CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 28 ottobre 2022 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza con cui il Tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato, in data 22.12.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, e concesse le attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione ed Euro 2666,00 di multa, ha ridotto la pena inflitta all'imputato in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 2666,00 di multa. Il fatto ascritto all'imputato, come si ricava dai verbali di arresto, sequestro e perquisizione, attiene alla coltivazione presso la propria abitazione di n. 29 piante di mariujana detenendo altresì gr. 128 di uguale sostanza già essiccata da cui risultavano ricavabili nel complesso n. 3850,00 dosi medie giornaliere. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione,articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione dell'art. 73, comma 4, cod.proc.pen. e dell'art. 192 cod.proc.pen. nonché degli artt. 13 e 25 e 111 Cost. in relazione al diritto alla motivazione, laddove la sentenza impugnata presume l'offesa in concreto travisando le risultanze della relazione medico-legale in atti. Ex art. 581 cod.proc.pen dichiara di impugnare i capi della sentenza di condanna relativi alla condotta di coltivazione di mariujana nei punti in cui la Corte territoriale ritiene assorbente il dato quantitativo delle piante in coltivazione nonostante la destinazione per uso terapeutico sia giustificata dalla relazione medico-legale in atti, dal carattere domestico della coltivazione, dall'assenza degli altri indici sintomatici dello spaccio nonché dalla documentata autonomia patrimoniale dell'imputato. Si assume che la sentenza impugnata ha ritenuto il fatto offensivo in quanto tipico, pretendendo di equiparare le categorie della tipicità e dell'offensività del reato senza dar modo all'imputato di giustificare il numero di piante in relazione al proprio fabbisogno terapeutico. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen./ la violazione dell'art. 73, comma 4, cod.proc.pen., dell'art. 192 cod.proc.pen. e dell'art. 2727 cod.civ. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta di coltivazione per uso terapeutico integri il "pericolo di pericolo" di spaccio voluto dall'imputato. ( Con il terzo motivo deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. la mancata pronuncia della Corte d'appello in relazione all'art. 175 cod.pen. oggetto di specifico motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi, da valutarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati. Va premesso che le Sezioni Unite si sono espresse condivisibilmente nel senso che la coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti costituisce reato indipendentemente dalla circostanza che il prodotto della coltivazione sia destinato o meno ad un uso esclusivamente personale (Sez. U, 24/04/2008 n. 28605), essendo irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, la distinzione fra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica. In quest'ottica le Sezioni Unite hanno specificato che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624). Le Sezioni Unite hanno quindi chiarito che l'esclusione della punibilità dell'attività di coltivazione domestica opera sul piano della tipicità, di tal che il discrimen fra la coltivazione penalmente rilevante e la coltivazione non penalmente rilevante - in quanto «atipica» - deve essere individuato alla luce del parametro della «prevedibilità della potenziale produttività», potendosi ricondurre a quest'ultimo ambito soltanto «una produttività prevedibile come modestissima». Tale parametro, in linea con quanto già affermato dalla precedente giurisprudenza di legittimità, deve essere «ancorato a presupposti oggettivi, che devono essere tutti compresenti, quali: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudinnentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza dì indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore», rimarcando come «la circostanza che la coltivazione sia intrapresa con l'intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale deve essere ritenuta da sola insufficiente ad escluderne la rispondenza al tipo penalmente sanzionato» (Sez. U, Caruso, in motivazione). Ebbene, la decisione adottata dal giudice a quo, nel caso in disamina, è perfettamente in linea con i principi appena esposti, avendo la Corte di d'appello ravvisato la sussistenza della finalità di spaccio della coltivazione tecnico-agraria, in considerazione dell'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante, trattandosi di ben 29 piante di canapa indiana in buono stato di maturazione oltre alla strumentazione costituita da due tende areate, illuminate e umidificate, da una tenda a rete per l'essicazione e da un bilancino di precisione per pesare la droga. La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che la circostanza che la predetta coltivazione fosse stata realizzata dal Mingarelli solo per le finalità terapeutiche non esclude la tipicità del fatto poiché le caratteristiche della coltivazione non consentono di ritenere che vi sia un nesso di immediatezza con l'uso personale. Tenuto conto dei fatti provati, è corretta la qualificazione della condotta nel delitto ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che le modalità della coltivazione, espressione non di tecniche rudimentali ma di organizzazione, e la quantità della sostanza stupefacente rinvenuta, fanno escludere radicalmente l'esistenza dell'ipotesi della coltivazione domestica. 2. Fondato é il terzo motivo di ricorso. Nonostante la questione abbia formate oggetto di specifica doglianza la Corte d'appello non si é pronunciata circa la concessione dell'invocato beneficio. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio mentre il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione della concedibilità del beneficio della non menzione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad al