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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 32862/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Arezzo il 30 marzo 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., per aver cagionato con colpa, in violazione delle norme dettate in materia di circolazione stradale, gravi lesioni personali ad un pedone che attraversava la strada sull'attraversamento pedonale.

Il ricorrente si affida complessivamente ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinata in misura eccessiva e significativamente diversa rispetto all'entità della sanzione penale (applicata nel minimo edittale).

In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto si è ritenuto estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto della richiamata novella ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto enunciato già da Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, con riferimento al reato di appropriazione indebita («In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibilí a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela») ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso per l'eventuale esercizio del diritto di querela.

Si è, infatti, affermato che «Nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva» (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, dep. 23/01/2023, Saitta, Rv. 284155).

Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente basato su doglianze afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benchè lo stesso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, incentrata sulle circostanze del fatto, sulla concreta gravità della condotta e dell'evento lesivo arrecato alla persona offesa (pagina 4 della sentenza impugnata).

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Arezzo il 30 marzo 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., per aver cagionato con colpa, in violazione delle norme dettate in materia di circolazione stradale, gravi lesioni personali ad un pedone che attraversava la strada sull'attraversamento pedonale. Il ricorrente si affida complessivamente ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinata in misura eccessiva e significativamente diversa rispetto all'entità della sanzione penale (applicata nel minimo edittale). In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto si è ritenuto estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto della richiamata novella ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto enunciato già da Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, con riferimento al reato di appropriazione indebita («In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibilí a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela») ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso per l'eventuale esercizio del diritto di querela. Si è, infatti, affermato che «Nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva» (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, dep. 23/01/2023, Saitta, Rv. 284155). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente basato su doglianze afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benchè lo stesso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, incentrata sulle circostanze del fatto, sulla concreta gravità della condotta e dell'evento lesivo arrecato alla persona offesa (pagina 4 della sentenza impugnata). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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