancario lo schema contrattuale oggetto del provvedimento, emendato però delle clausole, ritenute lesive della libertà di concorrenza, non può presumersi, in assenza di qualunque prova a riguardo e tenuto conto anche del fatto che le clausole inserite nella fideiussione in questione sono letteralmente, e in parte sostanzialmente, diverse, che, ancora nel momento in cui tale fideiussione è stata rilasciata, il sistema bancario continuasse a mantenere in vita, in modo sostanzialmente uniforme, la pratica di cui era stata accertata l'illeceità e che sarebbe consistita nelcontinuare ad utilizzare, in modo concordato e uniforme, lo schema contrattuale contenente le clausole 2, 6 e 8, di cui era stato accertato il contrasto con l'art. 2 l. n. 287/1990; sarebbe stato, infatti, onere della parte appellante fornire la prova che anche nell'agosto 2007 il sistema bancario o comunque almeno un'altra impresa bancaria oltre l'appellata avesse continuato ad utilizzare in modo uniforme il vecchio schema contrattuale ABI, nonostante il provvedimento di Banca d'Italia, che aveva accertato l'illiceità dell'utilizzo uniforme delle clausole n. 2, 6 e 8 del suddetto schema; d)in ogni caso anche l’accertamento della nullità, questa non potrebbe certo riguardare l'intero contratto ma potrebbe semmai colpire solamente le clausole che costituiscono l'applicazione dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto è evidente che le parti contraenti avrebbero comunque concluso il contratto fideiussorio anche in assenza delle clausole suddette; nella fattispecie in esame però l'appellante non ha né allegato né tanto meno provato che la banca appellata abbia esercitato il diritto di escutere i fideiussori o comunque che il diritto della banca di escutere i fideiussori sussistesse proprio in forza e per la presenza delle clausole in questione, ritenute eventualmente nulle, e cioè delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione; anzi da quanto emerso nel corso del giudizio (vale a dire dai documenti prodotti e dalle difese proposte dagli stessi appellanti in primo grado) può ritenersi escluso che il diritto dell'appellata di escutere la fideiussione sussista in forza delle clausole n. 2, 6 e 8, di cui l'appellante ha eccepito, solo in grado d'appello, la nullità. 4. ─[OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato controricorso. In data 26.3. 2025Ivonne Rizzo ha presentato rinunzia al ricorso ex art. 390 c.p.c. con adesione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e correlata rinunzia al controricorso della medesima. Entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione della l. n. 287/1990 in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 6.─ Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione e/o falsa interpretazione dell’art. 2 l. n. 287/1990 e dell’art.1419 c.c. nonché del principio di diritto enunciato con l’ordinanza della S.C. n. 29810/2017 ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 7.− Il ricorrente incidentale deduce: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 99,112 e 303 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Nul lità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. del capo 2del dispositivo della sentenza n. 2261/2020 Corte d'Appello di Milano per aver omesso di pronunciare nei confronti della Curatela – Error in procedendo (Cass., n.5701/2011). Il ricorsoex art. 302 c.op.c. e il decreto di fissazione dell'udienza del 9. 9.2020 venivano compiutamente e regolarmente notificati in data 22.05.2020 ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di fideiussori della fallita societàSacchi Alessandro s. a . s . di [OSCURATO:PERSONA] C., a tutte leparti del processo, e dunque a [OSCURATO:SOCIETA]. (ora doValue S.p.A.), neldomicilio eletto, ma anche alla Curatela fallimentare, nella persona delCuratore, Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Seppur correttamente evocata nel giudizio riassunto, la Curatela non ritenne di costituirsi , ma non ne è stata dichiarata la contumacia. Tutti gli atti processuali posti in essere prima della pronunzia restano quindivalidi ed efficaci anche nei confronti del fallimento, pur potendo quest’ultimo costituirsi ed esercitare il proprio diritto di difesa con prove idonee a contrastare i risultati di quelle già espletate, seppure con i limiti legati alla fase processuale in cui si verifica l’effetto interruttivo. L a Corte d'Appello diMilano ha omesso di statuire, in dispositivo, anche nei confronti dellaCuratela della società fallita. 8.− Stante la rinuncia con adesione della controparte,il ricorso va dichiarato estinto.Nulla spese
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