CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08870/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila il 3 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Pescara il 4 ottobre 2019, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge (artt. 62 bis e 133 cod. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente infatti si limita a contestare in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle modalità della condotta e sui numerosi precedenti penali specifici dell'imputato (ultima pagina della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 di