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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15363/2026

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zi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Ancona, all’esito ditrattazione cartolare, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePedrazzi [OSCURATO:PERSONA], appellata dagli imputati oltre che dal Procuratore Generale - che,in sede di giudizio abbreviato, le aveva dichiarate colpevoli di vari episodi di furti,anche in abitazione, consumati o tentati, nonché del reato di utilizzo illecito dellecarte bancarie asportate in occasione dei furti - ha assolto: [OSCURATO:PERSONA] dai reatidi cui ai capi 1, 2 e 12 per non aver commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] dai reatidi cui ai capi 4, 5, 12 e 25 per non aver commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] daireati a lei ascritti ai capi 7 e 8 per non aver commesso il fatto, indi rideterminato lepene inflitte alle predette, confermando nel resto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza ricorrono per cassazione le imputate FoglieniShana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono due motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1.Col primo motivo si deduce, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'erroneaapplicazione della legge penale e l'inidoneità della motivazione in relazioneall'applicazione della recidiva.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello haconfermato la decisione del giudice di primo grado sul punto relativo alla recidivareiterata specifica ed infraquinquennale, oggetto di gravame, limitandosi agiustificare l’applicazione di tale aggravante facendo un generale riferimento aiprecedenti penali dell'imputata, senza ricostruire le ragioni di fatto e di diritto sia daun punto di vista oggettivo che soggettivo che giustificano la recidiva.

Ciò in palesecontrasto con quanto afferma la giurisprudenza di legittimità al riguardo.3.2.Col secondo motivo deducono l'erronea applicazione della legge penale inrelazione all'art. 133 c.p. per la determinazione della pena e vizio di mancanza emanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La sentenza della Corteterritoriale risulta viziata sul punto relativo alla commisurazione della pena avendoil giudice erroneamente applicato i criteri dell'art. 133 c.p. senza offrire sul puntoadeguata motivazione, omettendo completamente di ricostruire il percorso logico-giuridico svolto a sostegno, laddove quanto più il giudice intenda discostarsi dalminimo edittale tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio delproprio potere discrezionale.

Si sarebbero dovuti prendere in considerazione lapersonalità del soggetto agente, i motivi, il carattere del reo, il suo comportamentodopo la commissione del reato.

Elementi tutti, questi, che depongono in modograve preciso e concordante verso la necessaria commisurazione della pena nelminimo edittale, al fine di renderla proporzionata al fatto e congrua rispetto allapersonalità dell’agente.

Ebbene tutti questi elementi sono stati completamentetrascurati dal giudice di secondo grado.Ciò nonostante, il giudice di merito non ha fatto alcun accenno, neppuremediante formule di stile, ai criteri che hanno ispirato una siffatta determinazione,in tal modo venendo meno ad un precipuo obbligo motivazionale.Ed invero, nel caso di specie, pur non trattandosi di pena prossima almassimo edittale, in considerazione della entità della stessa, in ogni casosuperiore alla media edittale e più vicina al massimo che al minimo previsti dallanorma, si sarebbe comunque imposta la indicazione delle ragioni sottese ad unatale quantificazione.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono, con l’unico motivo articolato, la contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 10, 20 e 27.In merito al capo 10 - posizione [OSCURATO:PERSONA] - la motivazione offerta nontrova riscontro in alcuna prova concreta ma solo in un'ipotesi, peraltro nonriscontrata.

Il dato che le imputate abbiano perpetrato insieme il furto non significache giocoforza l'utilizzo indebito della carta di credito debba essere attribuito adentrambe.

Di fatto non c'è alcuna prova della partecipazione o di qualsiasicontributo morale o materiale nel fatto di cui all'articolo 493-ter c.p.

L'unicaindividuata nell'utilizzo della carta è [OSCURATO:PERSONA] e, si ribadisce, non ci sono elementi perdedurre o ricavare con certezza la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].In merito al capo 20 - posizione [OSCURATO:PERSONA] - la Corte ritiene provata lasua presenza sulla scorta del fatto che un benzinaio la riconosceva all'internodell'auto lo stesso giorno in cui veniva perpetrato il furto.

Anche qui la suaconsapevolezza si fonda su una deduzione logica priva di qualsiasi riscontro.In relazione al capo 27 - posizione [OSCURATO:PERSONA] - la motivazione è illogicaposto che si effettua l'automatismo possesso/utilizzo carta di credito e precedentefurto.

Affermare che ella probabilmente aveva rubato anche il portafoglio significadi fatto non superare la regola del giudizio di ragionevole dubbio.Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti diGabrieli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comunedifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono ulteriori tre motivi di seguitoenunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.5.1.Col primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli articoli 110 e 493-ter c.p. e difetto di prova del concorso di GabrielliSamanta nel reato di cui al capo

10. Dalla sentenza impugnata di risulta chel'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di concorrente si fonda su mere presunzioni senzache venga dimostrato uno specifico contributo causale di costei nell'utilizzo in debitodella carta di credito la mera presenza contiguità dell'imputata al fatto non bastaconfigurare il concorso se non viene accertato il quid pluris della partecipazioneconsapevole e volontaria al reato nella fattispecie l'assenza di prova circa unacondotta partecipativa concreta di [OSCURATO:PERSONA] impedisce l'addebitoconcorsuale nei suoi confronti La Corte d'appello avrebbe dovuto indicarepuntualmente quali azioni ho dopo missioni della prevenuta hanno contribuitoavrebbero contribuito alla realizzazione del reato di cui al capo dirci cosa che non èavvenuta.5.2.Col secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazioneper essere state le attenuanti generiche concesse con giudizio di equivalenza che hacomportato l'applicazione di una pena sproporzionata con riferimento alle posizionidelle imputate.

La pena inflitta alle ricorrenti risulta eccessiva e nonsufficientemente distinta in funzione del ruolo e del contributo di ciascuna. unmaggiore riconoscimento degli elementi mitigatori avrebbe permesso di equilibraremeglio le posizioni evitando disparità di trattamento.

La Corte di appello si limita arespingere la richiesta di maggiore mitigazione affermando che la prospettazionenon può essere accolta senza sviluppare alcuna argomentazione concreta asostegno di tale decisione.5.3.Col terzo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione peromessa applicazione delle pene sostitutive per tutte e tre le ricorrenti.

La sentenzain esame non ha applicato alcuna delle pene sostitutive della detenzione nonostantela durata delle pene inflitte rientrasse nei limiti di legge per la sostituzione.

In basealla normativa vigente il giudice che determina la pena detentiva entro quattro annipuò e deve valutare la sostituzione della stessa con misure alternative quali lasemilibertà o la detenzione domiciliare.

Se la pena detentiva non supera i tre anni èpossibile sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità.

Nel caso di in esame lepene irrogate rientravano in queste soglie, tuttavia la Corte di merito non ha fattoluogo ad alcuna sostituzione limitandosi ad affermazioni apodittiche e prive di realepregnanza argomentativa.

La valutazione che compete al giudice di merito alriguardo, per espressa previsione normativa, non può limitarsi a richiamareeventuali precedenti penali.

Il legislatore ha stabilito che le pene sostitutive sonoconcedibili anche ai recidivi, pur se reiterati, e che la mera esistenza di precedenticondanne non costituisce di per sé motivo per negare il beneficio.Ne consegue che il giudice non può rigettare l'istanza di pena sostitutivabasandosi solo sul passato criminale dell'imputato, dovendo invece verificare se lamisura alternativa sia idonea nel caso concreto.

Nel provvedimento impugnatomanca qualsiasi disamina di tali aspetti, non viene indicato se e perché unasanzione alternativa (ad esempio la detenzione domiciliare, la semilibertà o il lavorodi pubblica utilità) sarebbe inadeguata ai fini educativi o insufficiente a prevenire lacommissione di ulteriori reati.La mancata attivazione di questo iter e il silenzio motivazionale al riguardorendono la sentenza nulla nella parte in cui determina la specie di pena.6.

I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – su istanza, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondatolimitatamente al capo 10 e al diniego della pena sostitutiva della detenzionedomiciliare, è inammissibile nel resto.

Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondatolimitatamente al diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare ed èinammissibile nel resto.

Sono, invece, entrambi inammissibili i ricorsi di FoglieniShana e [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorso presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ePedrazzi [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

La rilevanzadell'aspetto motivazionale della recidiva, come ricostruita anche nelle ultimepronunce delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 15/05/2019,Schettino, Rv. 275319 – 01; Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv.284878 - 01), non può essere messa in discussione; tuttavia, nel caso di speciel’obbligo motivazionale risulta adeguatamente assolto con riferimento allavalutazione della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente lacontestata recidiva per [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei numerosissimi precedentiper reati omogenei, del fatto che l’ultimo degli stessi contiene già la pronuncia direcidiva reiterata e sia divenuto irrevocabile meno di un anno prima dei fatti, dellapresenza di condanne irrevocabili per fatti commessi appena prima di quello per cuisi procede.

La motivazione resa dalla Corte di merito non si è esaurita nellavalutazione della recidiva come status soggettivo determinato dai soli precedentipenali, ma ha precisato gli elementi fattuali presi in considerazione e i criteriutilizzati per valutarli, dando conto della maggiore rimproverabilità dell’imputata pernon essersi fatta distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenticondanne.Si tratta di una valutazione che collega le vicende punitive omogenee allaricaduta nella condotta illecita, considerandole come indicatori univoci di unincremento concreto di pericolosità.In definitiva, la motivazione rende riconoscibile il criterio seguito e lo ancora adati specifici del caso concreto.

Non emergono né un errore di dirittonell’interpretazione dell’art. 99 c.p., né una lacuna logica.Il motivo qui riproposto è quindi, oltre che manifestamente infondato nonrisultando sussistenti i vizi denunciati, anche aspecifico.2.2.

Anche il secondo motivo del ricorso appare manifestamente infondato.In proposito, occorre premettere che, in tema di determinazione della pena,nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale – comeavvenuto nel caso di specie rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], la cui pena base, confermata inappello, per il ritenuto più grave reato di cui al capo 8, art. 493-ter c.p., è statadeterminata in misura prossima al minimo edittale, anni uno, mesi quattro direclusione ed euro 450 di multa, aumentata per la continuazione col furtoaggravato, di cui al capo 7, e poi ridotta per il rito ad anni uno di reclusione ed euro400 di multa - non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte delgiudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nelquale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 46412 del05/11/2015, Rv. 265283 – 01; v. anche Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv.276288 – 01).In ogni caso appare adeguata la motivazione contenuta nella sentenzaimpugnata, per entrambe le imputate, che, peraltro, nella ricostruzione degliepisodi delittuosi e della personalità delle stesse fa riferimento ad elementi di sicurarilevanza ai fini dell’art. 133 c.p.Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello si è limitata a confermato la penabase – non specificamente contestata – di anni due e mesi tre di reclusione e dieuro 300 di multa inflitta in primo grado per il reato di furto aggravato ai sensidell’art. 625 n. 4 c.p., di cui al residuo capo 26 (ridotta per il rito alla pena inflitta dianni uno e mesi sei di reclusione di euro 200 di multa).Entrambe le imputate sono state inoltre già destinatarie delle attenuantigeneriche con giudizio di equivalenza alle rispettive aggravanti (e ciò nonostante iprecedenti penali risultanti, in particolare, a carico della [OSCURATO:PERSONA]), proprio al fine direndere la pena – secondo quanto si legge già nella sentenza di primo grado - piùproporzionata ai fatti.Il motivo articolato in ricorso sul trattamento sanzionatorio è peraltro ancheaspecifico facendo esso riferimento genericamente ad elementi astratti divalutazione come i motivi a delinquere, il carattere del reo, il comportamento dopola commissione del reato senza un benché minimo aggancio alle imputate e allerispettive situazioni concrete.3.

Il ricorso presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eGabrielli [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Fondato è il primo motivo relativo al reato di utilizzo indebito di carta dibancoposta di cui al capo 10 - posizione [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione offerta,come si segnala in ricorso, non risulta adeguata.

A fronte del motivo di appello cheaveva evidenziato come non trovasse riscontro in alcuna prova concreta il suppostoconcorso della [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato in argomento, la Corte dimerito si è limitata a ribadire, assertivamente, il dato – evidentemente insufficientese non connotato da altri elementi - che l’imputata ha perpetrato insieme all’altra ilfurto attraverso il quale entrambe sono venute in possesso della carta dibancoposta.

Tale dato non depone di per sé in maniera equivoca per l'utilizzoindebito della carta di credito anche da parte di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che l'unicaindividuata nell'utilizzo della carta è [OSCURATO:PERSONA].Aspecifici e meramente reiterativi sono invece i motivi relativi ai reati di cui aicapi 20 e 27 (erroneamente indicato in ricorso come 17) - posizione [OSCURATO:PERSONA].Ed invero, quanto al concorso della [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 20, a frontedi quanto genericamente si osservava in appello, la Corte territoriale ha evidenziatocome agli altri elementi emersi e valorizzati nella sentenza di primo grado, siaggiungesse quello del riconoscimento dell’imputata anche da parte di un benzinaio,[OSCURATO:PERSONA], che l’aveva riconosciuta all'interno dell'autovettura,unitamente alle altre, lo stesso giorno in cui veniva perpetrato il furto.

Deve,dunque, rilevarsi l’assoluta correttezza logica della ricostruzione dei fatti compiutadalla sentenza impugnata sulla base dei riconoscimenti effettuati da diversi soggetti– oltre il riconoscimento del benzinaio vi è quello dei Carabinieri - in relazione a fasidella vicenda complessiva e a condotte materiali strettamente collegate allarealizzazione dell’impresa criminosa.Anche in relazione al capo 27 il motivo si caratterizza per una visione parzialedegli elementi considerati dai giudici di merito nelle conformi pronunce, in punto diricostruzione del fatto, di primo e secondo grado.

Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelfurto in abitazione, che aveva comportato la sottrazione di portafoglio contenente,tra l’altro, anche proprio il bancomat poi utilizzato per i prelievi indebiti, è statoinvero desunto anche dalla contiguità temporale tra il furto e l’utilizzo del bancomatche ha evidentemente indotto i giudici di merito ad escludere la diversa ipotesi dellaricettazione (rimasta peraltro sfornita di benché minimo elemento probatorio).Dall’effettuazione di numerosissimi prelievi e pagamenti nello stesso giorno è statodesunto, in maniera non affatto illogica, il concorso nel furto, trattandosi di dueepisodi strettamente avvinti sotto il profilo finalistico ed inseriti in un progettocriminoso unitario.Nessun automatismo possesso/utilizzo carta di credito e precedente furto, maragionata valutazione di tutti gli elementi emersi che ora il ricorso chiede, indefinitiva, a questa Corte di rivalutare accedendo ad un giudizio sostanzialmente dimerito, non consentito in sede di legittimità, a fronte, peraltro, di una motivazionenel suo complesso congrua e logica.Come è noto, infatti, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse algiudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalgiudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).L'interpretazione delle risultanze probatorie evidenziata nella sentenzaimpugnata attiene al merito e non risulta inficiata da macroscopici vizi logici.4.

Il ricorso presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Il primo motivo del ricorso sul capo 10 è speculare a quello già sopraanalizzato e ritenuto fondato per la ragioni suindicate, alle quali si rimanda.4.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e leed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla streguaanche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., senza che occorraun'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Rv. 279838 – 02).Applicando il suesposto principio al caso di specie, deve riconoscersi chel’esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche –ritenute dalla Corte di merito già frutto di una benevola concessione - trova unadeguato fondamento nei precedenti penali come rispettivamente risultanti a caricodelle imputate.Il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le ritenuteaggravanti risulta, quindi, operato sulla base di un apparato argomentativocoerente e rispettoso dei canoni della razionalità.4.3.

Il terzo motivo è, invece, fondato relativamente alle imputate GabrieliGledis e [OSCURATO:PERSONA], stante l’insufficienza della motivazione svolta nellasentenza impugnata rispetto alla richiesta di sostituzione della pena detentivainflitta con quella della detenzione domiciliare.

Richiesta tempestivamente avanzatain appello – essendo la sentenza di primo grado antecedente all’entrata in vigoredella riforma Cartabia introduttiva, tra l’altro, della nuova disposizione sulle penesostitutive - dal difensore, munito di procura speciale, con espresso riferimento,unicamente, alle predette due imputate (non anche per la [OSCURATO:PERSONA]).Occorre premettere che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte –così ad esempio Sez. 6, Sentenza n. 38252 del 23/09/2025, Rv. 288910 – 01 - intema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiestadell'imputato sia circostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partireaddirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzionecon le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché losvolgimento, se necessario, della relativa istruttoria; e che, in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzionedella pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraversoi criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche amotivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendonola pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162del 04/10/2024, Rv. 287062 – 01).Laddove nel caso di specie, tale tipo di valutazione non risulta intervenuta,essendosi la Corte di merito limitata a richiamare i precedenti penali delle imputateche di per sé non esauriscono il vaglio che il legislatore ha inteso promuovere.Ciò che viene in rilievo nel caso di specie, e che impone l’annullamento dellasentenza impugnata, è la valutazione svolta sul punto dalla Corte di merito, che,come evidenzia la difesa, ha rigettato la richiesta di sostituzione della penadetentiva breve con la detenzione domiciliare senza approfondire il giudizio dellapersonalità delle imputate, ridotto al mero richiamo dei precedenti penali, neppureindicati nella sentenza impugnata, se del caso verificabile anche mediante l'eserciziodi quei poteri istruttori e accertativi pure conferiti al giudice dall'art. 545-bis,comma 1, ultima parte, e comma 2, cod. proc. pen.Si deve al riguardo rammentare che, in linea generale, come ha già avutomodo di segnalare questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentivebrevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazionedei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul puntoadeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (così Sez. 3, Sentenzan. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 – 01, fattispecie in cui questa Corte haannullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondataesclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedentepenale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti perl'accertamento della capacità a delinquere).22/10/2024, Rv. 287348 – 01, se è vero che il giudice, in tema di applicazione dellepene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdottedal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa inordine all’adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivoriferimento ai suoi precedenti penali, è altrettanto vero che egli può trarre elementidi valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissionedegli illeciti (fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto esente da censure ladecisione reiettiva dell'istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedentispecifici dell'imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione eviolazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale).Ciò che conta è che l’esercizio del potere discrezionale del giudice siasupportato da idonea motivazione la cui adeguatezza va rapportata alla disciplinadell’istituto rispetto al quale il potere discrezionale è conferito.Tanto premesso, si tratta innanzitutto di stabilire l’ampiezza del poterediscrezionale attribuito al giudice rispetto all’applicazione delle pene sostitutive dellepene detentive brevi alla luce delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 -che nel ridisegnare i limiti quantitativi ai fini della sostituzione delle pene detentivebrevi, estendendone l’applicabilità in relazione a pene detentive fino a quattro anni,ha conferito nuovo impulso all’applicazione delle pene sostitutive, promuovendolenell’ottica primaria della rieducazione e risocializzazione.È anche il caso di precisare che l’esigenza rieducativa e risocializzante avutadi mira dal legislatore non va tuttavia confusa con quella, in sé, delladecarcerazione legata al sovraffollamento delle carceri.

Tale esigenza – di indubbiorilievo ma che richiede interventi risolutivi ulteriori - non può, cioè, essere ritenutadi per sé la chiave di lettura che deve ispirare in concreto l’applicazione della nuovadisciplina delle pene sostitutive, la quale, pur permeata dallo spirito della legge,rimane in ogni caso ancorata a valutazioni di tipo giuridico, il cui scopo diretto èquello della individuazione di una pena che meglio si attagli alla rieducazione e alreinserimento sociale del condannato.Rieducazione e reinserimento che le pene sostitutive – soprattutto seaccompagnate da adeguate prescrizioni e dal programma stilato dall’ufficio esternodi esecuzione penale previsto dall’art. 545-bis del codice di rito - in relazione a reatinon particolarmente gravi, punibili con pene detentive brevi, possonomaggiormente favorire rispetto a quelle detentive.D’altra parte le sanzioni sostitutive già all’epoca della loro introduzione con lalegge 24 novembre 1981 n. 689 furono dettate dall'intento di deflazionare lacarcerazione breve perché ritenuta inefficace, de-socializzante e persinocriminogena a fronte di pene detentive di breve durata, intento perseguito appuntosostituendole con una risposta sanzionatoria che, accanto alla portata specialpreventiva, avesse anche un intrinseco effetto risocializzante e riparativo ingenerale, come d’altronde impone l’articolo 27 della Costituzione.Ciò posto, passando quindi a considerare le disposizioni che regolanol’innovato panorama della pene sostitutive, si coglie innanzitutto la complessità delnuovo sistema delineato dal legislatore, che, nel conferire al giudice dellacognizione la possibilità, già in tale fase, di sostituire la pena detentiva breve, comedal medesimo in concreto individuata, con una delle pene sostitutive di cui all’art.53 legge 689/81 e succ. mod., ha sì inteso raccordare la pena sostitutiva all’entitàdella pena inflitta, rendendo in un certo qual modo unitaria la valutazione -evidentemente sul presupposto di una maggiore conoscenza diretta e simultanea,da parte del giudice della cognizione, di tutte le circostanze concrete che possonoavere rilevanza ai fini della valutazione de qua (oltre che per ragioni meramenteanticipatorie e deflattive) - , ma, proprio in considerazione della molteplicità degliaspetti che entrano in gioco ai fini della valutazione in argomento – cui rimandal’art. 58 l. 689/81 e succ. mod., ma non solo, essendo estrapolabili parametrivalutativi anche dalle disposizioni che disciplinano le singole pene sostitutive - nonsi può tuttavia ritenere che egli abbia inteso esaurire tale valutazione nella verificadel dato quantitativo, supportato dalla astratta prospettiva della rieducazione senzacarcere.La valutazione che il legislatore ha, in definitiva, inteso richiedere al giudicedella cognizione, involge l’accertamento della ricorrenza, anche in concreto, dellaprospettiva della rieducazione e del reinserimento sociale.

Tale prospettiva, se inlinea di principio si coniuga tendenzialmente meglio con la nuova pena sostitutivacd. programma auspicata dal legislatore - che oltre ad evitare la carcerazione brevepotenzialmente dannosa per il condannato, ove accompagnata da un vero e proprioprogramma comportamentale, ben può effettivamente risolversi in un efficacestrumento rieducativo e risocializzante come sottolinea la Corte Costituzionale nellasentenza n. 84 del 2024 – va comunque saggiata in concreto, e la sua verifica nonpuò evidentemente andare disgiunta da una prognosi in ordine al futurocomportamento dell’imputato che tenga conto delle circostanze concrete giàemergenti o acquisibili da parte del giudice.Nessun automatismo è in altri termini ravvisabile, secondo questo Collegio,tra entità della pena inflitta – che può risentire anche di fattori estranei, quali, comenel caso di specie, la riduzione per la scelta del rito, o il comportamentoprocessuale non necessariamente legato a profili di resipiscenza, o comunqueessere rapportata all’entità minima del fatto di là dello spessore criminale del suoautore ritenuto recessivo, ai fini della quantificazione della pena, rispetto al fattominimo commesso – e applicazione della pena sostitutiva, fermo restando che nondeve ovviamente esservi contraddittorietà tra le due valutazioni e che quella cheinvolge la sostituibilità della pena detentiva deve essere improntata alla massimaconsiderazione di tutti gli aspetti che possono a tal fine entrare in gioco.Proprio per la peculiarità e complessità del giudizio che si apre al giudice incaso di irrogazione di una pena contenuta nei limiti dettati dall’art. 53, lavalutazione che esso deve compiere non potrà essere giammai sbrigativa edapprossimativa, trattandosi di valutare, sulla base di tutte le circostanze del casoconcreto, se pur al netto della rieducazione auspicabile non si possa tuttaviaformulare una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni che le penesostitutive – tranne quella pecuniaria – impongono, e se residui una cifra di pericolodi recidivanza che la pena sostitutiva – nonostante l’apparato dispositivo,prescrizionale ed organizzativo che l’ accompagna - non è in grado medio temporedi azzerare del tutto.L’applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con ilpericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore perarginarlo al meglio, sia pure in un’ottica che si proietta necessariamente dopo ilcompletamento del percorso rieducativo conseguente all’applicazione; essa èquindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice nonreputa di poter azzerare o ridurre nemmeno attraverso l’adozione di quelleparticolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase diesecuzione della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tuttorestrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni e, soprattutto, per poter‘funzionare’ come pena-programma ha bisogno della piena collaborazione delcondannato.Beninteso che le emergenze acquisite, ove non sufficienti ai fini di tale tipo divalutazione, impongono al medesimo giudice di azionare i poteri che il commasecondo dell’art. 545-bis del codice di rito gli attribuiscono (e non è escluso cheproprio la possibilità di richiedere all’ufficio di esecuzione penale esternainformazioni ovvero il programma di trattamento in relazione alle pene sostitutivediverse da quella pecuniaria – possibilità che connota maggiormente la natura dellapena sostitutiva auspicata dal legislatore come pena programma - possa contribuirea rendere maggiormente adeguata la valutazione che il giudice è chiamato acompiere).Tale valutazione non potrà, quindi, che essere conformata anche al tipo dipena sostitutiva richiesta, o che può comunque essere in astratto presa inconsiderazione, dal momento che la prognosi complessiva cui il giudice deveassolvere dovrà tener conto anche della maggiore o minore capacità restrittiva dellasanzione sostitutiva applicabile (con l’ovvia conseguenza che, ad esempio, ai finidell’applicazione della detenzione domiciliare o della semilibertà la valutazione nonpotrà non tener conto della natura comunque restrittiva di tali pene sostitutive edella possibilità di disporsi specifiche prescrizioni, controlli, ed anchel’accompagnamento di un vero e proprio programma di trattamento).Se queste sono le premesse, appare evidente che il giudice, una volta cheaddiviene alla quantificazione della pena in termini compatibili con l’applicazione diuna pena sostitutiva e non ricorre alcuno dei fattori soggettivi ostativi di cui all’art.59 l. 689/81 che ineriscono al fatto giudicato, non potrà esimersi, pena iltradimento dello spirito delle innovative disposizioni, dal valutare adeguatamentetutte le circostanze concrete come impone l’art. 58, avvalendosi se del caso deipoteri a lui conferiti dall’art. 545-bis del codice di rito – non limitandosi quindi,come accaduto nel caso di specie, ad un frettoloso rinvio ai precedenti penali delleimputate, a sostegno del rigetto della richiesta.Si deve pertanto altresì ribadire che in tema di sostituzione di pene detentivebrevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n.689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbiadella specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazionein sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenzasull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (principio già affermatoda Sez. 6, Sentenza n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295 – 01), laddove del tuttocarente si appalesa la motivazione svolta nel caso di specie che si è limitata, comedetto, ad evidenziare la sussistenza di precedenti penali ritenuti tout court ostativirispetto alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare invocata dalle ricorrenti,senza, per altro verso, prendere in considerazione le modalità esecutive e lepotenzialità applicative legate a tale tipo di pena sostitutiva, che per precisa sceltadel legislatore è supportata da controlli periodici, se del caso puntellabili construmenti elettronici, controlli che involgono anche la verifica dell’attuazione delprogramma validato dal giudice.

Tali aspetti, entrando anch’essi in gioco nellavalutazione in argomento, avrebbero dovuto essere presi anch’essi inconsiderazione dal giudice che li ha invece, immotivatamente, ignorati del tutto.5.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essereannullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 10e al diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, nonché nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al diniego della pena sostitutiva della detenzionedomiciliare, con rinvio per entrambe alla Corte di appello di Perugia.

Entrambi iricorsi delle predette imputate devono, nel resto, essere dichiarati inammissibili.Devono, invece, essere dichiarati, in toto, inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ePedrazzi [OSCURATO:PERSONA], con condanna di entrambe, per legge, ex art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al reato di cui al capo 10), nonché in relazione al diniego dellapena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Annulla lasentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al diniegodella pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diPerugia.

Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiarainammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così deciso il 13/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Ancona, all’esito ditrattazione cartolare, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePedrazzi [OSCURATO:PERSONA], appellata dagli imputati oltre che dal Procuratore Generale - che,in sede di giudizio abbreviato, le aveva dichiarate colpevoli di vari episodi di furti,anche in abitazione, consumati o tentati, nonché del reato di utilizzo illecito dellecarte bancarie asportate in occasione dei furti - ha assolto: [OSCURATO:PERSONA] dai reatidi cui ai capi 1, 2 e 12 per non aver commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] dai reatidi cui ai capi 4, 5, 12 e 25 per non aver commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] daireati a lei ascritti ai capi 7 e 8 per non aver commesso il fatto, indi rideterminato lepene inflitte alle predette, confermando nel resto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza ricorrono per cassazione le imputate FoglieniShana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono due motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1.Col primo motivo si deduce, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'erroneaapplicazione della legge penale e l'inidoneità della motivazione in relazioneall'applicazione della recidiva. Con la sentenza impugnata la Corte di appello haconfermato la decisione del giudice di primo grado sul punto relativo alla recidivareiterata specifica ed infraquinquennale, oggetto di gravame, limitandosi agiustificare l’applicazione di tale aggravante facendo un generale riferimento aiprecedenti penali dell'imputata, senza ricostruire le ragioni di fatto e di diritto sia daun punto di vista oggettivo che soggettivo che giustificano la recidiva. Ciò in palesecontrasto con quanto afferma la giurisprudenza di legittimità al riguardo.3.2.Col secondo motivo deducono l'erronea applicazione della legge penale inrelazione all'art. 133 c.p. per la determinazione della pena e vizio di mancanza emanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La sentenza della Corteterritoriale risulta viziata sul punto relativo alla commisurazione della pena avendoil giudice erroneamente applicato i criteri dell'art. 133 c.p. senza offrire sul puntoadeguata motivazione, omettendo completamente di ricostruire il percorso logico-giuridico svolto a sostegno, laddove quanto più il giudice intenda discostarsi dalminimo edittale tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio delproprio potere discrezionale. Si sarebbero dovuti prendere in considerazione lapersonalità del soggetto agente, i motivi, il carattere del reo, il suo comportamentodopo la commissione del reato. Elementi tutti, questi, che depongono in modograve preciso e concordante verso la necessaria commisurazione della pena nelminimo edittale, al fine di renderla proporzionata al fatto e congrua rispetto allapersonalità dell’agente. Ebbene tutti questi elementi sono stati completamentetrascurati dal giudice di secondo grado.Ciò nonostante, il giudice di merito non ha fatto alcun accenno, neppuremediante formule di stile, ai criteri che hanno ispirato una siffatta determinazione,in tal modo venendo meno ad un precipuo obbligo motivazionale.Ed invero, nel caso di specie, pur non trattandosi di pena prossima almassimo edittale, in considerazione della entità della stessa, in ogni casosuperiore alla media edittale e più vicina al massimo che al minimo previsti dallanorma, si sarebbe comunque imposta la indicazione delle ragioni sottese ad unatale quantificazione.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono, con l’unico motivo articolato, la contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 10, 20 e 27.In merito al capo 10 - posizione [OSCURATO:PERSONA] - la motivazione offerta nontrova riscontro in alcuna prova concreta ma solo in un'ipotesi, peraltro nonriscontrata. Il dato che le imputate abbiano perpetrato insieme il furto non significache giocoforza l'utilizzo indebito della carta di credito debba essere attribuito adentrambe. Di fatto non c'è alcuna prova della partecipazione o di qualsiasicontributo morale o materiale nel fatto di cui all'articolo 493-ter c.p. L'unicaindividuata nell'utilizzo della carta è [OSCURATO:PERSONA] e, si ribadisce, non ci sono elementi perdedurre o ricavare con certezza la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].In merito al capo 20 - posizione [OSCURATO:PERSONA] - la Corte ritiene provata lasua presenza sulla scorta del fatto che un benzinaio la riconosceva all'internodell'auto lo stesso giorno in cui veniva perpetrato il furto. Anche qui la suaconsapevolezza si fonda su una deduzione logica priva di qualsiasi riscontro.In relazione al capo 27 - posizione [OSCURATO:PERSONA] - la motivazione è illogicaposto che si effettua l'automatismo possesso/utilizzo carta di credito e precedentefurto. Affermare che ella probabilmente aveva rubato anche il portafoglio significadi fatto non superare la regola del giudizio di ragionevole dubbio.Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti diGabrieli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comunedifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono ulteriori tre motivi di seguitoenunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.5.1.Col primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli articoli 110 e 493-ter c.p. e difetto di prova del concorso di GabrielliSamanta nel reato di cui al capo 10. Dalla sentenza impugnata di risulta chel'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di concorrente si fonda su mere presunzioni senzache venga dimostrato uno specifico contributo causale di costei nell'utilizzo in debitodella carta di credito la mera presenza contiguità dell'imputata al fatto non bastaconfigurare il concorso se non viene accertato il quid pluris della partecipazioneconsapevole e volontaria al reato nella fattispecie l'assenza di prova circa unacondotta partecipativa concreta di [OSCURATO:PERSONA] impedisce l'addebitoconcorsuale nei suoi confronti La Corte d'appello avrebbe dovuto indicarepuntualmente quali azioni ho dopo missioni della prevenuta hanno contribuitoavrebbero contribuito alla realizzazione del reato di cui al capo dirci cosa che non èavvenuta.5.2.Col secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazioneper essere state le attenuanti generiche concesse con giudizio di equivalenza che hacomportato l'applicazione di una pena sproporzionata con riferimento alle posizionidelle imputate. La pena inflitta alle ricorrenti risulta eccessiva e nonsufficientemente distinta in funzione del ruolo e del contributo di ciascuna. unmaggiore riconoscimento degli elementi mitigatori avrebbe permesso di equilibraremeglio le posizioni evitando disparità di trattamento. La Corte di appello si limita arespingere la richiesta di maggiore mitigazione affermando che la prospettazionenon può essere accolta senza sviluppare alcuna argomentazione concreta asostegno di tale decisione.5.3.Col terzo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione peromessa applicazione delle pene sostitutive per tutte e tre le ricorrenti. La sentenzain esame non ha applicato alcuna delle pene sostitutive della detenzione nonostantela durata delle pene inflitte rientrasse nei limiti di legge per la sostituzione. In basealla normativa vigente il giudice che determina la pena detentiva entro quattro annipuò e deve valutare la sostituzione della stessa con misure alternative quali lasemilibertà o la detenzione domiciliare. Se la pena detentiva non supera i tre anni èpossibile sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità. Nel caso di in esame lepene irrogate rientravano in queste soglie, tuttavia la Corte di merito non ha fattoluogo ad alcuna sostituzione limitandosi ad affermazioni apodittiche e prive di realepregnanza argomentativa. La valutazione che compete al giudice di merito alriguardo, per espressa previsione normativa, non può limitarsi a richiamareeventuali precedenti penali. Il legislatore ha stabilito che le pene sostitutive sonoconcedibili anche ai recidivi, pur se reiterati, e che la mera esistenza di precedenticondanne non costituisce di per sé motivo per negare il beneficio.Ne consegue che il giudice non può rigettare l'istanza di pena sostitutivabasandosi solo sul passato criminale dell'imputato, dovendo invece verificare se lamisura alternativa sia idonea nel caso concreto. Nel provvedimento impugnatomanca qualsiasi disamina di tali aspetti, non viene indicato se e perché unasanzione alternativa (ad esempio la detenzione domiciliare, la semilibertà o il lavorodi pubblica utilità) sarebbe inadeguata ai fini educativi o insufficiente a prevenire lacommissione di ulteriori reati.La mancata attivazione di questo iter e il silenzio motivazionale al riguardorendono la sentenza nulla nella parte in cui determina la specie di pena.6. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – su istanza, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondatolimitatamente al capo 10 e al diniego della pena sostitutiva della detenzionedomiciliare, è inammissibile nel resto. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondatolimitatamente al diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare ed èinammissibile nel resto. Sono, invece, entrambi inammissibili i ricorsi di FoglieniShana e [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ePedrazzi [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La rilevanzadell'aspetto motivazionale della recidiva, come ricostruita anche nelle ultimepronunce delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 15/05/2019,Schettino, Rv. 275319 – 01; Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv.284878 - 01), non può essere messa in discussione; tuttavia, nel caso di speciel’obbligo motivazionale risulta adeguatamente assolto con riferimento allavalutazione della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente lacontestata recidiva per [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei numerosissimi precedentiper reati omogenei, del fatto che l’ultimo degli stessi contiene già la pronuncia direcidiva reiterata e sia divenuto irrevocabile meno di un anno prima dei fatti, dellapresenza di condanne irrevocabili per fatti commessi appena prima di quello per cuisi procede. La motivazione resa dalla Corte di merito non si è esaurita nellavalutazione della recidiva come status soggettivo determinato dai soli precedentipenali, ma ha precisato gli elementi fattuali presi in considerazione e i criteriutilizzati per valutarli, dando conto della maggiore rimproverabilità dell’imputata pernon essersi fatta distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenticondanne.Si tratta di una valutazione che collega le vicende punitive omogenee allaricaduta nella condotta illecita, considerandole come indicatori univoci di unincremento concreto di pericolosità.In definitiva, la motivazione rende riconoscibile il criterio seguito e lo ancora adati specifici del caso concreto. Non emergono né un errore di dirittonell’interpretazione dell’art. 99 c.p., né una lacuna logica.Il motivo qui riproposto è quindi, oltre che manifestamente infondato nonrisultando sussistenti i vizi denunciati, anche aspecifico.2.2. Anche il secondo motivo del ricorso appare manifestamente infondato.In proposito, occorre premettere che, in tema di determinazione della pena,nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale – comeavvenuto nel caso di specie rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], la cui pena base, confermata inappello, per il ritenuto più grave reato di cui al capo 8, art. 493-ter c.p., è statadeterminata in misura prossima al minimo edittale, anni uno, mesi quattro direclusione ed euro 450 di multa, aumentata per la continuazione col furtoaggravato, di cui al capo 7, e poi ridotta per il rito ad anni uno di reclusione ed euro400 di multa - non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte delgiudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nelquale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 46412 del05/11/2015, Rv. 265283 – 01; v. anche Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv.276288 – 01).In ogni caso appare adeguata la motivazione contenuta nella sentenzaimpugnata, per entrambe le imputate, che, peraltro, nella ricostruzione degliepisodi delittuosi e della personalità delle stesse fa riferimento ad elementi di sicurarilevanza ai fini dell’art. 133 c.p.Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello si è limitata a confermato la penabase – non specificamente contestata – di anni due e mesi tre di reclusione e dieuro 300 di multa inflitta in primo grado per il reato di furto aggravato ai sensidell’art. 625 n. 4 c.p., di cui al residuo capo 26 (ridotta per il rito alla pena inflitta dianni uno e mesi sei di reclusione di euro 200 di multa).Entrambe le imputate sono state inoltre già destinatarie delle attenuantigeneriche con giudizio di equivalenza alle rispettive aggravanti (e ciò nonostante iprecedenti penali risultanti, in particolare, a carico della [OSCURATO:PERSONA]), proprio al fine direndere la pena – secondo quanto si legge già nella sentenza di primo grado - piùproporzionata ai fatti.Il motivo articolato in ricorso sul trattamento sanzionatorio è peraltro ancheaspecifico facendo esso riferimento genericamente ad elementi astratti divalutazione come i motivi a delinquere, il carattere del reo, il comportamento dopola commissione del reato senza un benché minimo aggancio alle imputate e allerispettive situazioni concrete.3. Il ricorso presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eGabrielli [OSCURATO:PERSONA].3.1. Fondato è il primo motivo relativo al reato di utilizzo indebito di carta dibancoposta di cui al capo 10 - posizione [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione offerta,come si segnala in ricorso, non risulta adeguata. A fronte del motivo di appello cheaveva evidenziato come non trovasse riscontro in alcuna prova concreta il suppostoconcorso della [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato in argomento, la Corte dimerito si è limitata a ribadire, assertivamente, il dato – evidentemente insufficientese non connotato da altri elementi - che l’imputata ha perpetrato insieme all’altra ilfurto attraverso il quale entrambe sono venute in possesso della carta dibancoposta. Tale dato non depone di per sé in maniera equivoca per l'utilizzoindebito della carta di credito anche da parte di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che l'unicaindividuata nell'utilizzo della carta è [OSCURATO:PERSONA].Aspecifici e meramente reiterativi sono invece i motivi relativi ai reati di cui aicapi 20 e 27 (erroneamente indicato in ricorso come 17) - posizione [OSCURATO:PERSONA].Ed invero, quanto al concorso della [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 20, a frontedi quanto genericamente si osservava in appello, la Corte territoriale ha evidenziatocome agli altri elementi emersi e valorizzati nella sentenza di primo grado, siaggiungesse quello del riconoscimento dell’imputata anche da parte di un benzinaio,[OSCURATO:PERSONA], che l’aveva riconosciuta all'interno dell'autovettura,unitamente alle altre, lo stesso giorno in cui veniva perpetrato il furto. Deve,dunque, rilevarsi l’assoluta correttezza logica della ricostruzione dei fatti compiutadalla sentenza impugnata sulla base dei riconoscimenti effettuati da diversi soggetti– oltre il riconoscimento del benzinaio vi è quello dei Carabinieri - in relazione a fasidella vicenda complessiva e a condotte materiali strettamente collegate allarealizzazione dell’impresa criminosa.Anche in relazione al capo 27 il motivo si caratterizza per una visione parzialedegli elementi considerati dai giudici di merito nelle conformi pronunce, in punto diricostruzione del fatto, di primo e secondo grado. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelfurto in abitazione, che aveva comportato la sottrazione di portafoglio contenente,tra l’altro, anche proprio il bancomat poi utilizzato per i prelievi indebiti, è statoinvero desunto anche dalla contiguità temporale tra il furto e l’utilizzo del bancomatche ha evidentemente indotto i giudici di merito ad escludere la diversa ipotesi dellaricettazione (rimasta peraltro sfornita di benché minimo elemento probatorio).Dall’effettuazione di numerosissimi prelievi e pagamenti nello stesso giorno è statodesunto, in maniera non affatto illogica, il concorso nel furto, trattandosi di dueepisodi strettamente avvinti sotto il profilo finalistico ed inseriti in un progettocriminoso unitario.Nessun automatismo possesso/utilizzo carta di credito e precedente furto, maragionata valutazione di tutti gli elementi emersi che ora il ricorso chiede, indefinitiva, a questa Corte di rivalutare accedendo ad un giudizio sostanzialmente dimerito, non consentito in sede di legittimità, a fronte, peraltro, di una motivazionenel suo complesso congrua e logica.Come è noto, infatti, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse algiudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalgiudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).L'interpretazione delle risultanze probatorie evidenziata nella sentenzaimpugnata attiene al merito e non risulta inficiata da macroscopici vizi logici.4. Il ricorso presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il primo motivo del ricorso sul capo 10 è speculare a quello già sopraanalizzato e ritenuto fondato per la ragioni suindicate, alle quali si rimanda.4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e leed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla streguaanche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., senza che occorraun'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Rv. 279838 – 02).Applicando il suesposto principio al caso di specie, deve riconoscersi chel’esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche –ritenute dalla Corte di merito già frutto di una benevola concessione - trova unadeguato fondamento nei precedenti penali come rispettivamente risultanti a caricodelle imputate.Il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le ritenuteaggravanti risulta, quindi, operato sulla base di un apparato argomentativocoerente e rispettoso dei canoni della razionalità.4.3. Il terzo motivo è, invece, fondato relativamente alle imputate GabrieliGledis e [OSCURATO:PERSONA], stante l’insufficienza della motivazione svolta nellasentenza impugnata rispetto alla richiesta di sostituzione della pena detentivainflitta con quella della detenzione domiciliare. Richiesta tempestivamente avanzatain appello – essendo la sentenza di primo grado antecedente all’entrata in vigoredella riforma Cartabia introduttiva, tra l’altro, della nuova disposizione sulle penesostitutive - dal difensore, munito di procura speciale, con espresso riferimento,unicamente, alle predette due imputate (non anche per la [OSCURATO:PERSONA]).Occorre premettere che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte –così ad esempio Sez. 6, Sentenza n. 38252 del 23/09/2025, Rv. 288910 – 01 - intema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiestadell'imputato sia circostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partireaddirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzionecon le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché losvolgimento, se necessario, della relativa istruttoria; e che, in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzionedella pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraversoi criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche amotivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendonola pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162del 04/10/2024, Rv. 287062 – 01).Laddove nel caso di specie, tale tipo di valutazione non risulta intervenuta,essendosi la Corte di merito limitata a richiamare i precedenti penali delle imputateche di per sé non esauriscono il vaglio che il legislatore ha inteso promuovere.Ciò che viene in rilievo nel caso di specie, e che impone l’annullamento dellasentenza impugnata, è la valutazione svolta sul punto dalla Corte di merito, che,come evidenzia la difesa, ha rigettato la richiesta di sostituzione della penadetentiva breve con la detenzione domiciliare senza approfondire il giudizio dellapersonalità delle imputate, ridotto al mero richiamo dei precedenti penali, neppureindicati nella sentenza impugnata, se del caso verificabile anche mediante l'eserciziodi quei poteri istruttori e accertativi pure conferiti al giudice dall'art. 545-bis,comma 1, ultima parte, e comma 2, cod. proc. pen.Si deve al riguardo rammentare che, in linea generale, come ha già avutomodo di segnalare questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentivebrevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazionedei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul puntoadeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (così Sez. 3, Sentenzan. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 – 01, fattispecie in cui questa Corte haannullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondataesclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedentepenale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti perl'accertamento della capacità a delinquere).22/10/2024, Rv. 287348 – 01, se è vero che il giudice, in tema di applicazione dellepene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdottedal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa inordine all’adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivoriferimento ai suoi precedenti penali, è altrettanto vero che egli può trarre elementidi valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissionedegli illeciti (fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto esente da censure ladecisione reiettiva dell'istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedentispecifici dell'imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione eviolazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale).Ciò che conta è che l’esercizio del potere discrezionale del giudice siasupportato da idonea motivazione la cui adeguatezza va rapportata alla disciplinadell’istituto rispetto al quale il potere discrezionale è conferito.Tanto premesso, si tratta innanzitutto di stabilire l’ampiezza del poterediscrezionale attribuito al giudice rispetto all’applicazione delle pene sostitutive dellepene detentive brevi alla luce delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 -che nel ridisegnare i limiti quantitativi ai fini della sostituzione delle pene detentivebrevi, estendendone l’applicabilità in relazione a pene detentive fino a quattro anni,ha conferito nuovo impulso all’applicazione delle pene sostitutive, promuovendolenell’ottica primaria della rieducazione e risocializzazione.È anche il caso di precisare che l’esigenza rieducativa e risocializzante avutadi mira dal legislatore non va tuttavia confusa con quella, in sé, delladecarcerazione legata al sovraffollamento delle carceri. Tale esigenza – di indubbiorilievo ma che richiede interventi risolutivi ulteriori - non può, cioè, essere ritenutadi per sé la chiave di lettura che deve ispirare in concreto l’applicazione della nuovadisciplina delle pene sostitutive, la quale, pur permeata dallo spirito della legge,rimane in ogni caso ancorata a valutazioni di tipo giuridico, il cui scopo diretto èquello della individuazione di una pena che meglio si attagli alla rieducazione e alreinserimento sociale del condannato.Rieducazione e reinserimento che le pene sostitutive – soprattutto seaccompagnate da adeguate prescrizioni e dal programma stilato dall’ufficio esternodi esecuzione penale previsto dall’art. 545-bis del codice di rito - in relazione a reatinon particolarmente gravi, punibili con pene detentive brevi, possonomaggiormente favorire rispetto a quelle detentive.D’altra parte le sanzioni sostitutive già all’epoca della loro introduzione con lalegge 24 novembre 1981 n. 689 furono dettate dall'intento di deflazionare lacarcerazione breve perché ritenuta inefficace, de-socializzante e persinocriminogena a fronte di pene detentive di breve durata, intento perseguito appuntosostituendole con una risposta sanzionatoria che, accanto alla portata specialpreventiva, avesse anche un intrinseco effetto risocializzante e riparativo ingenerale, come d’altronde impone l’articolo 27 della Costituzione.Ciò posto, passando quindi a considerare le disposizioni che regolanol’innovato panorama della pene sostitutive, si coglie innanzitutto la complessità delnuovo sistema delineato dal legislatore, che, nel conferire al giudice dellacognizione la possibilità, già in tale fase, di sostituire la pena detentiva breve, comedal medesimo in concreto individuata, con una delle pene sostitutive di cui all’art.53 legge 689/81 e succ. mod., ha sì inteso raccordare la pena sostitutiva all’entitàdella pena inflitta, rendendo in un certo qual modo unitaria la valutazione -evidentemente sul presupposto di una maggiore conoscenza diretta e simultanea,da parte del giudice della cognizione, di tutte le circostanze concrete che possonoavere rilevanza ai fini della valutazione de qua (oltre che per ragioni meramenteanticipatorie e deflattive) - , ma, proprio in considerazione della molteplicità degliaspetti che entrano in gioco ai fini della valutazione in argomento – cui rimandal’art. 58 l. 689/81 e succ. mod., ma non solo, essendo estrapolabili parametrivalutativi anche dalle disposizioni che disciplinano le singole pene sostitutive - nonsi può tuttavia ritenere che egli abbia inteso esaurire tale valutazione nella verificadel dato quantitativo, supportato dalla astratta prospettiva della rieducazione senzacarcere.La valutazione che il legislatore ha, in definitiva, inteso richiedere al giudicedella cognizione, involge l’accertamento della ricorrenza, anche in concreto, dellaprospettiva della rieducazione e del reinserimento sociale. Tale prospettiva, se inlinea di principio si coniuga tendenzialmente meglio con la nuova pena sostitutivacd. programma auspicata dal legislatore - che oltre ad evitare la carcerazione brevepotenzialmente dannosa per il condannato, ove accompagnata da un vero e proprioprogramma comportamentale, ben può effettivamente risolversi in un efficacestrumento rieducativo e risocializzante come sottolinea la Corte Costituzionale nellasentenza n. 84 del 2024 – va comunque saggiata in concreto, e la sua verifica nonpuò evidentemente andare disgiunta da una prognosi in ordine al futurocomportamento dell’imputato che tenga conto delle circostanze concrete giàemergenti o acquisibili da parte del giudice.Nessun automatismo è in altri termini ravvisabile, secondo questo Collegio,tra entità della pena inflitta – che può risentire anche di fattori estranei, quali, comenel caso di specie, la riduzione per la scelta del rito, o il comportamentoprocessuale non necessariamente legato a profili di resipiscenza, o comunqueessere rapportata all’entità minima del fatto di là dello spessore criminale del suoautore ritenuto recessivo, ai fini della quantificazione della pena, rispetto al fattominimo commesso – e applicazione della pena sostitutiva, fermo restando che nondeve ovviamente esservi contraddittorietà tra le due valutazioni e che quella cheinvolge la sostituibilità della pena detentiva deve essere improntata alla massimaconsiderazione di tutti gli aspetti che possono a tal fine entrare in gioco.Proprio per la peculiarità e complessità del giudizio che si apre al giudice incaso di irrogazione di una pena contenuta nei limiti dettati dall’art. 53, lavalutazione che esso deve compiere non potrà essere giammai sbrigativa edapprossimativa, trattandosi di valutare, sulla base di tutte le circostanze del casoconcreto, se pur al netto della rieducazione auspicabile non si possa tuttaviaformulare una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni che le penesostitutive – tranne quella pecuniaria – impongono, e se residui una cifra di pericolodi recidivanza che la pena sostitutiva – nonostante l’apparato dispositivo,prescrizionale ed organizzativo che l’ accompagna - non è in grado medio temporedi azzerare del tutto.L’applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con ilpericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore perarginarlo al meglio, sia pure in un’ottica che si proietta necessariamente dopo ilcompletamento del percorso rieducativo conseguente all’applicazione; essa èquindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice nonreputa di poter azzerare o ridurre nemmeno attraverso l’adozione di quelleparticolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase diesecuzione della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tuttorestrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni e, soprattutto, per poter‘funzionare’ come pena-programma ha bisogno della piena collaborazione delcondannato.Beninteso che le emergenze acquisite, ove non sufficienti ai fini di tale tipo divalutazione, impongono al medesimo giudice di azionare i poteri che il commasecondo dell’art. 545-bis del codice di rito gli attribuiscono (e non è escluso cheproprio la possibilità di richiedere all’ufficio di esecuzione penale esternainformazioni ovvero il programma di trattamento in relazione alle pene sostitutivediverse da quella pecuniaria – possibilità che connota maggiormente la natura dellapena sostitutiva auspicata dal legislatore come pena programma - possa contribuirea rendere maggiormente adeguata la valutazione che il giudice è chiamato acompiere).Tale valutazione non potrà, quindi, che essere conformata anche al tipo dipena sostitutiva richiesta, o che può comunque essere in astratto presa inconsiderazione, dal momento che la prognosi complessiva cui il giudice deveassolvere dovrà tener conto anche della maggiore o minore capacità restrittiva dellasanzione sostitutiva applicabile (con l’ovvia conseguenza che, ad esempio, ai finidell’applicazione della detenzione domiciliare o della semilibertà la valutazione nonpotrà non tener conto della natura comunque restrittiva di tali pene sostitutive edella possibilità di disporsi specifiche prescrizioni, controlli, ed anchel’accompagnamento di un vero e proprio programma di trattamento).Se queste sono le premesse, appare evidente che il giudice, una volta cheaddiviene alla quantificazione della pena in termini compatibili con l’applicazione diuna pena sostitutiva e non ricorre alcuno dei fattori soggettivi ostativi di cui all’art.59 l. 689/81 che ineriscono al fatto giudicato, non potrà esimersi, pena iltradimento dello spirito delle innovative disposizioni, dal valutare adeguatamentetutte le circostanze concrete come impone l’art. 58, avvalendosi se del caso deipoteri a lui conferiti dall’art. 545-bis del codice di rito – non limitandosi quindi,come accaduto nel caso di specie, ad un frettoloso rinvio ai precedenti penali delleimputate, a sostegno del rigetto della richiesta.Si deve pertanto altresì ribadire che in tema di sostituzione di pene detentivebrevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n.689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbiadella specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazionein sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenzasull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (principio già affermatoda Sez. 6, Sentenza n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295 – 01), laddove del tuttocarente si appalesa la motivazione svolta nel caso di specie che si è limitata, comedetto, ad evidenziare la sussistenza di precedenti penali ritenuti tout court ostativirispetto alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare invocata dalle ricorrenti,senza, per altro verso, prendere in considerazione le modalità esecutive e lepotenzialità applicative legate a tale tipo di pena sostitutiva, che per precisa sceltadel legislatore è supportata da controlli periodici, se del caso puntellabili construmenti elettronici, controlli che involgono anche la verifica dell’attuazione delprogramma validato dal giudice. Tali aspetti, entrando anch’essi in gioco nellavalutazione in argomento, avrebbero dovuto essere presi anch’essi inconsiderazione dal giudice che li ha invece, immotivatamente, ignorati del tutto.5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essereannullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 10e al diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, nonché nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al diniego della pena sostitutiva della detenzionedomiciliare, con rinvio per entrambe alla Corte di appello di Perugia. Entrambi iricorsi delle predette imputate devono, nel resto, essere dichiarati inammissibili.Devono, invece, essere dichiarati, in toto, inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ePedrazzi [OSCURATO:PERSONA], con condanna di entrambe, per legge, ex art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al reato di cui al capo 10), nonché in relazione al diniego dellapena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla lasentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al diniegodella pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diPerugia. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarainammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così deciso il 13/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15363/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris