CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30766/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione dellapenale responsabilità dell'imputato per il reato di tentata estorsione, difettanodella necessaria specificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivi diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomentigiuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente allerisultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito(pag. 3), e, dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni edelle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] inoltre che i motivi di ricorso non sono consentiti perché, senzaindicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tendono ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 3), dovendosiribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura'degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente