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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 40934/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FEDERICA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 25 febbraio 2022, il tribunale del riesame di Venezia, in funzione di giudice del rinvio disposto da questa Corte di cassazione con sentenza 4-11-2021, disponeva il sequestro preventivo del credito riconosciuto dal giudice del lavoro di Venezia in favore di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti della Krios, che la predetta aveva ceduto alla madre, in quanto indagata del reato di cui all'art. 388 cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la Spinazzè a mezzo atto del proprio difensore di fiducia avv.to Mason, che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla affermazione della sussistenza del periculum in mora nonostante la rinuncia del beneficiario del sequestro conservativo all'azione esecutiva tramite pignoramento sul credito poi ceduto; difatti, a fronte della reiterata dichiarazione negativa della Krios, il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. se ne era disinteressato rinunciando a chiedere l'accertamento dell'obbligo del terzo così che non era stato mantenuto in vita il pignoramento; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per affermazione del sequestro in funzione conservativa e non preventiva ed inosservanza dell'art. 321 cod.proc.pen.; le vicende che avevano portato al sequestro provavano la strumentalizzazione del sequestro preventivo in funzione impeditiva a fini di tutela degli interessi privatistici del fallimento TMS e quindi a fini eminentemente conservativi; la motivazione sul punto doveva ritenersi apparente non essendosi evidenziato che gli interessi erano tutelati dalla procedura esecutiva civilistica nella quale la mancata adozione delle iniziative ex artt. 543 e 678 cod.proc.civ. non potevano giustificare l'adozione del sequestro preventivo; - affermazione del periculum in mora a fronte di un credito non pignorabile oltre il limite del quinto ex art. 545 cod.proc.civ., inosservanza dell'art. 321 cod. proc.pen., annullamento ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen.; al proposito si rappresentava che il credito verso Krios non avrebbe potuto essere vincolato per intero a favore del fallimento in esecuzione del sequestro conservativo datato 4-7-2018 per i limiti (nella misura di 4/5) imposti dall'art. 545 cod.proc.civ. al pignoramento delle somme dovute in relazione ad un rapporto di lavoro; e ciò in particolare avuto riguardo all'orientamento delle Sezioni Unite 24-2-2022 in tema di limiti al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente; -affermazione del periculum in mora in difetto dei requisiti di concretezza ed attualità in violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. mancando qualsiasi elemento idoneo a sostenere l'assunto della reiterazione delittuosa o dell'aggravamento del reato; - difformità della ordinanza impugnata rispetto alla richiesta del pubblico ministero il quale aveva fatto riferimento a diversi presupposti; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per applicazione del sequestro preventivo all'intero credito e non solo nel limite del quinto ex art. 545 cod.proc.civ.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Deve preliminarmente essere evidenziato che il mandato assegnato dalla sentenza di annullamento di questa Corte del 4 novembre 2021 al giudice di rinvio consisteva nel colmare il punto relativo ali-omessa indicazione delle ragioni a sostegno della necessaria adozione di una ulteriore misura cautelare reale di rilievo penale a carico di un bene già attinto in un giudizio civile di esecuzione da altra misura - il pignoramento presso terzi-... idonea a garantire adeguatamente gli interessi protetti dall'ordinamento".

Posto, quindi, che il giudizio di rinvio aveva tale limitato scopo, in sede di successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di rinvio non possono proporsi doglianze estranee a tale valutazione che il tribunale appare avere adeguatamente compiuto ed esposto con le osservazioni svolte alle pagine 11/14 del provvedimento impugnato. 2.2 Quanto poi ai singoli motivi, il primo, il secondo ed il quarto motivo, sono infondati e si scontrano con le precise osservazioni del tribunale della libertà fornite a pagina 13 dell'impugnato provvedimento; infatti, nel caso in esame, il sequestro preventivo impeditivo viene motivato dal tribunale della libertà in relazione al delitto di cui all'art. 388 cod.pen., di cui si ritiene indagata la ricorrente a seguito della cessione del credito di lavoro alla madre, nonostante fosse raggiunta da un provvedimento precedente di sequestro penale per il reato di bancarotta; e proprio in relazione a tale particolare imputazione, il giudice di rinvio chiarisce come il periculum in mora è costituito dall'evitare che la libera disponibilità del bene, nella specie il credito di lavoro, aggravi le conseguenze del reato di sottrazione all'autorità delle decisioni giudiziarie.

Tale valutazione coglie nel segno e confuta tutti i già indicati motivi di ricorso posto che la fattispecie di cui all'art. 388 cod.pen. contestata alla Spinazzè viene consumata dopo ed indipendentemente dalla fattispecie di bancarotta per distrazione contestata alla medesima in relazione ad altre e precedenti condotte poste in essere nell'ambito del fallimento TSM e, precisamente, al momento in cui, pur destinataria di provvedimento di sequestro, la ricorrente cedeva il suddetto credito da lavoro.

Tali osservazioni svolte dal provvedimento impugnato, appaiono sufficienti a manifestare la sussistenza del periculum posto che la fattispecie di cui all'art. 388 cod.pen. non tutela soltanto gli interessi privati ed appare delineata in relazione ad una condotta, quella della cessione del diritto di credito, che come ritenuto dal giudice del rinvio, manifesta la volontà di sottrazione del bene all'autorità giudiziaria ed a suoi provvedimenti. 2.3 Il quinto motivo è inammissibile poiché prospetta questioni estranee all'alveo del giudizio di rinvio strettamente limitato alla valutazione del periculum.

Analoghe considerazioni vanno poi svolte in relazione al terzo ed al sesto motivo che, lamentando l'esecuzione del sequestro su un credito di lavoro in violazione dei limiti previsti dall'art. 545 cod.proc.civ., propone doglianze anch'esse estranee al giudizio di rinvio; in ogni caso, pur avuto riguardo alla recente decisione delle Sezioni Unite del 24 febbraio 2022 ric.Cinaglia, il motivo appare anche infondato.

Ed invero le Sezioni Unite in tale pronuncia hanno affermato che:" in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. /), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - sempre che risulti attestata e certa la causale dei versamenti - attesa la riconducibilità degli stessi all'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dagli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione".

L'affermazione della applicabilità dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 cod.proc.civ. è, quindi, espressamente stabilita in relazione ad una particolare fattispecie di sequestro, quello finalizzato alla confisca per equivalente, che assume quindi l'insussistenza del bene costituente il profitto o prodotto del reato e che si estende appunto ad altri beni del patrimonio dell'indagato in assenza dei predetti.

Viceversa, i limiti alla pignorabilità dei beni di cui all'art. 545 cod. proc. civ. non operano con riguardo al sequestro preventivo ex art. 321, =ma 1, cod. proc. pen., spettando tuttavia al giudice, in conformità al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. e al criterio di proporzionalità, valutare se, nei caso concreto, la misura si presenti eccessivamente afflittiva non garantendo all'indagato il c.d. minimo vitale. (Sez. 4 - , n. 3981 del 21/01/2021, Rv. 280481 - 01 Appare quindi evidente che la limitazione invocata dal ricorso non operi nei casi di sequestro del bene costituente prodotto o profitto del reato e, nel caso di specie, l'importo del credito da lavoro ceduto dalla Spinazzè, costituisce proprio il profitto diretto del reato di cui all'art. 388 cod.pen. soggetto a confisca sicchè a tale bene non si applica la disciplina limitativa nella interpretazione data dalle Sezioni Unite rivolta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. oma, 8 luglio 2022 r L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FEDERICA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 25 febbraio 2022, il tribunale del riesame di Venezia, in funzione di giudice del rinvio disposto da questa Corte di cassazione con sentenza 4-11-2021, disponeva il sequestro preventivo del credito riconosciuto dal giudice del lavoro di Venezia in favore di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti della Krios, che la predetta aveva ceduto alla madre, in quanto indagata del reato di cui all'art. 388 cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la Spinazzè a mezzo atto del proprio difensore di fiducia avv.to Mason, che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla affermazione della sussistenza del periculum in mora nonostante la rinuncia del beneficiario del sequestro conservativo all'azione esecutiva tramite pignoramento sul credito poi ceduto; difatti, a fronte della reiterata dichiarazione negativa della Krios, il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. se ne era disinteressato rinunciando a chiedere l'accertamento dell'obbligo del terzo così che non era stato mantenuto in vita il pignoramento; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per affermazione del sequestro in funzione conservativa e non preventiva ed inosservanza dell'art. 321 cod.proc.pen.; le vicende che avevano portato al sequestro provavano la strumentalizzazione del sequestro preventivo in funzione impeditiva a fini di tutela degli interessi privatistici del fallimento TMS e quindi a fini eminentemente conservativi; la motivazione sul punto doveva ritenersi apparente non essendosi evidenziato che gli interessi erano tutelati dalla procedura esecutiva civilistica nella quale la mancata adozione delle iniziative ex artt. 543 e 678 cod.proc.civ. non potevano giustificare l'adozione del sequestro preventivo; - affermazione del periculum in mora a fronte di un credito non pignorabile oltre il limite del quinto ex art. 545 cod.proc.civ., inosservanza dell'art. 321 cod. proc.pen., annullamento ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen.; al proposito si rappresentava che il credito verso Krios non avrebbe potuto essere vincolato per intero a favore del fallimento in esecuzione del sequestro conservativo datato 4-7-2018 per i limiti (nella misura di 4/5) imposti dall'art. 545 cod.proc.civ. al pignoramento delle somme dovute in relazione ad un rapporto di lavoro; e ciò in particolare avuto riguardo all'orientamento delle Sezioni Unite 24-2-2022 in tema di limiti al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente; -affermazione del periculum in mora in difetto dei requisiti di concretezza ed attualità in violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. mancando qualsiasi elemento idoneo a sostenere l'assunto della reiterazione delittuosa o dell'aggravamento del reato; - difformità della ordinanza impugnata rispetto alla richiesta del pubblico ministero il quale aveva fatto riferimento a diversi presupposti; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per applicazione del sequestro preventivo all'intero credito e non solo nel limite del quinto ex art. 545 cod.proc.civ.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Deve preliminarmente essere evidenziato che il mandato assegnato dalla sentenza di annullamento di questa Corte del 4 novembre 2021 al giudice di rinvio consisteva nel colmare il punto relativo ali-omessa indicazione delle ragioni a sostegno della necessaria adozione di una ulteriore misura cautelare reale di rilievo penale a carico di un bene già attinto in un giudizio civile di esecuzione da altra misura - il pignoramento presso terzi-... idonea a garantire adeguatamente gli interessi protetti dall'ordinamento". Posto, quindi, che il giudizio di rinvio aveva tale limitato scopo, in sede di successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di rinvio non possono proporsi doglianze estranee a tale valutazione che il tribunale appare avere adeguatamente compiuto ed esposto con le osservazioni svolte alle pagine 11/14 del provvedimento impugnato. 2.2 Quanto poi ai singoli motivi, il primo, il secondo ed il quarto motivo, sono infondati e si scontrano con le precise osservazioni del tribunale della libertà fornite a pagina 13 dell'impugnato provvedimento; infatti, nel caso in esame, il sequestro preventivo impeditivo viene motivato dal tribunale della libertà in relazione al delitto di cui all'art. 388 cod.pen., di cui si ritiene indagata la ricorrente a seguito della cessione del credito di lavoro alla madre, nonostante fosse raggiunta da un provvedimento precedente di sequestro penale per il reato di bancarotta; e proprio in relazione a tale particolare imputazione, il giudice di rinvio chiarisce come il periculum in mora è costituito dall'evitare che la libera disponibilità del bene, nella specie il credito di lavoro, aggravi le conseguenze del reato di sottrazione all'autorità delle decisioni giudiziarie. Tale valutazione coglie nel segno e confuta tutti i già indicati motivi di ricorso posto che la fattispecie di cui all'art. 388 cod.pen. contestata alla Spinazzè viene consumata dopo ed indipendentemente dalla fattispecie di bancarotta per distrazione contestata alla medesima in relazione ad altre e precedenti condotte poste in essere nell'ambito del fallimento TSM e, precisamente, al momento in cui, pur destinataria di provvedimento di sequestro, la ricorrente cedeva il suddetto credito da lavoro. Tali osservazioni svolte dal provvedimento impugnato, appaiono sufficienti a manifestare la sussistenza del periculum posto che la fattispecie di cui all'art. 388 cod.pen. non tutela soltanto gli interessi privati ed appare delineata in relazione ad una condotta, quella della cessione del diritto di credito, che come ritenuto dal giudice del rinvio, manifesta la volontà di sottrazione del bene all'autorità giudiziaria ed a suoi provvedimenti. 2.3 Il quinto motivo è inammissibile poiché prospetta questioni estranee all'alveo del giudizio di rinvio strettamente limitato alla valutazione del periculum. Analoghe considerazioni vanno poi svolte in relazione al terzo ed al sesto motivo che, lamentando l'esecuzione del sequestro su un credito di lavoro in violazione dei limiti previsti dall'art. 545 cod.proc.civ., propone doglianze anch'esse estranee al giudizio di rinvio; in ogni caso, pur avuto riguardo alla recente decisione delle Sezioni Unite del 24 febbraio 2022 ric.Cinaglia, il motivo appare anche infondato. Ed invero le Sezioni Unite in tale pronuncia hanno affermato che:" in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. /), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - sempre che risulti attestata e certa la causale dei versamenti - attesa la riconducibilità degli stessi all'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dagli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione". L'affermazione della applicabilità dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 cod.proc.civ. è, quindi, espressamente stabilita in relazione ad una particolare fattispecie di sequestro, quello finalizzato alla confisca per equivalente, che assume quindi l'insussistenza del bene costituente il profitto o prodotto del reato e che si estende appunto ad altri beni del patrimonio dell'indagato in assenza dei predetti. Viceversa, i limiti alla pignorabilità dei beni di cui all'art. 545 cod. proc. civ. non operano con riguardo al sequestro preventivo ex art. 321, =ma 1, cod. proc. pen., spettando tuttavia al giudice, in conformità al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. e al criterio di proporzionalità, valutare se, nei caso concreto, la misura si presenti eccessivamente afflittiva non garantendo all'indagato il c.d. minimo vitale. (Sez. 4 - , n. 3981 del 21/01/2021, Rv. 280481 - 01 Appare quindi evidente che la limitazione invocata dal ricorso non operi nei casi di sequestro del bene costituente prodotto o profitto del reato e, nel caso di specie, l'importo del credito da lavoro ceduto dalla Spinazzè, costituisce proprio il profitto diretto del reato di cui all'art. 388 cod.pen. soggetto a confisca sicchè a tale bene non si applica la disciplina limitativa nella interpretazione data dalle Sezioni Unite rivolta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. oma, 8 luglio 2022 r L
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