CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 36566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato irrevocabilmente condannato, in rito abbreviato, per il delitto di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., in quanto commessa ai danni di ente dalla ritenuta natura pubblica. In sentenza è stata disposta, nei confronti suoi e del correo [OSCURATO:PERSONA], la confisca per equivalente, ai sensi degli artt. 322-ter e 640-quater cod. pen., di beni per un valore corrispondente all'intero profitto del reato, stimato in 600.000 euro. [OSCURATO:PERSONA], ulteriore concorrente nel delitto, è stato processato con il rito ordinario, al cui esito, intervenuto successivamente, è stato condannato a titolo di truffa semplice, sul rilievo che fosse da escludere la natura pubblica dell'ente. I beni a lui in principio sequestrati, in funzione della confisca per equivalente, sono stati dunque restituiti, non essendo tale peculiare forma di confisca prevista per la fattispecie di reato giuridicamente configurata a conclusione del dibattimento. 2. Dopo la definizione del processo riguardante l'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., domandando la «revoca» della confisca disposta a suo carico. La Corte di appello ha pronunciato negativamente sulla domanda per assenza dei presupposti e, dietro rituale opposizione dell'interessato, ha adottato l'ordinanza in epigrafe indicata, con cui ha ribadito il suo convincimento. 3. Avverso la decisione assunta in sede di opposizione, l'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione. Il ricorrente osserva e ribadisce che l'esclusione dell'aggravante rileverebbe oggettivamente, data la sua natura, rispetto a tutti i concorrenti e rappresenterebbe una sopravvenienza utilmente valutabile a beneficio dei destinatari della statuizione di rigore. D'altra parte, l'impossibilità di assoggettarvi [OSCURATO:PERSONA], da detta esclusione dipendente, impedirebbe al ricorrente di ripartire assieme al correo, pro-quota, il peso economico della misura, irragionevolmente aggravandone l'effetto sanzionatorio. Il ricorrente invoca quindi l'applicazione, in via analogica, dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., che imporrebbe, di fronte a più sentenze irrevocabili di condanna per il medesimo fatto, l'esecuzione di quella meno gravosa, a prescindere dalla circostanza che fossero, o meno, state pronunciate contro lo stessa persona; ed eccepisce, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 669, cit., ove fosse diversamente interpretato, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 terzo comma e 111 Cost.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Quel che il ricorrente domanda, impropriamente rivolgendosi al giudice dell'esecuzione, è sostanzialmente la «revisione» della condanna, limitatamente alla disposta confisca per equivalente (misura di carattere punitivo, come sarà infra precisato), sul rilievo dell'inconciliabilità del presupposto alla sua base - natura pubblica dell'ente vittima della truffa, da cui è dipeso il più grave inquadramento giuridico del reato, importante la statuizione ablativa - con l'accertamento contenuto in altra sentenza irrevocabile, che detta qualificazione pubblicistica, rispetto alla stessa truffa, ebbe ad escludere; ipotesi di revisione astrattamente contemplata dall'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Senonché - anche indipendentemente dall'incompetenza funzionale, al riguardo, del giudice dell'esecuzione - non è ammessa nel nostro ordinamento, secondo principi consolidati, la revisione della condanna in funzione del solo riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, magari legato all'esclusione di un'aggravante, essendo il superamento del giudicato ragionevolmente consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento (Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Casale, Rv. 279608-01; Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194-01; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592-01). Non è, in particolare, ammessa una revisione alimentata dalla mera prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma solo alla revoca della confisca (Sez. 2, n. 3853 del 30/11/2021, dep. 2022, Lampada, Rv. 282522-01). Senza contare che il contrasto di giudicati, rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo, non ricorre nell'ipotesi in cui le diverse sentenze contengano soltanto una diversa valutazione giuridica rispetto a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva, in maniera convergente nei due processi (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317-01; Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757-01; Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2014, Formicola, Rv. 259461-01). Nel nostro caso, gli accertamenti giurisdizionali divergono - appunto - non sul fatto storico (la condotta truffaldina ai danni dell'ente), ma sulla sua esatta qualificazione giuridica (la natura aggravata della truffa, dipendente dalla veste pubblicistica rivestita, o meno, dall'ente stesso). 3. La confisca per equivalente, per pacifica opinione, non avversata dal ricorrente, non è qualificabile come una misura di sicurezza, ma rappresenta una forma di prelievo pubblico a compensazione di profitti illeciti. Essa quindi integra una misura sanzionatoria ed afflittiva idonea, in quanto tale, a colpire ciascuno dei concorrenti nel reato per l'intera misura di quei profitti, ferma la possibilità dello Stato di soddisfarsi in sede esecutiva, sul patrimonio di ciascuno, sino a concorrenza del valore complessivo senza indebite locupletazioni (Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, dep. 2021, Mottola, Rv. 280886-01; Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494-01; Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Pasero, Rv. 272968-01; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256-01; Sez. 3, n. 56451 del 05/12/2017, Maiorana, Rv. 273604-01), e salvo, se del caso, il regresso del concorrente escusso nei rapporti interni. Il fatto che non tutti gli originari imputati siano stati assoggettati alla misura, e non possa esercitarsi nei confronti degli esclusi alcun regresso, è un'evenienza di mero fatto, che non muta la soluzione giuridica del caso. 4. L'art. 669, comma 1, cod. proc. pen. non è invocato in modo pertinente. Le sentenze passate in giudicato rilevano, a norma della citata disposizione, soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto; la disposizione medesima non è pertanto applicabile in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto, ma in procedimenti diversi per imputati diversi (Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018, Boschetti, Rv. 271928-01). Tale assetto è perfettamente razionale e non lede il diritto di difesa, né quello all'equo processo, né la funzione rieducativa della pena. Il contrasto di giudicati, inter alios, è infatti preso in considerazione dall'ordinamento mediante l'istituto della revisione, entro i limiti per esso disegnati dall'ordinamento. Da tali limiti - la cui individuazione compete alla discrezionalità legislativa, qui non arbitrariamente esercitata (Sez. 6, n. 25591 del 2020, cit.) - fuoriesce, appunto, l'ipotesi in cui il contrasto verta sulla valutazione giuridica dello stesso fatto, operata da giudici diversi. 5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e