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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 20580/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/5/2025 dalla Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello ne confermava la condanna per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni previsto dall'art. 377-bis cod. pen.

In base alla ricostruzione concordemente operata dai giudici di merito, l'imputata, nel corso di una pausa del dibattimento celebrato nei suoi confronti, minacciava [OSCURATO:PERSONA], chiamata a deporre nella veste di imputata di 20'reato connesso ex art. 210 cod. proc. pen., in tal modo inducendo la predetta ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

2. La difesa della ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la mancanza dell'elemento costitutivo del reato de quo che, in base all'art. 377-bis cod. pen., punisce la condotta ind:Ativa commessa nei confronti di colui che "ha la facoltà di non rispondere".

La norma incriminatrice, pertanto, si attaglia ad una ben specifica categoria di dichiaranti nella quale rientrano i coimputati nel medesimo procedimento o gli imputati in procedimento connesso, a condizione che costoro siano escussi ai sensi dell'art.210 cod. proc. pen., posto che solo in tale ipotesi conservano la facoltà di non rispondere.

Nel caso di specie, poiché [OSCURATO:PERSONA] non doveva essere sentita quale imputata in procedimento connesso, bensì quale testimone assistito ex art. 197-bis cod. proc. pen., veste processuale che non le avrebbe consentito di avvalersi della facoltà di non rispondere sulla responsabilità altrui, il reato non era configurabile.

3. E' stata acquisita la memoria a firma dell'imputata inviata in data 10 aprile 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre premettere che, nel giudizio di appello, l'imputata non aveva in alcun modo dedotto l'erronea qualificazione giuridica del soggetto dichiarante che sarebbe stato indotto a non rispondere.

La questione relativa a tale aspetto, invero, è stata introdotta esclusivamente con il ricorso per cassazione, prospettandosi un .profilo di astratta configurabilità del reato.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la verifica della sua fondatezza presuppone un accertamento circa la qualifica soggettiva del dichiarante sottratto all'esame del giudice di legittimità.

La qualifica soggettiva del dichiarante costituisce, nel giudizio in cui la deposizione doveva essere resa, una questione di natura processuale, sicchè si potrebbe astrattamente invocare l'applicazione del consolidato principio secondo la Corte di cassazione è giudice anche del fattcì, lì dove i motivi attengono ad aspetti processuali.

Invero, nel caso di specie tale regola non è applicabile, posto che la naturaprocessuale della qualificazione giuridica del dichiarante diviene, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 377-bis cod. pen., un elemento costitutivo del reato e non già una mera questione di natura processuale.

Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la questione dinanzi al giudice di merito, consentendo a quest'ultimo il compimento di quelle verifiche in fatto propedeutiche a stabilire se il dichiarante dovesse essere escusso nelle forme dell'art. 210 cod. proc. pen., ovvero quale testimone assistito.

La diversa qualificazione processuale, infatti, presuppone l'accertamento di elementi che erano direttamente rilevabili solo nel giudizio a quo e potevano costituire oggetto di prova nel procedimento successivamente instauratosi per il reato di cui all'art. 377-bis cod. pen.

È .innegabile che, nel presente procedimento,il dato processuale relativo ad un diverso giudizio non è direttamente valutabile dal giudice legittimità, posto che i dati rilevanti non risultano necessariamente acquisiti.

Quanto detto consente di affermare che, applicando la regola generale dettata dall'art. 187 cod. proc. pen., i fatti in relazione ai quali accertare la correttezza o meno della qualifica soggettiva attribuita alla dichiarante, nel processo in cui subiva la minaccia, dovevano essere provati e, ove non adeguatamente accertati, sarebbe stato onere del ricorrente proporre specifici motivi di appello su tale aspetto.

Posto che nel giudizio di appello non è stata sollevata alcuna doglianza a tal proposito, deve ritenersi inammissibile il motivo fondato sulla qualifica soggettiva del dichiarante proposto per la prima volta in cassazione, in quanto tale motivo presuppone verifiche in punto di fatto che, essendo relative a dati processuali esterni rispetto al presente giudizio, sono insuscettibili di accertamento dalla parte del giudice di legittimità.

3. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] o 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/5/2025 dalla Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello ne confermava la condanna per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni previsto dall'art. 377-bis cod. pen. In base alla ricostruzione concordemente operata dai giudici di merito, l'imputata, nel corso di una pausa del dibattimento celebrato nei suoi confronti, minacciava [OSCURATO:PERSONA], chiamata a deporre nella veste di imputata di 20'reato connesso ex art. 210 cod. proc. pen., in tal modo inducendo la predetta ad avvalersi della facoltà di non rispondere. 2. La difesa della ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la mancanza dell'elemento costitutivo del reato de quo che, in base all'art. 377-bis cod. pen., punisce la condotta ind:Ativa commessa nei confronti di colui che "ha la facoltà di non rispondere". La norma incriminatrice, pertanto, si attaglia ad una ben specifica categoria di dichiaranti nella quale rientrano i coimputati nel medesimo procedimento o gli imputati in procedimento connesso, a condizione che costoro siano escussi ai sensi dell'art.210 cod. proc. pen., posto che solo in tale ipotesi conservano la facoltà di non rispondere. Nel caso di specie, poiché [OSCURATO:PERSONA] non doveva essere sentita quale imputata in procedimento connesso, bensì quale testimone assistito ex art. 197-bis cod. proc. pen., veste processuale che non le avrebbe consentito di avvalersi della facoltà di non rispondere sulla responsabilità altrui, il reato non era configurabile. 3. E' stata acquisita la memoria a firma dell'imputata inviata in data 10 aprile 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre premettere che, nel giudizio di appello, l'imputata non aveva in alcun modo dedotto l'erronea qualificazione giuridica del soggetto dichiarante che sarebbe stato indotto a non rispondere. La questione relativa a tale aspetto, invero, è stata introdotta esclusivamente con il ricorso per cassazione, prospettandosi un .profilo di astratta configurabilità del reato. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la verifica della sua fondatezza presuppone un accertamento circa la qualifica soggettiva del dichiarante sottratto all'esame del giudice di legittimità. La qualifica soggettiva del dichiarante costituisce, nel giudizio in cui la deposizione doveva essere resa, una questione di natura processuale, sicchè si potrebbe astrattamente invocare l'applicazione del consolidato principio secondo la Corte di cassazione è giudice anche del fattcì, lì dove i motivi attengono ad aspetti processuali. Invero, nel caso di specie tale regola non è applicabile, posto che la naturaprocessuale della qualificazione giuridica del dichiarante diviene, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 377-bis cod. pen., un elemento costitutivo del reato e non già una mera questione di natura processuale. Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la questione dinanzi al giudice di merito, consentendo a quest'ultimo il compimento di quelle verifiche in fatto propedeutiche a stabilire se il dichiarante dovesse essere escusso nelle forme dell'art. 210 cod. proc. pen., ovvero quale testimone assistito. La diversa qualificazione processuale, infatti, presuppone l'accertamento di elementi che erano direttamente rilevabili solo nel giudizio a quo e potevano costituire oggetto di prova nel procedimento successivamente instauratosi per il reato di cui all'art. 377-bis cod. pen. È .innegabile che, nel presente procedimento,il dato processuale relativo ad un diverso giudizio non è direttamente valutabile dal giudice legittimità, posto che i dati rilevanti non risultano necessariamente acquisiti. Quanto detto consente di affermare che, applicando la regola generale dettata dall'art. 187 cod. proc. pen., i fatti in relazione ai quali accertare la correttezza o meno della qualifica soggettiva attribuita alla dichiarante, nel processo in cui subiva la minaccia, dovevano essere provati e, ove non adeguatamente accertati, sarebbe stato onere del ricorrente proporre specifici motivi di appello su tale aspetto. Posto che nel giudizio di appello non è stata sollevata alcuna doglianza a tal proposito, deve ritenersi inammissibile il motivo fondato sulla qualifica soggettiva del dichiarante proposto per la prima volta in cassazione, in quanto tale motivo presuppone verifiche in punto di fatto che, essendo relative a dati processuali esterni rispetto al presente giudizio, sono insuscettibili di accertamento dalla parte del giudice di legittimità. 3. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] o 3
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