CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2021
Cassazione n. 34373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte, con ordinanza in data 7/8 ottobre 2021, depositata il 2/11/2021, ha annullato limitatamente ai capi 70 e 75 (detenzione di sostanze stupefacenti) e ha confermato nel resto l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO il 1/2/2021 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 D.P.R. 309/1990 1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per i reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 309/1990, capo 63, due ipotesti di detenzione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1 D.P.R. 309/1990, capi 70 e 75, e due ipotesi di detenzione di armi da sparo. Per i reati in materia di stupefacenti il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere che il Tribunale del Riesame ha originariamente confermato. A seguito del ricorso presentato avverso l'ordinanza la Sezione Sesta Penale di questa Corte, con sentenza del 1° luglio 2021, ha annullato quanto alla motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati fine in materia di stupefacenti e ha disposto in rinvio affinché il Tribunale si esprimesse in ordine agli stessi e quanto alla sussistenza, pure esclusi tali reati, dei gravi indizi di colpevolezza circa il reato associativo contestato. Il Tribunale del riesame in sede di rinvio, annullata l'ordinanza del giudie per le indagini preliminari per i reati di cui ai capi 70 e 75, ha ritenuto comunque la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 e ha pertanto confermato l'ordinanza circa l'applic:azione della misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione al reato associativo anche con riferimento al travisamento della prova in ordine alla ritenuta gravità indiziaria circa la contestata intraneità del ricorrente nell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 1.2 Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al reato associativo anche con riferimento al travisamento della prova in ordine alla ritenuta gravità indiziaria circa la contestata intraneità del ricorrente nell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. In specifico nel ricorso si evidenzia che la motivazione della Corte territoriale sarebbe illogica quanto alla conclusione in quanto questa, una volta esclusa la partecipazione del ricorrente ai reati fine dell'associazione, si fonderebbe esclusivamente su due episodi contravvenzionali relativi all'occultamento di due fucili. Episodi cui non era stato mai in precedenza assegnato il significato ora attribuito e che avrebbero dovuto essere diversamente a più attentamente analizzati in quanto nessun elemento concreto consente di affermare che la condotta nei capi 81 e 82 fosse funzionale agli scopi associativi e fosse significativa di una consapevole e volontaria adesione all'associazione da parte dell'autore una condotta diversa da quella tipica e isolata. Nel compendio indiziario acquisito, d'altro canto, non risulta nessun altro elemento decisivo della partecipazione del ricorrente all'associazione e la totale estraneità dello stesso a conversazioni in materia di stupefacenti. Lo stesso fatto che il Tribunale faccia riferimento a una gravità indiziaria definita "allo stato", d'altro canto, sarebbe significativo della debolezza della conclusione che non sarebbe pertanto fondata su di un giudizio nei termini della qualificata probabilità di colpevolezza. Le doglianze sono manifestamente infondate. 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). 1.2. Il Tribunale del riesame, conformandosi ai principi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento ha proceduto a una nuova e più attenta valutazione del compendio indiziario emerso a carico del ricorrente all'esito della quale il giudice del riesame ha escluso la gravità indiziaria per i reati fine relativi agli stupefacenti e l'ha invece ritenuta quanto alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 con riferimento ai capi di cui a numeri 81) e 82), relativi alle armi. La conclusione appare coerente agli elementi emersi e la motivazione risulta adeguata.Come evidenziato dal Tribunale, infatti, le circostanze che il ricorrente si si sia occupato dell'occultamento delle armi, peraltro nei luoghi e con le modalità usualmente utilizzate dagli associati, si sia interfacciato e abbia operato insieme a un altro associato eseguendo le direttive di coloro che rivestono una funzione apicale, sono idonee a dimostrare l'inserimento dello stesso nella compagine associativa. Ciò soprattutto laddove si consideri, come stigmatizzato dal Tribunale, che in tal modo risulta allo stato dimostrata una condotta funzionale all'attività dell'associazione, proprio quella specificamente contesta al Carpino (cfr. la contestazione provvisoria "... [OSCURATO:PERSONA]..., in qualità di partecipi, attuavano le direttive dei promotori, provvedevano alligccultamento dello stupefacente (che veniva interrato in terreni incolti), del denaro e delle armi La specificazione che la gravità del quadro indiziario sia rilevabile "allo stato", poi, diversamente da quanto segnalato dalla difesa, non risulta sintomatica della debolezza del ragionamento né, tanto meno, della scarsa convinzione del giudice di merito quanto, piuttosto, fa coerentemente riferimento alla natura del giudizio cautelare, caratterizzato da una valutazione degli elementi acquisiti allo stato. Sotto tale profilo, pertanto, le censure della difesa, tese anche a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. evidenziando che la motivazione sarebbe carente quanto alla necessità di mantenere, pure a fonte di un quadro mutato, la misura originariamente applicata. L'intervenuto annullamento in relazione ai due unici reati in materia di stupefacenti, infatti, avrebbe imposto una diversa e più attenta valutazione quanto alla misura adeguata a tutelare in concreto le residue esigenze e gli argomenti usati, quale la "dimestichezza con ambienti criminali" e il riferimento al rischio di reiterazione criminosa in quanto non sarebbero stati recisi i legami con l'associazione o comunque i contatti potrebbero essere ripresi, sarebbero generici e privi di un concreto rilievo. Rilievo che erroneamente, di contro, non sarebbe stato attribuito al fatto che il ricorrente non ha precedenti penali e non ha evidenziato alcuna capacità delinquenziale specifica La doglianza è manifestamente infondata. La motivazione del provvedimento impugnato, con il rinvio all'esistenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. che rinvia all'art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen. nel quale è compreso il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, infatti, con il riferimento alle modalità della condotta, alla pericolosità e personalità del ricorrente e alla capacità criminale dimostrata, risulta sostanzialmente congrua e coerente. In assenza di elementi positivi di valutazione, neanche indicati dalla difesa al fine di superare la presunzione di adeguatezza della misura, d'altro canto, la censura sul punto risulta priva di specificità e non pertanto è consentita. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor