CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 14/06/2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, in data 5/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo, numero 1, 582 e 585 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, inerenti alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., sono manifestamente infondati perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale si riferisce alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settem