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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021

Cassazione n. 39753/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11669-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 03/03/2020; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 11669/2020 Numero sezionale 10633/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 39753/2021Data pubblicazione 13/12/2021 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato il 16.3.2020 [OSCURATO:PERSONA] invocava la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Avellino depositata il 3.3.2020, con la quale, a seguito di rinvio conseguente a precedente pronuncia di questa Corte, il predetto ufficio giudiziario aveva rigettato l’opposizione a suo tempo proposta dalla Cieri avverso il decreto ingiuntivo n. 1683/2014.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, osservando altresì che la memoria depositata da parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale conferma il vizio evidenziato dal relatore.

La stessa parte ricorrente, infatti, afferma che “Nella fattispecie il fatto è stato indicato: l’assenza dei termini a comparire nell’atto di citazione in riassunzione” (cfr. pag. 1 della memoria), in tal modo evidenziando la mancata esposizione dei fatti di causa, che non si esauriscono con il contenuto del motivo di ricorso.

In proposito, va ribadito il principio secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 11669/2020 Numero sezionale 10633/2021 suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, Numero di raccolta generale 39753/2021 dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad Data pubblicazione 13/12/2021 esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020, Rv. 659427; cfr. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021.

IL PRESIDENTE (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11669-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 03/03/2020; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 11669/2020 Numero sezionale 10633/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 39753/2021Data pubblicazione 13/12/2021 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato il 16.3.2020 [OSCURATO:PERSONA] invocava la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Avellino depositata il 3.3.2020, con la quale, a seguito di rinvio conseguente a precedente pronuncia di questa Corte, il predetto ufficio giudiziario aveva rigettato l’opposizione a suo tempo proposta dalla Cieri avverso il decreto ingiuntivo n. 1683/2014. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, osservando altresì che la memoria depositata da parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale conferma il vizio evidenziato dal relatore. La stessa parte ricorrente, infatti, afferma che “Nella fattispecie il fatto è stato indicato: l’assenza dei termini a comparire nell’atto di citazione in riassunzione” (cfr. pag. 1 della memoria), in tal modo evidenziando la mancata esposizione dei fatti di causa, che non si esauriscono con il contenuto del motivo di ricorso. In proposito, va ribadito il principio secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 11669/2020 Numero sezionale 10633/2021 suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, Numero di raccolta generale 39753/2021 dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad Data pubblicazione 13/12/2021 esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020, Rv. 659427; cfr. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A
Decreto Cassazione n. 39753/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris