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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18642/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mattei unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n.712/2022 depositata il 24/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto, in sede dirinvio, in seguito alla riassunzione del giudizio da parte dellaCongregazione [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova (di seguito piùbrevemente anche solo CCTG) in esito all’ordinanza della Corte diCassazione che aveva annullato la precedente sentenza di appello che,sua volta, aveva annullato l’avviso di rettifica per difetto di motivazioneNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026nell’ambito di una procedura DOCFA concernente la variazione catastale diun edificio destinato al culto- rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate(ADE) avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dellapredetta [OSCURATO:PERSONA] avverso l’attribuzione della rendita all’edificiodestinato al culto, oggetto, per l’appunto, della predetta proceduraDOCFA.2.

Avverso siffatta pronuncia, l’ADE ha proposto ricorso in cassazione,affidandosi a due motivi.3.

La CCTG ha deposito controricorso e, in prossimità dell’udienzacamerale ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Osserva preliminarmente il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] controricorrente la quale, nellamemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,la fissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolarerilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle corti dimerito sulla normativa catastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalleSezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereconsolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass.,Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime: Cass.,6 settembre 2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n.26807), con la precisazione che la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove,soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un pregressoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.

Peraltro, nel casodi specie, come di seguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizionon è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questa Corte.Numero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/20262.

Inoltre, va rigettata in via preliminare anche l’eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso per violazionedell’art. 366 primo comma n. 6 cod. proc. civ..2.1.

Come noto, nel ricorso per cassazione costituisce essenzialerequisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., l'esposizione sommaria deifatti sostanziali e processuali della vicenda, la cui mancanza, impedendoalla Corte di comprendere l'oggetto della pretesa ed il tenore dellasentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura, determinal'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionalealla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censureproposte (ex plurimis, Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072).

Inparticolare, il requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa»(art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), che deve avere ad oggettosia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione deimotivi, è in stretto rapporto di complementarietà con quello della«esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione» (n. 4 dell'art.366 cod. proc. civ.), essendo l'esposizione sommaria dei fatti funzionale arendere intelligibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso formulati.L'esposizione sommaria dei fatti della causa, per essere funzionale allacomprensione dei motivi, dev'essere «sintetica», come si evince dalrichiamo al suo carattere «sommario», e, in ogni caso, deve essereassolta necessariamente con il ricorso e non può essere ricavata da altriinammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cuiapplicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile adun unico atto (Cass., sez. 6 - 3, 22/09/2016, n. 18623).2.2.

Nella specie, il ricorso per cassazione, seppure attraverso unariassuntiva esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo anchemediante riproduzione nel corpo dell’atto sia del ricorso e sia dell’atto diappello, rispetta il «modello legale» apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ.Numero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026e consente a questa Corte di avere contezza sia del rapporto giuridicosostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppodella vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo dapoter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delleconoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti,cosicché, in ossequio al n. 3 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ,dalla sua lettura è ben possibile non solo la ricostruzione della vicendaprocessuale, ma anche la individuazione sia delle questioni dibattute tra leparti, sia delle censure rivolte alla sentenza impugnata.3.

Ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullitàdella sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendoche la motivazione della sentenza del giudice del rinvio sia assente e/oapparente.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

E’ orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di ricorsoper cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perviolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione soloapparente, che non costituisce espressione di un autonomo processodeliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione dellaricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice,senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame» (cfr.tra le molte, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 3 maggio 2019, n. 11667;Cass. sez. lav. 25 ottobre 2018, n. 27112; più in generale, in tema dimotivazione apparente, Cass.

SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.

SU 3novembre 2016, n. 22232).3.3.

Nella fattispecie in esame, la motivazione della sentenza del giudicedel rinvio, ancorchè estremamente sintetica, appare immune dal viziodenunziato, tenuto conto che essa, preceduta dalla concisa ricostruzionedell’iter processuale con specifico riferimento all’ordinanza della Corte diNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026Cassazione dalla quale è originato il giudizio di rinvio, ha chiaramenteaderito all’impostazione logico-giuridica del giudice di prime cure in puntodi non attribuibilità della rendita catastale agli edifici di culto in quanto nonproduttivi di reddito, come rileva il passo motivazionale che, attraverso ilriferimento al procedimento di attribuzione della rendita “dettagliatamentescrutinato dalla decisione di primo grado”, induce a ritenere che non vi siastata acritica adesione alla sentenza di prime cure, quanto piuttosto lacondivisione del ragionamento decisorio in diritto su tale fondamentalequestione che esprime, ancorchè assai sinteticamente, il chiaroconvincimento del giudice del rinvio in odine ad essa, fermo restando chedalla lettura della parte motiva della sentenza di appello e di quella diprimo grado richiamata per relationem si ricava un percorsoargomentativo comunque esaustivo e coerente sulle ragionidell’attribuzione della rendita a zero all’edificio di culto in questione.4.

Con il secondo motivo, l’ADE si duole della violazione del combinatodisposto dell’art. 6 del R.D.L. n. 652/1939, degli artt. 8 e 30 del D.P.R. n.1142/1949, del D.M. n. 701/1994 e dell’art. 3, comma 2, del D.M. n.28/1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendol’erroneità dell’impugnata sentenza per aver ritenuto che la mancataproduzione di reddito da parte dell’edificio di culto imponesse l’attribuzionedella rendita pari a zero, anziché considerare che il presente giudizio noninvolgerebbe la natura impositiva dell’immobile, disciplinata dall’art.36comma 3° del DPR 917/1986 (che non considera produttive di reddito aifini del calcolo delle imposte dirette le unità immobiliari adibite all’eserciziodel culto) ma l’accertamento di una rendita catastale anche peri ifabbricati destinati all’esercizio del culto.4.1.

Il motivo è fondato.4.2.

Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficioricorrente, di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato con lasentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un beneNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026di culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto correttauna rendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.4.3.

Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:4.4. - con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3.

Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);4.5. - l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);4.6. - la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunoNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026sia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;4.7. - secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537).

Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto.

In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;4.8. - ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.4.9.

Ad avviso di questo Collegio tale orientamento - da cui si èdiscostata la CTR – va in questa sede ribadito, considerato che questaCorte ha più volte chiarito che la rendita catastale attribuita ad unimmobile adibito a culto non è un tributo né un presupposto diNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativo legato all’iscrizionenel catasto.

Ciò implica che l’attribuzione di una rendita non incidesull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributi diretti e locali, nelsenso che l’esenzione legata alla specifica destinazione dell’immobile nonviene meno per il solo fatto che l’immobile ha una rendita catastalepositiva.

Sulla distinzione ontologica tra rendita catastale e presuppostod’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo.

È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita edesenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specificadestinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisceun’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta dei principigiurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che l’attribuzione di unarendita catastale non determina né può determinare la trasformazione diun immobile esente in immobile imponibile.

L’esenzione fiscale degli edificidestinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazioneoggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, nédall’ammontare della rendita eventualmente attribuita.

Pertanto,l’eventuale presenza di rendita catastale non incide l’esenzione, noncostituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di capacitàcontributiva e non integra un autonomo fatto generatore di imposta.4.10.

Fatta tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avvisodi questo Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dal giudice di appello, dovendosiribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamata se è veroche l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 del d.P.R. n.917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, in ragione dellaNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026loro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catasto in ragionedella mancanza di produttività in assenza di locazione, tali esenzioni nonimplicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso di procedere adichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, in questa diversaipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamente contemplatevolte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti in materia direlazione a particolari tipologie di beni.4.11.

Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m.28/1998, con attribuzione di rendita.4.12.

Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.4.13.

Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.4.14.

Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del beneNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026a produrla”.4.15.

Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.4.16.

Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, relative alle modalità di determinazionedella rendita catastale degli immobili delle categorie speciali (D) eparticolari (E), possono, per loro natura e contenuti, ritenersi preminentiné configurare un mezzo per orientare l’interpretazione della disciplinacatastale dei beni di culto.4.17.

Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare, la stessaimpartisce istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.4.18.

In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.4.19.

Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;Numero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata.

Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.4.20.

Sotto altro profilo deve rilevarsi che l’art. 10 r.d.l. 652/1939, invigore dal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità.

2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che nonsono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.4.21.

L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni.

Parimenti non si classificano le unità immobiliariNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.4.22.

Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellanormativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.4.23.

Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)4.24.

Il motivo va, quindi, accolto e ribadito il seguente principio didiritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti alculto pubblico, l’immobile deve necessariamente essere censito secondo leregole generali sulla scorta delle norme catastali di riferimento ed attesoche i predetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catastosenza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani dinuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l.13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11Numero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948,n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione della categoria edella rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a“destinazione particolare”) e sono soggette al controllodell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione,seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensidell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».5.

In definitiva, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo e lasentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al motivoaccolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultimaparte, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario della Congregazionecontribuente e la conferma dell’avviso di rettifica.6.

La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario, compensando interamente tra le partile spese sia dei gradi di merito sia del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/3/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mattei unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n.712/2022 depositata il 24/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto, in sede dirinvio, in seguito alla riassunzione del giudizio da parte dellaCongregazione [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova (di seguito piùbrevemente anche solo CCTG) in esito all’ordinanza della Corte diCassazione che aveva annullato la precedente sentenza di appello che,sua volta, aveva annullato l’avviso di rettifica per difetto di motivazioneNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026nell’ambito di una procedura DOCFA concernente la variazione catastale diun edificio destinato al culto- rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate(ADE) avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dellapredetta [OSCURATO:PERSONA] avverso l’attribuzione della rendita all’edificiodestinato al culto, oggetto, per l’appunto, della predetta proceduraDOCFA.2. Avverso siffatta pronuncia, l’ADE ha proposto ricorso in cassazione,affidandosi a due motivi.3. La CCTG ha deposito controricorso e, in prossimità dell’udienzacamerale ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva preliminarmente il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] controricorrente la quale, nellamemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,la fissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolarerilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle corti dimerito sulla normativa catastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalleSezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereconsolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass.,Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime: Cass.,6 settembre 2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n.26807), con la precisazione che la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove,soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un pregressoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. Peraltro, nel casodi specie, come di seguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizionon è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questa Corte.Numero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/20262. Inoltre, va rigettata in via preliminare anche l’eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso per violazionedell’art. 366 primo comma n. 6 cod. proc. civ..2.1. Come noto, nel ricorso per cassazione costituisce essenzialerequisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., l'esposizione sommaria deifatti sostanziali e processuali della vicenda, la cui mancanza, impedendoalla Corte di comprendere l'oggetto della pretesa ed il tenore dellasentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura, determinal'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionalealla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censureproposte (ex plurimis, Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072). Inparticolare, il requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa»(art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), che deve avere ad oggettosia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione deimotivi, è in stretto rapporto di complementarietà con quello della«esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione» (n. 4 dell'art.366 cod. proc. civ.), essendo l'esposizione sommaria dei fatti funzionale arendere intelligibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso formulati.L'esposizione sommaria dei fatti della causa, per essere funzionale allacomprensione dei motivi, dev'essere «sintetica», come si evince dalrichiamo al suo carattere «sommario», e, in ogni caso, deve essereassolta necessariamente con il ricorso e non può essere ricavata da altriinammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cuiapplicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile adun unico atto (Cass., sez. 6 - 3, 22/09/2016, n. 18623).2.2. Nella specie, il ricorso per cassazione, seppure attraverso unariassuntiva esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo anchemediante riproduzione nel corpo dell’atto sia del ricorso e sia dell’atto diappello, rispetta il «modello legale» apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ.Numero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026e consente a questa Corte di avere contezza sia del rapporto giuridicosostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppodella vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo dapoter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delleconoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti,cosicché, in ossequio al n. 3 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ,dalla sua lettura è ben possibile non solo la ricostruzione della vicendaprocessuale, ma anche la individuazione sia delle questioni dibattute tra leparti, sia delle censure rivolte alla sentenza impugnata.3. Ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullitàdella sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendoche la motivazione della sentenza del giudice del rinvio sia assente e/oapparente.3.1. Il motivo è infondato.3.2. E’ orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di ricorsoper cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perviolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione soloapparente, che non costituisce espressione di un autonomo processodeliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione dellaricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice,senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame» (cfr.tra le molte, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 3 maggio 2019, n. 11667;Cass. sez. lav. 25 ottobre 2018, n. 27112; più in generale, in tema dimotivazione apparente, Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 3novembre 2016, n. 22232).3.3. Nella fattispecie in esame, la motivazione della sentenza del giudicedel rinvio, ancorchè estremamente sintetica, appare immune dal viziodenunziato, tenuto conto che essa, preceduta dalla concisa ricostruzionedell’iter processuale con specifico riferimento all’ordinanza della Corte diNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026Cassazione dalla quale è originato il giudizio di rinvio, ha chiaramenteaderito all’impostazione logico-giuridica del giudice di prime cure in puntodi non attribuibilità della rendita catastale agli edifici di culto in quanto nonproduttivi di reddito, come rileva il passo motivazionale che, attraverso ilriferimento al procedimento di attribuzione della rendita “dettagliatamentescrutinato dalla decisione di primo grado”, induce a ritenere che non vi siastata acritica adesione alla sentenza di prime cure, quanto piuttosto lacondivisione del ragionamento decisorio in diritto su tale fondamentalequestione che esprime, ancorchè assai sinteticamente, il chiaroconvincimento del giudice del rinvio in odine ad essa, fermo restando chedalla lettura della parte motiva della sentenza di appello e di quella diprimo grado richiamata per relationem si ricava un percorsoargomentativo comunque esaustivo e coerente sulle ragionidell’attribuzione della rendita a zero all’edificio di culto in questione.4. Con il secondo motivo, l’ADE si duole della violazione del combinatodisposto dell’art. 6 del R.D.L. n. 652/1939, degli artt. 8 e 30 del D.P.R. n.1142/1949, del D.M. n. 701/1994 e dell’art. 3, comma 2, del D.M. n.28/1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendol’erroneità dell’impugnata sentenza per aver ritenuto che la mancataproduzione di reddito da parte dell’edificio di culto imponesse l’attribuzionedella rendita pari a zero, anziché considerare che il presente giudizio noninvolgerebbe la natura impositiva dell’immobile, disciplinata dall’art.36comma 3° del DPR 917/1986 (che non considera produttive di reddito aifini del calcolo delle imposte dirette le unità immobiliari adibite all’eserciziodel culto) ma l’accertamento di una rendita catastale anche peri ifabbricati destinati all’esercizio del culto.4.1. Il motivo è fondato.4.2. Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficioricorrente, di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato con lasentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un beneNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026di culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto correttauna rendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.4.3. Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:4.4. - con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);4.5. - l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);4.6. - la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunoNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026sia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;4.7. - secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;4.8. - ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.4.9. Ad avviso di questo Collegio tale orientamento - da cui si èdiscostata la CTR – va in questa sede ribadito, considerato che questaCorte ha più volte chiarito che la rendita catastale attribuita ad unimmobile adibito a culto non è un tributo né un presupposto diNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativo legato all’iscrizionenel catasto. Ciò implica che l’attribuzione di una rendita non incidesull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributi diretti e locali, nelsenso che l’esenzione legata alla specifica destinazione dell’immobile nonviene meno per il solo fatto che l’immobile ha una rendita catastalepositiva. Sulla distinzione ontologica tra rendita catastale e presuppostod’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo. È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita edesenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specificadestinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisceun’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta dei principigiurisprudenziali sopra richiamati. Ne deriva che l’attribuzione di unarendita catastale non determina né può determinare la trasformazione diun immobile esente in immobile imponibile. L’esenzione fiscale degli edificidestinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazioneoggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, nédall’ammontare della rendita eventualmente attribuita. Pertanto,l’eventuale presenza di rendita catastale non incide l’esenzione, noncostituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di capacitàcontributiva e non integra un autonomo fatto generatore di imposta.4.10. Fatta tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avvisodi questo Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dal giudice di appello, dovendosiribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamata se è veroche l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 del d.P.R. n.917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, in ragione dellaNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026loro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catasto in ragionedella mancanza di produttività in assenza di locazione, tali esenzioni nonimplicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso di procedere adichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, in questa diversaipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamente contemplatevolte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti in materia direlazione a particolari tipologie di beni.4.11. Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m.28/1998, con attribuzione di rendita.4.12. Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.4.13. Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.4.14. Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del beneNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026a produrla”.4.15. Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.4.16. Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, relative alle modalità di determinazionedella rendita catastale degli immobili delle categorie speciali (D) eparticolari (E), possono, per loro natura e contenuti, ritenersi preminentiné configurare un mezzo per orientare l’interpretazione della disciplinacatastale dei beni di culto.4.17. Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare, la stessaimpartisce istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.4.18. In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.4.19. Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;Numero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata. Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.4.20. Sotto altro profilo deve rilevarsi che l’art. 10 r.d.l. 652/1939, invigore dal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità. 2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che nonsono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.4.21. L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliariNumero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.4.22. Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellanormativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.4.23. Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)4.24. Il motivo va, quindi, accolto e ribadito il seguente principio didiritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti alculto pubblico, l’immobile deve necessariamente essere censito secondo leregole generali sulla scorta delle norme catastali di riferimento ed attesoche i predetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catastosenza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani dinuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l.13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11Numero registro generale 875/2023Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 18642/2026Data pubblicazione 08/06/2026agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948,n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione della categoria edella rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a“destinazione particolare”) e sono soggette al controllodell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione,seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensidell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».5. In definitiva, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo e lasentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al motivoaccolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultimaparte, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario della Congregazionecontribuente e la conferma dell’avviso di rettifica.6. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario, compensando interamente tra le partile spese sia dei gradi di merito sia del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/3/2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18642/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris