CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34190/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato la pena pecuniaria inflitta all'imputato per il reato di furto pluriaggravato in € 400 di multa. Considerato che il primo motivo di ricorso, laddove denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è del tutto aspecifico in quanto non affronta la ratio decidendi della sentenza impugnata — l'inammissibilità dell'appello per aspecificità — ma articola doglianze contro la sentenza di primo grado; Considerato che il medesimo primo motivo di ricorso, quando affronta il tema delle circostanze aggravanti, è portatore di una doglianza generica e, comunque, reiterativa di quanto già sottoposto alla Corte di appello (si pensi al discorso della mancanza di porte, finestre e recinzioni, del sito teatro dei fatti), che la Corte di merito — senza che la parte denunzi un travisamento della prova — ha tacciato di essere "grossolanamente mendace". Considerato che il secondo motivo, con il quale la difesa si duole della erronea applicazione dell'art. 63 co. 4 c.p. (relativo all'aumento di pena per il caso di concorso di aggravanti ad effetto speciale), è manifestamente infondato, avendo il tribunale - come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale, investita sul punto dall'atto di appello - fatto corretta applicazione del criterio moderatore nell'applicazione della recidiva, concorrente con la circostanza aggravante di cui all'art. 625 co. 2 c.p. Considerato che il terzo motivo di ricorso, il quale denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo del motivo di appello e non si confronta con la motivazione sul punto, avendo la Corte territoriale evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo valorizzabili ai fini della concessione dell'attenuante in parola e, soprattutto, le modalità del fatto, denotanti un'attenta e complessa programmazione dell'illecito; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato, avendo i giudici del merito applicato il minimo edittale previsto per il reato in contestazione e, comunque, avendo motivato come sopra anche, più in generale, il trattamento sanzionatorio; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore