CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 26087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2978/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32 presso lo studio dei difensori. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per sé e quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’omonimo titolare e legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’omonimo titolare e legale rapp.te, tutti rappresentati e difesi, come da allegate procure speciali depositate telematicamente, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliati in Cagliari, via [OSCURATO:PERSONA],n. 27, presso lo studio del difensore. - c ontroricorrent i - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BrandanuNardino, [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Bar il [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t.,[OSCURATO:PERSONA]. -intimati - avverso la sentenza n. 238/2021 del la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari,pubblicata in data 18/06/2021 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Abbanoa s.p . a . propone ricorso , affidato a quattro motivi , per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 238 del 18 giugno 2021 con la quale è stato rigettato l'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro del 25 giugno 2019.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per sé e quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’omonimo titolare e legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’omonimo titolare e legale rapp.te. Sebbene intimati non hanno svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Brandano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Bar il [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t. e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La società ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490, 1492 e 2697 cod. c iv . in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che il giudice di appello ha fatto malgovernodella disciplina sulla ripartizione dell’onere probatorio in quanto, avendo dapprima erroneamente ritenuto che la produzione di alcune ordinanze adottate dalle amministrazioni locali fosse sufficiente a provare la circostanza che le acque distribuite da Abbanoa non fossero idonee al consumo umano ed insieme che le stesse contenessero i dati per individuare il periodo temporale di durata della non potabilità, ha poi, di conseguenza, erroneamente addossato alla odiern a ricorrente l’onere contrario di fornire la prova della potabilità; onere che peraltro è stato assolto da Abbanoa con la produzione delle ordinanze comunali di revoca del divieto di uso della risorsa idrica, da cui emerge la discontinuità tra divieti e revoche, a conferma dell’erronea valutazione della documentazione avversaria e del conseguente vizio della impugnata sentenza quanto alla violazione della regole di valutazione delle prove e di assolvimento del relativo onere probatorio. 1.1 Il motivo è infondato. La corte territoriale ha valutato, dandone atto con congrua motivazione, non solo le ordinanze di divieto di utilizzo dell’acqua potabile emesse nell’arco temporale 2006-2015,ma anche la documentazione ad esse sottesa, costituita dai prelievi dell’ASL di Olbia, e dunque dagli esami chimici e batteriologici effettuati; ogni diversa valutazione delle risultanze probatorie risulta pertanto preclusa nella presente sede di legittimità. Secondo granitico orientamento, compito di questa Suprema Corte nonè, infatti, quello di condividere, o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, dovendo soltanto controllare, ai sensi dell’art. 132, n. 4 e 360, n. 4, cod. proc. civ., se i giudici di merito abbiano dato conto delle ragioni in fatto della loro decisione con motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico-giuridico (Cass., 26/01/2023, n. 2406; Cass., 02/02/2022, n. 3119; Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 04/07/2017, n. 16467). In ogni caso, non risulta che la odierna ricorrente abbia fornito nei precedenti gradi del giudizio prova dell’idoneità dell’acqua per scopi potabili, o del suo rientro nei parametri, pur essendo tenuta a dimostrare il proprio adempimento secondo i criteri di ripartizione dell’onere della prova; la discontinuità tra divieti e revoche non esclude che per svariati periodi sia stata somministrata acqua non idonea all’uso umano, con conseguente grave inadempimentodell’ente erogatore del servizio. 2. Con il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1491 e 1495 cod. civ. e dell’art. 167 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata sia per avere ritenuto tardivo il rilievo difensivo afferente alla conoscenza del vizio da parte degli attori quale causa di esclusione della garanzia ex art. 1491 cod. civ., sia per avere riconosciuto il d iritto alla riduzione della tariffa, nonostante gli utenti non abbiano tempestivamente denunciato l’asserito vizio di non potabilità, di cui avrebbero dovuto avvedersi, per essere il vizio suddetto non solo facilmente riconoscibile ma addirittura palesato dai provvedimenti delle pubbliche autorità. La sentenza impugnata, erroneamente, non h a escluso - tra l’altro sul presupposto della sua più corretta qualificazione in termini di eccezione in senso stretto e tardivamente proposta- l’applicazione della garanz ia per evizione invocata da controparte ed hainvece accolto la richiesta di riduzione del prezzo, così realizzando una inesatta applicazione e palese violazione della disciplina di cui agli artt. 1491 e 1495 cod. civ. e 167 cod. proc. civ., nonché del principio dell’onere della prova. 2.1 In disparte i non marginali motivi di inammissibilità, in quanto il motivo si risolve nella sollecitazione a sindacare le valutazioni di meritoin ordine alla denuncia tempestiva dei vizi di non potabilità dell’acqua(Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12337, secondo cui, se adeguatamente motivato, l’accertamento del giudice di merito in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta è incensurabile in sede di legittimità), le censure sono tutte infondate. La corte territoriale ha infatti tenuto conto dell’eccezione proposta ex art.1491 cod. civ. e, con motivazione congrua e scevra da qualsivoglia vizio logico- giuridico, ha specificatamente affermato: A prescindere dalla preliminare considerazione che tale questione veniva eccepita per la prima volta dall’appellante nella memoria conclusionale autorizzata in data 10.6.2019 per la decisione ex art. 281 sexies cod. p roc. c iv. assunta dal tribunale il 25.6.2019, è appena il caso di rilevare che la non potabilità dell’acqua, presupponendo accertamenti tecnici, non può di certo considerarsi un vizio facilmente riconoscibile . 2.2 Di nessun pregio poi è l’ulteriore considerazione di parte ricorrente secondo cui (v. p. 13) se si ipotizzasse che l’utente non fosse stato a conoscenza dell’inconveniente, il conseguente utilizzo regolare della risorsa confermerebbe l’inesistenza di qualsivoglia pregiudizio : proprio il difetto di riconoscibilità della non potabilità dell’acqua da parte dell’utente, in assenza di appositi accertamenti tecnici, è tale da determinarne il costante utilizzo nell’inconsapevolezza del vizio del bene, posto in ogni caso che non è comunque possibile fare a meno dell’acqua in quanto bene assolutamente primario per l’uso umano. 3. Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1491, 1492 e 1226 cod. civ. nonché degli artt. 11 e 15 delle disposizioni preliminari al codice civile e dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 , c od . p roc . c iv ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il diritto alla riduzione del corrispettivo tariffario idrico quale conseguenza dell’asserito inesatto adempimento, consistente nell’aver somministrato acqua non potabile; nonché nella parte in cui qualifica erroneamente la domanda proposta come quanti minoris, riconoscendo il diritto alla riduzione della tariffa, sebbene le controparti non abbiano fornito prova del concreto pregiudizio patito e, dunque, del minor valore delle prestazioni ricevute. Secondo parte ricorrente l’erroneità della sentenza consisterebbe nell’avere affermato, riconoscendo di conseguenza il diritto alla riduzione della tariffa idrica, che Abbanoa avrebbe fornito acqua non potabile, pur non essendo stata fornita alcuna prova di un pur minimo pregiudizio in danno agli utenti, odierni resistenti. Inoltre la riduzione sarebbe stata riconosciuta in misura errata, poiché basata su un riferimento normativo, contenuto in un provvedimento amministrativo (i.e., l’art. 13 provvedimento n. 26/75 del [OSCURATO:PERSONA]) ormai non più vigente, e che comunque avrebbe dovuto essere disapplicato per contrasto con successive disposizioni legislative, posto che la materia della somministrazione del servizio idrico integrato è disciplinata da norme imperative di legge. Ed ancora, la tariffa idrica non sarebbe suscettibile di riduzione con l’azione quantiminoris in quanto (v. pp. 17 - 18 del ric orso ) la riduzione del valore del bene rapportabile alla somma necessaria al ripristino dell’inconveniente o all’eliminazione del vizio non sussiste, trattandosi di somministrazione di un servizio integrato-complesso e non essendo rinvenibile nella tariffa una componente di costo legata alla distinzione tra acqua potabile e acqua non potabile (quindi riferibile alla qualità della risorsa) che possa giustificare una riduzione del valore del corrispettivo . 3.1 Il motivo è integralmente infondato. Come congruamente e logicamente motivato dalla c orte territoriale: Accertato infatti l’inadempimento di Abbanoa, gli utenti hanno diritto ad agire per una riduzione del prezzo del servizio erogato senza le qualità pattuite ai sensi dell’art. 1492 cod.c iv ., a nulla rilevando la mancata dimostrazione della sussistenza di un danno conseguente alle ordinanze impositive del divieto di uso dell’acqua. La domanda di riduzione del corrispettivo ex art. 1492 cod. civ. è infatti diversa da quella di risarcimento del danno ex art. 1494 cod.civ. e pertanto, pur in assenza di ulteriori pregiudizi immediatamente conseguenti all’inadempimento, gli utenti avevano diritto di domandare la riduzione del corrispettivo dovuto per la prestazione del servizio . Premesso infatti che in caso di vizi della cosa oggetto della somministrazione, per il rinvio contenuto all’art. 1570 cod. civ.la normativa applicabile è quella della vendita (Cass., 11/10/2000, n. 13533; Cass., 17/03/1998, n. 2842), va rilevato che in tema di vendita l'azione per la riduzione del prezzo e quella per il risarcimento del danno, spettanti al compratore a norma degli artt. 1492 e 1494cod. civ., pur essendo entrambe finalizzate a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, nonché a porre il compratore medesimo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato immune da vizi, sono tuttavia diverse, perché la prima consente al compratore di ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione solo con riguardo al minor valore della cosa venduta, mentre la seconda gli dà la possibilità di ristabilire tale rapporto con riguardo alla ridotta utilizzabilità di quest'ultima (Cass., 08/03/2001, n. 3425; Cass., 29/11/2013, n. 26852). 3.2 L’ulteriore censura, per cui la materia della somministrazione del servizio idrico integrato è disciplinata da norme imperative di legge, risulta irrilevante se si considera che la suddetta normativa pur sempre prevede che l’acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici (cfr. il d. lgs. 31/2001; il Regolamento del SII, art. B.2, che prevede che “L’acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”; l’ art. 154 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ([OSCURATO:PERSONA] in materia ambientale) secondo cui la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche "tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito"). In un siffatto contesto, l'assenza di una norma vigente analoga a quella di cui all'art. 13 del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] n. 26 del 1975 (che per l'acquanon potabile prevedeva una riduzione del 50% del prezzo) non esclude che, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua, l'utente abbia comunque diritto a una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato, e dunque di minor valore. Secondo l’orientamento di questa Suprema Corte (Cass.,06/10/2000, n. 13332), la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione di prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta, ed il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del giudice, ancorchè non previsto espressamente dal legislatore nella disciplina normativa della vendita, è consentito in questa materia, sia in conformità all’originestorica dell’ actio quanti minoris , sia in applicazione di un principio generale, di cui la disposizione contenuta nell’art. 1226 cod. civ. costituisce una particolare specificazione in tema del risarcimento del danno .E la sentenza di appello ha fatto puntuale applicazione dei suindicati principi. 4. Per le ragioni sopra esposte non è fondato neppure il quarto motivo di ricorso titolato Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1491, 1492 e 1226 cod. civ. nonché degli artt. 11 e 15 delle disposizioni preliminari al codice civile e dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ. Sulla quantificazione della riduzione del prezzo nella misura del 50% del canone idrico con riferimento all’art. 13 provvedimento CIP n. 26 del 1975, nonché sul ricorso allo strumento della quantificazione in via equitativa . La corte territoriale ha infatti esaurientemente motivato che il tribunale, nell’affermare che detta disposizione era superata dal sistema tariffario previsto dalla L. n. 152/06, non ne dava applicazione e procedeva alla riduzione del prezzo in via equitativa, procedimento certamente diverso dall’applicazione diretta del provvedimento citato, utilizzando la norma solo quale “parametrodi riferimento” di tale giudizio equitativo . Secondo l’ orientamento di questa Suprema Corte costituisce iusreceptum il fatto che, poiché la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione di prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta, il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del giudice, ancorché non previsto espressamente dal legislatore nella disciplina normativa della vendita, è consentito in questa materia sia in conformità all'origine ed alla tradizione storica dell'actioquanti minoris , sia in applicazione di un principio generale, di cui la disposizione contenuta nell'art. 1226 cod.civ. costituisce una particolare specificazione in tema di risarcimento del danno. Cosìla riduzione del prezzo, prevista dall'art. 1492 c od . c iv ., va operata diminuendo il prezzo pattuito di una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi o della diversità diessa rispetto alla cosa negoziata: e, quando tale percentuale di riduzione non possa essere stabilita nel suo preciso ammontare, il giudice del merito può provvedervi con valutazione equitativa, a norma dell'art 1226 cod.civ., insuscettibile di sindacato in sede di legittimità quando non sia inficiata da vizi logici (cfr. Cass., 25/01/2021, n. 1066). L'accertamento circa l'esistenza di tale presupposto è giudizio di merito, che va esente dal sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato,come nel caso di specie (Cass., 06/10/2000, n. 13332). La motivazione della sentenza impugnata ha dunque correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte ed è immune da vizi. 5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 600,00 per compensi,oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo