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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41049/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 30 aprile 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata dall'imputato, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculato, così come modificata l'originaria contestazione di truffa ai danni dello Stato, alla pena di tre anni di reclusione.

Secondo l'imputazione come modificata all'udienza preliminare del 16 aprile 2019, il [OSCURATO:SOCIETA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di direttore della struttura oculistica del [OSCURATO:PERSONA] I in regime di attività libero professionale intra moenia allargata (ovvero con studio esterno) e, dunque, avendo accettato il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del d.

Igs. 30 dicembre 1992, n. 502, dal 2008 al 2012, avrebbe svolto prestazioni professionali in favore di una società privata allo stesso riconducibile e denominata [OSCURATO:SOCIETA]., introitando l'intero onorario (per un ammontare complessivo di euro 100.000,00 nel predetto quadriennio) senza versare all'Asl di Salerno la dovuta quota parte del 18% del fatturato.

2. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi e, segnatamente: - la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di peculato, alla presunta condotta appropriativa posta in essere dall'imputato ed al mancato riconoscimento dell'attività didattica dal medesimo prestata; - la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di peculato; - l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. in ragione della mancata riqualificazione delle condotte contestate ai sensi del secondo comma, n. 1, dell'art. 640 cod.pen. e della conseguente omessa declaratoria della prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi nello stesso dedotti sono infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di peculato contestato, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe offerto alcun riscontro dell'assunto che le somme percepite dal [OSCURATO:SOCIETA] fossero riconducibili allo svolgimento di visite specialistiche in favore di pazienti della clinica [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello avrebbe, infatti, qualificato l'attività svolta dall'imputato presso tale struttura come prestazioni professionali per visite oculistiche svolte in regime di intra moenia, laddove tale attività, ad onta delle indicazioni recate nelle fatture, sarebbe stata di pura didattica, come affermato in dibattimento dai testi Marino e Rivellini e confermato dallo stesso imputato nell'esame reso.

In tale contesto l'apporto dell'imputato a sostegno di alcune diagnosi effettuate dalla figlia oculista su pazienti della struttura sarebbe stato del tutto sporadico ed occasionale e, pertanto, non potrebbe assumere la natura di attività professionale. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Salerno, pertanto, sarebbe incorsa in palese contraddizione allorquando aveva ritenuto che l'operato del ricorrente su richiesta della figlia per suffragare la propria diagnosi rientrasse in attività di consulenza.

Se, infatti, era acclarato che ad emettere fattura per le visite oculistiche effettuate presso la struttura fosse la figlia del [OSCURATO:SOCIETA], nessun appropriazione di denaro avrebbe potuto essere compiuta dall'imputato, che aveva ricevuto, quale retribuzione dell'attività didattica svolta, le somme di cui alle fatture in contestazione.

3. Tale censura si rivela, tuttavia, inammissibile, in quanto contesta in fatto l'apprezzamento della sentenza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecita un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Il motivo si rivela, peraltro, anche aspecifico, in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata sul punto, che ha rilevato come l'attività professionale complessivamente svolta dall'imputato presso la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse comunque ascrivibile al regime dell'intra moenia allargata.La Corte d'appello di Salerno nella sentenza impugnata ha, infatti, rilevato che l'imputato era autorizzato a esercitare attività libero-professionale intramuraria allargata e, quindi, a svolgere consulenze anche in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; per gli onorari percepiti in relazione a tale attività, l'imputato avrebbe dovuto, dunque, emettere fatture intestate all'ente pubblico del quale era dipendente.

Parimenti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l'attività di "consulenza oculistica" prestata in favore del centro medico costituiva pur sempre una modalità di esplicazione dell'attività libero professionale assentita dal Direttore generale dell'A.S.L. di Salerno con deliberazione n. 121 del 30/12/2008 e conformata dalla disciplina dell'intra moenia allargata delineata dall'art. 15 quinquies del d. igs. n. 502 del 1992; l'imputato, dunque, percependo l'intero corrispettivo lucrato, aveva introitato anche la quota di spettanza dell'ente pubblico. 4.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, in quanto non sarebbe logico per l'imputato, a fronte di introiti già percepiti dalla predetta società, asseritamente a lui riconducibile, aver emesso fattura nei confronti della stessa, con la sola conseguenza di aggravare il proprio carico fiscale.

5. Il motivo si rileva inammissibile, prima ancora che infondato, in quanto nei motivi di appello non sono state proposte censure relative alla sussistenza del dolo del delitto di peculato.

Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis: Sez. 3, n. 16610 dei 24/01/2017, Costa e altro, Rv. 269632; Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993, Etzi, Rv. 196414).

La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha, peraltro, rilevato, conformemente a una costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 49922 del 4/07/208, Usai, Rv. 274809, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 10020 del 3/10/1996, Pravisani, Rv. 206365), che il dolo del delitto di peculato, inteso quale consapevolezza del possesso o della disponibilità della cosa mobile altri per ragioni di ufficio o di servizio nonché dalla coscienza e volontà dell'appropriazione, è generico e, dunque, non richiede il perseguimento di un fine di profitto.Pertanto, nella valutazione non incongrua del Tribunale, proprio l'emissione da parte dell'imputato delle fatture per l'effettivo svolgimento di un'attività professionale eseguita in violazione del regime dell'intra moenia allargata dimostrava la consapevolezza e la volontà dell'appropriazione integrale degli onorari maturati e, dunque, anche della quota di spettanza dell'A.S.L. di Salerno.

6. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità del reato di peculato contestato, in quanto al più le condotte poste in essere dall'imputato potrebbero essere ascritte all'ambito applicativo del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico originariamente contestata dal pubblico ministero.

Secondo il ricorrente, infatti, essendo state le prestazioni professionali eseguite nei confronti dei pazienti riconducibili al [OSCURATO:SOCIETA], non si potrebbe configurare alcun indebita appropriazione qualificata da parte dell'imputato ma, al più quegli artifizi e raggiri che integrano la fattispecie aggravata di cui l'articolo 640 c.p.

Peraltro, essendo le condotte contestate risalenti al più tardi al 2012, per effetto della riqualificazione sollecitata, precisa il ricorrente, si imporrebbe la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato.

7. Tale censura si rivela infondata.

La sentenza impugnata, muovendo dal criterio discretivo tra truffa ai danni dello Stato e peculato adottato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che l'imputato aveva conseguito il possesso o, comunque, la disponibilità del danaro in ragione del suo ufficio.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va, infatti, individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (ex plurimis: Cass., Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273782; Sez. 6, n. 15795 del 6/02/2014, Campanile, Rv. 15795).

Entrambe le sentenze di merito precisano, peraltro, come la qualificazione adottata si ponga nel solco del costante orientamento giurisprudenziale che ravvisa il delitto di peculato nella condotta del professionista che si appropria della quota dell'onorario della prestazione libero professionale svolta in regime di intra moenia destinata all'azienda sanitaria.

Questa Corte ha, infatti, già reiteratamente affermato che integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria "allargata" (per tale intendendosi l'attività svolta presso il proprio studio privato), dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, ometta di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene (Cass., Sez. 6, n. 29782 del 16/03/2017, Tenaglia, Rv. 270556; Sez. 6, n. 35988 del 21/05/2015, Berti, Rv. 264578; Sez., 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253098; Sez. 6, n. 39695 del 17/09/2009, Russo, Rv. 245003; Sez. 6, n. 2969 del 6/10/2004, Moschi, Rv. 231474); in tal modo, infatti, il medico che svolge attività libero - professionale nel regime di intra moenia sia pur in via di fatto e senza essere a ciò espressamente tenuto, si ingerisce nell'incasso delle somme ricevute dai pazienti appartenenti, almeno in parte, all'ente pubblico, delle quali ha avuto la disponibilità nello svolgimento del suo ufficio (Cass., Sez. 6, n. 15945 del 18/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280967).

L'orientamento marcatamente prevalente della giurisprudenza di legittimità, del resto, riconosce la qualifica di pubblico ufficiale del medico dipendente di struttura ospedaliera autorizzato allo svolgimento di attività libero professionale in regime di intra moenia allargata, in quanto tale attività (al pari di quella svolta all'interno dell'ospedale, avvalendosi della strumentazione diagnostica dello stesso) rimane attività propria dell'azienda ospedaliera, integrando un servizio previsto per legge, che l'ospedale offre in pagamento all'utenza (insieme all'attività istituzionale gratuita) al fine di valorizzare il ruolo dell'azienda, incentivare economicamente il personale sanitario e soddisfare meglio le esigenze degli utenti con congruo abbattimento delle liste di attesa per prestazioni ospedaliere dirette (ex plurimis: Sez. 6, n. 40182 del 27/06/2007, P.G. in proc.

Pomes, Rv. 238125).

Tale attività consentita ai sanitari legati da rapporto di dipendenza esclusiva con l'azienda ospedaliera in mancanza delle condizioni, che ne consentano lo svolgimento all'interno della stessa (indisponibilità di locali da adibire a studio medico, carenza di personale ausiliario ecc.), costituisce, dunque, una particolare forma di erogazione del servizio sanitario pubblico ed è sottoposta ad una disciplina complessa, diretta a bilanciare tale attività con i fini istituzionali dell'ente pubblico.

In questo regime l'esercizio di attività libero professionale è, infatti, inserito in una programmazione unitaria regionale e soggetto a controlli volti a consentirne lo svolgimento nel rispetto delle finalità istituzionali dell'ente, con predeterminazione delle tariffe nonché della quota da riscuotere per conto dell'ente stesso (Sez. 5, n, 51474 del 4/10/2019, Latartara, Rv. 277852; Sez. 6, n. 20264 del 2/04/2019, Scuteri, Rv. 275936).

8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigetto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 30 aprile 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata dall'imputato, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculato, così come modificata l'originaria contestazione di truffa ai danni dello Stato, alla pena di tre anni di reclusione. Secondo l'imputazione come modificata all'udienza preliminare del 16 aprile 2019, il [OSCURATO:SOCIETA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di direttore della struttura oculistica del [OSCURATO:PERSONA] I in regime di attività libero professionale intra moenia allargata (ovvero con studio esterno) e, dunque, avendo accettato il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 502, dal 2008 al 2012, avrebbe svolto prestazioni professionali in favore di una società privata allo stesso riconducibile e denominata [OSCURATO:SOCIETA]., introitando l'intero onorario (per un ammontare complessivo di euro 100.000,00 nel predetto quadriennio) senza versare all'Asl di Salerno la dovuta quota parte del 18% del fatturato. 2. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi e, segnatamente: - la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di peculato, alla presunta condotta appropriativa posta in essere dall'imputato ed al mancato riconoscimento dell'attività didattica dal medesimo prestata; - la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di peculato; - l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. in ragione della mancata riqualificazione delle condotte contestate ai sensi del secondo comma, n. 1, dell'art. 640 cod.pen. e della conseguente omessa declaratoria della prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi nello stesso dedotti sono infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di peculato contestato, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe offerto alcun riscontro dell'assunto che le somme percepite dal [OSCURATO:SOCIETA] fossero riconducibili allo svolgimento di visite specialistiche in favore di pazienti della clinica [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello avrebbe, infatti, qualificato l'attività svolta dall'imputato presso tale struttura come prestazioni professionali per visite oculistiche svolte in regime di intra moenia, laddove tale attività, ad onta delle indicazioni recate nelle fatture, sarebbe stata di pura didattica, come affermato in dibattimento dai testi Marino e Rivellini e confermato dallo stesso imputato nell'esame reso. In tale contesto l'apporto dell'imputato a sostegno di alcune diagnosi effettuate dalla figlia oculista su pazienti della struttura sarebbe stato del tutto sporadico ed occasionale e, pertanto, non potrebbe assumere la natura di attività professionale. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Salerno, pertanto, sarebbe incorsa in palese contraddizione allorquando aveva ritenuto che l'operato del ricorrente su richiesta della figlia per suffragare la propria diagnosi rientrasse in attività di consulenza. Se, infatti, era acclarato che ad emettere fattura per le visite oculistiche effettuate presso la struttura fosse la figlia del [OSCURATO:SOCIETA], nessun appropriazione di denaro avrebbe potuto essere compiuta dall'imputato, che aveva ricevuto, quale retribuzione dell'attività didattica svolta, le somme di cui alle fatture in contestazione. 3. Tale censura si rivela, tuttavia, inammissibile, in quanto contesta in fatto l'apprezzamento della sentenza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecita un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo si rivela, peraltro, anche aspecifico, in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata sul punto, che ha rilevato come l'attività professionale complessivamente svolta dall'imputato presso la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse comunque ascrivibile al regime dell'intra moenia allargata.La Corte d'appello di Salerno nella sentenza impugnata ha, infatti, rilevato che l'imputato era autorizzato a esercitare attività libero-professionale intramuraria allargata e, quindi, a svolgere consulenze anche in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; per gli onorari percepiti in relazione a tale attività, l'imputato avrebbe dovuto, dunque, emettere fatture intestate all'ente pubblico del quale era dipendente. Parimenti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l'attività di "consulenza oculistica" prestata in favore del centro medico costituiva pur sempre una modalità di esplicazione dell'attività libero professionale assentita dal Direttore generale dell'A.S.L. di Salerno con deliberazione n. 121 del 30/12/2008 e conformata dalla disciplina dell'intra moenia allargata delineata dall'art. 15 quinquies del d. igs. n. 502 del 1992; l'imputato, dunque, percependo l'intero corrispettivo lucrato, aveva introitato anche la quota di spettanza dell'ente pubblico. 4. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, in quanto non sarebbe logico per l'imputato, a fronte di introiti già percepiti dalla predetta società, asseritamente a lui riconducibile, aver emesso fattura nei confronti della stessa, con la sola conseguenza di aggravare il proprio carico fiscale. 5. Il motivo si rileva inammissibile, prima ancora che infondato, in quanto nei motivi di appello non sono state proposte censure relative alla sussistenza del dolo del delitto di peculato. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis: Sez. 3, n. 16610 dei 24/01/2017, Costa e altro, Rv. 269632; Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993, Etzi, Rv. 196414). La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha, peraltro, rilevato, conformemente a una costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 49922 del 4/07/208, Usai, Rv. 274809, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 10020 del 3/10/1996, Pravisani, Rv. 206365), che il dolo del delitto di peculato, inteso quale consapevolezza del possesso o della disponibilità della cosa mobile altri per ragioni di ufficio o di servizio nonché dalla coscienza e volontà dell'appropriazione, è generico e, dunque, non richiede il perseguimento di un fine di profitto.Pertanto, nella valutazione non incongrua del Tribunale, proprio l'emissione da parte dell'imputato delle fatture per l'effettivo svolgimento di un'attività professionale eseguita in violazione del regime dell'intra moenia allargata dimostrava la consapevolezza e la volontà dell'appropriazione integrale degli onorari maturati e, dunque, anche della quota di spettanza dell'A.S.L. di Salerno. 6. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità del reato di peculato contestato, in quanto al più le condotte poste in essere dall'imputato potrebbero essere ascritte all'ambito applicativo del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico originariamente contestata dal pubblico ministero. Secondo il ricorrente, infatti, essendo state le prestazioni professionali eseguite nei confronti dei pazienti riconducibili al [OSCURATO:SOCIETA], non si potrebbe configurare alcun indebita appropriazione qualificata da parte dell'imputato ma, al più quegli artifizi e raggiri che integrano la fattispecie aggravata di cui l'articolo 640 c.p. Peraltro, essendo le condotte contestate risalenti al più tardi al 2012, per effetto della riqualificazione sollecitata, precisa il ricorrente, si imporrebbe la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato. 7. Tale censura si rivela infondata. La sentenza impugnata, muovendo dal criterio discretivo tra truffa ai danni dello Stato e peculato adottato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che l'imputato aveva conseguito il possesso o, comunque, la disponibilità del danaro in ragione del suo ufficio. L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va, infatti, individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (ex plurimis: Cass., Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273782; Sez. 6, n. 15795 del 6/02/2014, Campanile, Rv. 15795). Entrambe le sentenze di merito precisano, peraltro, come la qualificazione adottata si ponga nel solco del costante orientamento giurisprudenziale che ravvisa il delitto di peculato nella condotta del professionista che si appropria della quota dell'onorario della prestazione libero professionale svolta in regime di intra moenia destinata all'azienda sanitaria. Questa Corte ha, infatti, già reiteratamente affermato che integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria "allargata" (per tale intendendosi l'attività svolta presso il proprio studio privato), dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, ometta di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene (Cass., Sez. 6, n. 29782 del 16/03/2017, Tenaglia, Rv. 270556; Sez. 6, n. 35988 del 21/05/2015, Berti, Rv. 264578; Sez., 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253098; Sez. 6, n. 39695 del 17/09/2009, Russo, Rv. 245003; Sez. 6, n. 2969 del 6/10/2004, Moschi, Rv. 231474); in tal modo, infatti, il medico che svolge attività libero - professionale nel regime di intra moenia sia pur in via di fatto e senza essere a ciò espressamente tenuto, si ingerisce nell'incasso delle somme ricevute dai pazienti appartenenti, almeno in parte, all'ente pubblico, delle quali ha avuto la disponibilità nello svolgimento del suo ufficio (Cass., Sez. 6, n. 15945 del 18/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280967). L'orientamento marcatamente prevalente della giurisprudenza di legittimità, del resto, riconosce la qualifica di pubblico ufficiale del medico dipendente di struttura ospedaliera autorizzato allo svolgimento di attività libero professionale in regime di intra moenia allargata, in quanto tale attività (al pari di quella svolta all'interno dell'ospedale, avvalendosi della strumentazione diagnostica dello stesso) rimane attività propria dell'azienda ospedaliera, integrando un servizio previsto per legge, che l'ospedale offre in pagamento all'utenza (insieme all'attività istituzionale gratuita) al fine di valorizzare il ruolo dell'azienda, incentivare economicamente il personale sanitario e soddisfare meglio le esigenze degli utenti con congruo abbattimento delle liste di attesa per prestazioni ospedaliere dirette (ex plurimis: Sez. 6, n. 40182 del 27/06/2007, P.G. in proc. Pomes, Rv. 238125). Tale attività consentita ai sanitari legati da rapporto di dipendenza esclusiva con l'azienda ospedaliera in mancanza delle condizioni, che ne consentano lo svolgimento all'interno della stessa (indisponibilità di locali da adibire a studio medico, carenza di personale ausiliario ecc.), costituisce, dunque, una particolare forma di erogazione del servizio sanitario pubblico ed è sottoposta ad una disciplina complessa, diretta a bilanciare tale attività con i fini istituzionali dell'ente pubblico. In questo regime l'esercizio di attività libero professionale è, infatti, inserito in una programmazione unitaria regionale e soggetto a controlli volti a consentirne lo svolgimento nel rispetto delle finalità istituzionali dell'ente, con predeterminazione delle tariffe nonché della quota da riscuotere per conto dell'ente stesso (Sez. 5, n, 51474 del 4/10/2019, Latartara, Rv. 277852; Sez. 6, n. 20264 del 2/04/2019, Scuteri, Rv. 275936). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigetto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processual
Sentenza Cassazione n. 41049/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris