CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4627/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 47, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 266/01/11, depositata il 22 dicembre 2011. F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4627/2013 Numero sezionale 1798/2022 Numero di raccolta generale 18158/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 266/01/11 del 22/12/2011, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito TB) e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 205/04/09 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti nei confronti di due avvisi di accertamento per imposte dirette ed IRAP relative agli anni d’imposta 2003 e 2004. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano volti alla ricostruzione del reddito in ragione della condotta di evasione dei dazi tenuta da TB in concorso con [OSCURATO:SOCIETA]. e dei costi fittizi conseguenti. 2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. TB e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso, depositando altresì memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 4. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione della volontà di TB di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4627/2013 Numero sezionale 1798/2022 Numero di raccolta generale 18158/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 1. Va pregiudizialmente rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio è inammissibile, essendo gli avvisi di accertamento notificati esclusivamente alla società e non sussistendo la legittimazione attiva ad impugnarli del legale rappresentante della società in proprio. 1.1. Ne consegue che, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. 2. Sempre in via pregiudiziale, va osservato che TB ha dedotto: a) di avere definito la controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; b) di avere effettuato il pagamento di quanto dovuto; c) che non è stata presentata istanza di trattazione nel termine del 31/12/2020. 2.1. Le circostanze di cui sopra risultano agli atti con riferimento alla società contribuente. 3. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e va dichiarata l’estinzione del giudizio con riferimento a TB. 3.1. Sussistono giusti motivi, in ragione delle modalità di svolgimento della presente controversia, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intera controversia. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .