CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22939/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
31 gennaio 2025 dalla Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Cortedi appello di Napoli che, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti aisensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta al ricorrenteper il reato di cui all'art. 385 cod. pen. nella misura di mesi dieci di reclusione,confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena.Deduce due motivi.1.1. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni diproscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.1.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego dellasostituzione della pena detentiva inflitta con la detenzionedomiciliare sostitutiva, diniego fondato sulla concessione della sospensionecondizionale della pena, senza tener conto chel'imputato, seppure dichiarato libero assente nel processo, era in realtà detenutoagli arresti domiciliari, condizione, questa, incompatibile con il beneficio dellasospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover esaminare d’ufficio laquestione relativa alla eventuale maturazione del termine di improcedibilitàprevisto dall’art. 344-bis cod. proc. pen. per il giudizio di legittimità.Tale norma, introdotta dalla legge settembre 2021, n. 134, per iprocedimenti di impugnazione relativi a reati commessi a far data dal 1° gennaio2020, prevede, per quanto rileva in questa Sede, che la mancata definizione delgiudizio di appello entro il termine di due anni e del giudizio di cassazione entro iltermine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale (commi1 e 2).Tali termini decorrono “dal novantesimo giorno successivo alla scadenzadel termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensidell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delpresente codice, per il deposito della motivazione della sentenza” (comma 3).Secondo la segnalazione dell’Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi, nelcaso in esame il termine di improcedibilità sarebbe maturato il 31 gennaio 2026.Ritiene questa Corte che tale indicazione è errata in quanto fondata sullaomessa considerazione dei novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termineper il deposito della sentenza, che, nella fattispecie in esame, è stata redatta conmotivazione contestuale. In buona sostanza, il termine annuale per la celebrazionedel giudizio di cassazione è stato calcolato a decorrere dalla data della sentenzaimpugnata (31 gennaio 2025) la cui motivazione è stata contestualmentedepositata.1.1.Il rilevato errore di calcolo ha avuto verosimilmente origine propriodalla esclusione della sentenza con motivazione contestuale dall’ambito diapplicazione del criterio di calcolo indicato al terzo comma dell’art. 344-bis cod.proc. pen.Come anticipato, siffatta interpretazione è errata e contraria alla lettera ealla ratio della norma in esame.Va, in primo luogo, considerato che l’art. 544 cod. proc. pen., cui fagenericamente riferimento il terzo comma dell’art. 344-bis, contiene una disciplinaunitaria dei tempi di redazione della sentenza, contemplando tre ipotesi: a) laredazione immediata della motivazione “subito dopo” la redazione e sottoscrizionedel dispositivo; b) la redazione della motivazione entro il quindicesimo giorno dallapronuncia; c) la redazione entro il termine più lungo indicato dal giudice nonsuperiore al novantesimo giorno da quello della pronuncia.In tutte e tre le ipotesi la norma contempla, dunque, una precisa scansionetemporale della fase successiva alla deliberazione, individuando un termine per laredazione della motivazione anche per il caso di immediata stesura dei motivi,termine che, in tale ipotesi, deve intendersi ad horas (“subito dopo”) a decorreredalla sottoscrizione del dispositivo, e si esaurisce nell’arco del medesimo giornodella pronuncia.1.2. Occorre, inoltre, considerare la ratio cui risponde la previsione delperiodo di novanta giorni previsto dall’art. 344-bis, comma 3, cod. proc. pen.,scaduti i quali inizia a computarsi il termine di durata del giudizio di impugnazione.Detto termine comprende, in primo luogo, il termine (di quindici, trenta oquarantacinque giorni) entro il quale, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., puòessere proposta l’impugnazione.Nella medesima frazione temporale, inoltre, devono ritenersi inclusi ex legei tempi tecnici necessari alla cancelleria per la trasmissione del fascicolo al giudicedell’impugnazione (corte di appello o corte di cassazione). Tempi checomprendono: a) la notificazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 584 cod. proc.pen.; b) gli adempimenti prescritti dall’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.; c) latrasmissione del fascicolo al giudice dell’impugnazione.Appare, dunque, evidente che se non si calcolasse tale periodo di novantagiorni anche nell’ipotesi di redazione immediata della sentenza, si arriverebbe asostenere che il giudizio di cassazione e, conseguentemente il termine entro ilquale va celebrato, pena l’improcedibilità dell’azione penale, ha inizio dalla datadella pronuncia della sentenza quando ancora, paradossalmente, non è statonemmeno depositato l’atto di impugnazione.Deve, dunque, affermarsi che anche nell’ipotesi in cui, come nel caso inesame, la sentenza viene redatta contestualmente al dispositivo, il termine didurata del giudizio di impugnazione previsto dall’art. 344-bis cod. proc. pen.decorre dalla scadenza del novantesimo giorno successivo al deposito dellasentenza.2. Passando all’esame del ricorso, il primo motivo è inammissibile in quantooggetto di rinuncia con il concordato in appello.3. Il secondo motivo è infondato.Va, in primo luogo, considerato che la richiesta di sostituzione della penadetentiva costituisce un punto della decisione che deve essere specificamentedevoluto al giudice dell’impugnazione attraverso una specificata e motivatarichiesta, tanto che questa Corte ha condivisibilmente escluso che il giudiced'appello, in assenza di tale istanza, possa disporre la sostituzione ex officio, nonrientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e dellediminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., checostituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivodell'appello. (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792).L'appellante è, dunque, onerato di formulare una specifica istanza con l’attodi appello o con i motivi aggiunti e di supportare, con specifiche deduzioni, larichiesta di sostituzione delle pene detentive brevi. Con la conseguenza che, alpari di qualsiasi altro motivo di impugnazione, la sua aspecificità comportal'inammissibilità originaria della richiesta (cfr. Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024,dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460).3.1. Venendo alla fattispecie in esame, con l’atto di appello l’imputato nonha formulato alcun motivo in merito alla sostituzione della pena detentiva.La richiesta formulata in udienza dal difensore, subito dopo laformalizzazione del concordato, è stata, dunque, legittimamente dichiaratainammissibile sia pure con una motivazione erronea che deve essere in questaSede rettificata.La Corte territoriale ha, infatti, erroneamente fatto riferimento allaincompatibilità della richiesta con il beneficio della sospensione condizionale dellapena, non avvedendosi che si trattava di una fattispecie di reato commessaanteriormente l’entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022,in relazione alla quale, sulla base della disciplina applicabile ratione temporis, nonsussisteva alcuna incompatibilità con il beneficio concesso (cfr. Sez. 4, n. 46157del 24/11/2021, Solazzi, Rv. 282551).In realtà, l’istanza era inammissibile in quanto non devoluta con l’atto diappello ed estranea al concordato sulla pena.Va, infatti, considerato che l’art. 598-bis cod. proc. pen. consenteall’imputato di esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva fino aquindici giorni prima dell’udienza, ove questa si svolga senza la partecipazionedelle parti (commi 1-bis) o fino al giorno dell’udienza, qualora questa sia celebratacon la partecipazione delle parti (comma 4-bis). In entrambi i casi, tuttavia, talepossibilità è subordinata alla preventiva devoluzione della questione con l’atto diimpugnazione o con i motivi aggiunti, nel rispetto del principio devolutivo di cuiall’art. 597 cod. proc. pen. (norma richiamata nell’incipit dell’art. 598, comma 1-bis).In assenza di tale devoluzione, la richiesta di applicazione della penasostitutiva può, comunque, essere formulata nell'ambito della proposta diconcordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., purché costituisca oggetto dell'accordocon il Procuratore Generale, ipotesi, questa, non ricorrente nella fattispecie inesame (cfr. Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579).4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]