CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18658/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 aprile 1967 avverso la sentenza resa il 16 dicembre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata perché il reato contestato al capo A è prescritto, con rinvio degli atti alla Corte di appello per la rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati contestati ai capi B e C della rubrica, per essere gli stessi estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato associativo contestato al capo A della rubrica. Si addebita all'imputato di avere partecipato ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati, tra cui la contraffazione di certificati medici e di patenti speciali, l'induzione al falso, la corruzione e la ricettazione di moduli genuini sottratti all'azienda sanitaria. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 157 cod.pen. poichè la Corte avrebbe dovuto dichiarare estinto per intervenuta prescrizione anche il reato di associazione per delinquere commesso in Roma tra aprile e settembre 2011. Il ricorrente osserva che all'evidenza il fatto contestato è quello di cui al capoverso dell'art. 416 cod.pen., in quanto all'odierno ricorrente non è stato contestato il ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione, ma la condotta di mera partecipazione, che deve ritenersi prescritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. All'imputato è stato contestato il reato di partecipazione alla associazione a delinquere, senza fornire alcuna specificazione in ordine al ruolo da lui rivestito; né il tenore letterale della contestazione, in cui si indica genericamente la condotta di essersi associati, né l'indicazione normativa, che richiama il solo art. 416 cod.pen. senza specificare il comma di riferimento, né la motivazione resa al riguardo dal primo giudice consentono di ritenere che al predetto sia stata contestata e addebitata la più grave fattispecie di esponente apicale del sodalizio. In presenza di un'imputazione così generica e di una motivazione superficiale, la corte di appello a pagina 13 della sentenza ha affermato che "stante la perfetta ripartizione e la complementarietà dei ruoli e l'assenza di elementi da cui individuare una posizione di preminenza di taluno e di subordinazione degli altri, tutti i componenti debbono essere considerati quali organizzatori dell'associazione per delinquere." Si tratta di motivazione apodittica ed erronea in punto di diritto, poiché secondo consolidata giurisprudenza l'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa. (Sez. 6, Sentenza n. 52590 del 14/10/2016 Cc. (dep. 12/12/2016 ) Rv. 268485 - 01) In tema di reato associativo, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ruolo del promotore non richiede la partecipazione alla complessiva attività di gestione dell'associazione, nè l'assunzione di funzioni decisionali, trattandosi di condotte che connotano le diverse figure dell'organizzatore e del capo). (Sez. 2, Sentenza n. 52316 del 27/09/2016 Ud. (dep. 09/12/2016 ) Rv. 268962 - 01) Ma l'assenza di specifici elementi da cui desumere la posizione di preminenza o di organizzatore del ricorrente o degli altri sodali, non consente ipso facto di attribuirgli 2 fi il ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione, senza indicare le ragioni a sostegno di tale affermazione. Nel caso di specie il delitto è contestato come commesso sino a settembre 2011 e quindi, nonostante i sette mesi di sospensioni intervenute nel corso del giudizio, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi è maturato prima della pronunzia della sentenza di appello resa il 16 dicembre 2020. Si impone, di conseguenza l'annullamento della sentenza senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Roma 2 marzo 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rs