CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 26227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del Procuratore della Repubblica di Potenza; letta la memoria della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale dei riesame di Potenza ha accolto l'istanza ex art, 309 cod. pen., formulata da [OSCURATO:PERSONA], annullando v l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domicili emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza in data 3 ottobre 2022 nei confronti dell'indagata, in relazione ai reati di cui agli artt. 319-321 cod. pen. (così riqualificata dal G.i.p. l'originaria incolpazione ex art. 319-quater cod. pen. di cui ai capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 e 13) e 322, quarto comma, cod. pen. (così riqualificata dal G.i.p. l'originaria incolpazione ex art. 319-quater cod. pen. di cui al capo 3). Il Tribunale del riesame annullava il provvedimento impugnato riqualificando le contestazioni di corruzione e istigazione alla corruzione nella violazione di cui all'art. 86 d.P.R. 570/1960, disponendo, per l'effetto, la liberazione della [OSCURATO:PERSONA], non legittimando tale reato, sanzionato con pena edittale di tre anni di reclusione, l'applicazione di alcuna misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, rivestiva il ruolo di candidato sindaco per le elezioni del 2020 e di sindaco del Comune di Lagonegro dal 22 settembre 2020. Gli elementi indiziari raccolti sono rappresentati dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, da servizi di osservazione, pedinamento e controllo, dalle acquisizioni documentali e dalle sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti. Il "sistema" che emerge dalle imputazioni è espressione di uno "scambio di favori", ossia di un rapporto sinallagmatico tra candidatura con messa a disposizione di un bacino di voti di cui il soggetto dispone, al servizio del Pubblico Ufficiale che in cambio promette utilità (assunzioni, trasferimenti promozioni) assicurate mediante abuso della sua qualità, cioè con ingerenza indebita su soggetti indotti ad effettuare tali assunzioni, trasferimenti, promozioni (non solo nel settore della sanità, ma anche su società dell'indotto ENI e soggetti, sui quali i pubblici ufficiali indagati esercitano ingerenza in ragione della carica) e quindi, nella sostanza, mediante atti contrari ai doveri d' ufficio (ossia non improntati sull'imparzialità, buon andamento, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa). Il Tribunale del riesame, come già detto, ha ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 86 d.P.R. 670/60 in virtù del principio di specialità, stante l'esistenza di una imminente competizione elettorale e a nulla rilevando che tale reato sia di tipo comune, poiché l'autore può essere chiunque. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, che deduce la erronea riqualificazione delle ipotesi delittuose di cui all'art. 319 cod. peri. e 322, quarto comma, cod. pen., l'erronea applicazione dell'istituto del concorso formale di reati e dell'art. 15 cod. pen., nonché il vizio di motivazione.c\J Il Tribunale del riesame si è apoditticamente ed erroneamente limitato a delineare in astratto la differenza fra le due ipotesi, senza chiarire perché, in concreto, i fatti oggetto di indagine e di valutazione dovessero inquadrarsi nell'una piuttosto che nell'altra figura criminosa. Esiste un rapporto di specialità reciproca tra le due fattispecie che, accanto a un nucleo di dementi comuni della condotta, hanno, ciascuno, diversi elementi specializzanti, sicché ben può eventualmente prefigurarsi un caso di concorso formale di reati e, dunque, la possibilità di contestarli entrambi. 3.Con memoria in data 3 marzo 2023 la Procura della Repubblica di Potenza ha trasmesso, a sostegno del ricorso, la annotazione di indagine del [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Potenza, che evidenzia l'attuale persistente sussistenza delle esigenze cautelari connessa alla candidatura della [OSCURATO:PERSONA] alle elezioni del Consiglio Comunale di Lagonegro nel 2023. Ritiene la Procura che i termini perentori per la presentazione del ricorso per Cassazione e dei motivi nuovi, valgano esclusivamente per le doglianze aventi ad oggetto vizi del provvedimento impugnato. L'interesse ad impugnare è una precondizione per la trattazione del ricorso (condizione di ammissibilità) che può esserci al momento della proposizione dell'impugnazione e venire meno al momento della sua decisione o viceversa non esserci prima e sopravvenire poi. Ma ciò che rileva per il Giudice è che sussista al momento della decisione. Dunque, proprio per questo, le stesse possono, a maggiore ragione, essere dedotte e discusse fino all'udienza, nella quale si tratta il ricorso. 5.La difesa ha depositato memoria, nella quale evidenzia l'inammissibilità del ricorso in ragione della palese omissione di ogni argomentazione in diritto in ordine alla principale quaestio iuris sottoponibile al vaglio della Suprema Corte, relativamente alla legittimità della cautela invocata, ossia i motivi che dovrebbero sorreggerla, in considerazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. o sulle esigenze cautelari prescritte dall'art. 274 cod. proc. pen. Inoltre, appare corretta la riqualificazione effettuata dal Collegio della cautela. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in considerazione dell'assorbente rilievo della carenza di interesse del ricorrente che nulla ha dedotto in merito alla sussistenza k\r delle esigenze cautelari, vizio non emendato dalla tardiva memoria depositata dalla Procura. 2. A prescindere da ogni considerazione sulla configurabilità nella fattispecie in esame del reato di corruzione elettorale, qualificazione che potrà, eventualmente, essere rivalutata nel prosieguo del procedimento anche in relazione ai diversi paradigmi dei delitti di corruzione o di traffico di influenze illecite, va ribadito che il Pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355). Qualsiasi impugnazione deve, infatti, essere assistita da uno specifico e concreto interesse, del quale deve essere apprezzata l'attualità, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta. Ciò significa che il Pubblico ministero deve, in linea di massima, fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove quest'ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l'interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e deve inoltre escludersi che il Pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell'indagato a vedersi riconosciuta la riparazione dell'ingiusta detenzione ex art.314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898). Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, (come nel caso in esame), l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari. 2.2. Nel caso in esame il Pubblico ministero ricorrente si sofferma lungamente sull'errore qualificatorio nel quale sarebbe incorso il Tribunale del riesame nella definizione, in termini di mera corruzione elettorale delle vicende contestate alla [OSCURATO:PERSONA] nei capi 1-13, proponendo, con argomenti significativi il ripristino della qualificazione ritenuta dal G.i.p. in termini di corruzione propria ex art. 319 cod. pen., ma nulla deducendo sulla sussistenza delle esigenze di cautela e sulla loro concretezza e attualità. P.Q.M. Dichiar