CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18991/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Venezia il 1° aprile 2022 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le Parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di lesioni personali stradali colpose gravi, fatto commesso il 27 aprile 2018, disponendo anche la sospensione della patente di guida per la durata di tre mesi. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 186 e 222 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), sotto il profilo della illegittimità, e mancanza di motivazione circa la disposta durata della sanzione amministrativa accessoria. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione sufficiente, che resiste alle generiche lamentele difensive, ha spiegato il quia della scelta della sospensione, in luogo della revoca, valorizzando, quanto alla durata, l'entità del fatto, la condotta di vita anteatta ed il comportamento successivo dell'agente. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis