CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 36166/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/stfite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. LOhardt Tommaso, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione' avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia, resa ai sensi dell'art.444 e seguenti cod. proc. pen., con cui era applicata la pena concordata tra le parti in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, cod. strada. Il giudice subordinava la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da espletarsi presso la società cooperativa indicata in sentenza per la durata di mesi quattro. Il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 165, comma 2, cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si duole della subordinazione della sospensione condizionale all'espletamento di lavori di pubblica utilità, rappresentando di non avere richiesto tale subordinazione all'atto dell'accordo raggiunto, ma di essersi dichiarato semplicemente disponibile all'effettuazione di lavori ove il giudice lo avesse ritenuto necessario ai fini della concessione del beneficio. Rappresenta che, nonostante egli abbia già usufruito del beneficio ex art.163 cod. pen., il giudice avrebbe dovuto concedere la sospensione della pena senza condizioni, avendo provveduto a risarcire i danni cagionati alla persona offesa. Si contesta la fondatezza dell'assunto secondo il quale, in caso di concessione di un secondo beneficio, sia sempre necessaria la subordinazione agli obblighi di cui all'art. 165, comma 1, cod. pen. La interpretazione della norma fornita dal giudice, sebbene formalmente corretta, non sarebbe conforme a logica e non sarebbe costituzionalmente orientata: verrebbe ad essere sottoposto ad un trattamento deteriore, in violazione dell'art. 3 Cost., colui che abbia mostrato maggiore resipiscenza e spirito collaborativo, provvedendo anticipatamente al risarcimento del danno. In tal caso il giudice, prendendo atto dell'avvenuto risarcimento, dovrebbe concedere la sospensione condizionale della pena senza porre alcuna condizione. 2. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi proposti.2. L'art. 165 cod. pen., ai commi 1 e 2, così stabilisce: "La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno [c.p.p. 538, 539]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente". La lettura della norma rende evidente l'obbligatorietà della subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena ad uno degli adempimenti previsti nel primo comma dell'art. 165 cod. pen. Tale obbligatorietà è resa ancora più evidente dalla soppressione, nel comma 2 del citato articolo, dell'inciso "salvo che ciò sia impossibile" per effetto della legge 11 giugno 2004, n. 145, Pertanto, ove il giudice conceda per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, è tenuto necessariamente all'imposizione, in capo al condannato, di uno degli obblighi stabiliti nel primo comma, subordinando ad esso la concessione del beneficio (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Rv. 279773 - 01). Le ragioni di doglianza illustrate dal ricorrente, il quale peraltro aveva manifestato espressa disponibilità all'effettuazione dei lavori di pubblica utilità, sono in contrasto con il chiaro tenore della legge. Né è possibile sostenere che, avendo egli provveduto a risarcire sua sponte la persona offesa, prima di addivenire alla sentenza di patteggiamento, non fosse tenuto ad ottemperare ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, cod. pen. al fine di ottenere per la seconda volta il beneficio: anche questa interpretazione contrasta evidentemente con il tenore della legge, potendo la sospensione condizionale della pena essere accordata solo in maniera condizionata. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] aria B