CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30302/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO di BRESCIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 11 novembre 2025 la Corte d’appello diBrescia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputato ShingPalminder avverso la sentenza emessa il 20 giugno 2024 dal Tribunale diBrescia, con la quale lo Shing era stato dichiarato colpevole del reato di cuiall’art. 493-ter cod. pen., contestatogli perché, al fine di trarne profittoutilizzava indebitamente, non essendone titolare, la carta Postapay intestata aVecchi Vanessa, effettuando cinque diversi pagamenti per l’acquisto di dodicibottiglie di alcolici per un valore complessivo di euro 123,00.La Corte di merito fondava la propria statuizione di inammissibilitàdell’appello sulla ritenuta mancanza di specificità dei motivi, osservando chenell’atto di gravame le argomentazioni erano esposte non per motivi specificima in un unico paragrafo ove, senza un preciso ordine le considerazioni sultrattamento sanzionatorio si alternavano a quelle sulla responsabilitàdell’imputato.Osservava in particolare che in relazione al giudizio di responsabilitàl’appellante aveva omesso del tutto di esplicitare i motivi di dissenso rispettoalla sentenza impugnata, non confrontandosi con la descrizione dei plurimielementi di prova effettuata dal giudice di appello, essendosi limitato adaffermare che la responsabilità sarebbe stata ritenuta sulla base di indizi e asvolgere considerazioni del tutto generiche e prive di qualsivoglia riferimento alcaso concreto.Osservava inoltre che in relazione al trattamento sanzionatorio l’appellantesvolgeva considerazioni prove di un filo logico, richiamando il non megliospecificato comportamento dell’appellante e omettendo di esporre le ragioni perle quali non riteneva corretta la quantificazione della pena operata.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva erronea applicazione dellalegge processuale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione al dedotto mancato raggiungimento della provadella responsabilità dell’imputato.Assumeva che la Corte d’appello non aveva dato conto in maniera adeguatadelle ragioni per le quali aveva ritenuto l’appello inammissibile e che la riletturadegli atti non consentiva di ritenere che fossero emerse prove sufficienti agiustificare la contestata statuizione di condanna.Deduceva, in particolare, che non era stato provato che il ricorrente avesseavuto uno scontro fisico con la persona offesa e che, per altro verso, lecondizioni di disagio nelle quali versava l’imputato avrebbero dovuto condurreall’applicazione di una pena inferiore a quella inflitta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo manifestamenteinfondato.Il ricorrente, invero, si è limitato a dedurre che la Corte territoriale nonavrebbe dato conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto inammissibilel’appello con affermazione del tutto assertiva e non motivata.Indi ha svolto considerazioni non consentite nella presente sede in quantotese a provocare una rilettura nel merito delle prove assunte.Si evidenzia, in effetti, come le censure proposte, peraltro in maniera deltutto generica, tendano a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinentialla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessialla esclusiva competenza del giudice di merito.A fronte di ciò, il ricorrente ha omesso ogni confronto con le ragioniillustrate nel provvedimento impugnato per ritenere la mancanza di specificitàdei motivi di appello dedotti, giudizio che la Corte territoriale ha posto a basedella ritenuta inattendibilità dell’atto di gravame.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 28/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]