CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13799/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 9 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato dall'imputato avverso l'ordinanza in data 11 agosto 2022 del GIP del Tribunale di Milano che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in corso. 2. L'indagato presenta un ricorso personale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché l'indagato ha presentato un ricorso personale in spregio dell'art. 613 cod. proc. pen. che prescrive che il (21 ricorso per cassazione debba essere sottoscritto a pena d'inammissibilità da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Tale norma attiene alle modalità di presentazione del ricorso di cui all'art. 582 (e per il ricorso per cassazione anche art. 613), la cui violazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione dell'art. 591 cod. proc. pen., richiamato dal predetto art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il